Emergenza Covid-19: Pubblicata in gazzetta la conversione in legge del decreto-legge 19
La legge di conversione non apporta significative modifiche tranne il fatto che vengono aggiunti i due articoli 1-bis e 4-bis
Sulla Gazzetta ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020 è stata pubblicata la legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; nella stessa gazzetta ufficiale è stato pubblicato il testo del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 corordinato con la legge di conversione.
Legge di conversione
La legge di conversione non apporta significative modifiche tranne il fatto che vengono aggiunti i due articoli 1-bis e 4-bis ed il testo del decreto legge modifica la sua originaria struttura di 6 articoli nei seguenti 8:
- art. 1 - Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
- art. 1-bis - Deroghe straordinarie in materia di ripresa di attività di raccolta
- art. 2 - Attuazione delle misure di contenimento
- art. 3 - Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale
- art. 4 - Sanzioni e controlli
- art. 4-bis - Proroga dei piani terapeutici
- art. 5 - Disposizioni finali
- art. 6 - Entrata in vigore
Errore nel dl coordinato
Vale la pena, però, precisare un errore nel testo del decreto-legge coordinato in quanto nello stesso è stato dimenticato l’articolo 6.
Cessazione stato di emergenza
Segnaliamo, per altro, che, nell’articolo 1, comma 1 del provvedimeto è confermata alla data del 31 luglio 2020 la cessazione dello stato di emergenza differentemente da quanto aveva richiesto il Dipartimento della protezione civile che aveva proposto al Governo una proroga di 6 mesi e, quindi, sino al 31 gennaio 2021.
Nessuna proroga per lo stato di emergenza
Nessuna proroga, dunque, per lo stato di emergenza. L’articolo 14 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 35 (cosiddetto “decreto rilancio”) prevede sì il prolungamento degli stati d’emergenza in scadenza entro il 31 luglio (come quello per il Covid-19), ma solamente per quelli non prorogabili senza alcun riferimento al Coronavirus. Per altro nella relazione illustrativa del decreto bollinato dalla Ragioneria di Stato e firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è previsto testualmente “proroga degli stati di emergenza e delle contabilità speciali in scadenza entro il 31 luglio 2020 e che non sono più prorogabili”. Una proroga di sei mesi, ovvero fino al 31 gennaio 2021 valida per tutti quegli stati d’emergenza locali che hanno seguito problematiche di vario genere, come catastrofi naturali, alluvioni, e altro.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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