Emergenza Covid-19: aggiornate le FAQ del Ministero della Salute
Il Ministero della Salute ha aggiornato le FAQ relative all'emergenza Covid-19 sulla base del nuovo DPCM 26 aprile 2020
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", il Ministero della Salute ha provveduto ad aggiornare le FAQ con domande e risposte su:
- Misure di contenimento in Italia
- Viaggi e ritorno in Italia
- Virus e malattia
- Sintomi
- Modalità di trasmissione
- Superfici e igiene
- Animali
- Prevenzione e trattamento
- Diagnosi
- Donazione sangue e trasfusioni
- Donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule
- Anziani
- Malattie rare
- Gravidanza
- Bambini
- Persone con tumori e malattie croniche
- HIV
Riportiamo di seguito le più interessanti
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Misure di contenimento in Italia
Quali sono le misure di contenimento previste in Italia?
In seguito del DPCM 26 aprile 2020 sono specificate le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 della cosiddetta "fase due”.
Le disposizioni del decreto si applicano a partire dal 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto per attività di imprese, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente.
Quali negozi e servizi sono aperti?
ll DPCM 26 aprile 2020 individua negli allegati 1 e 2 le attività commerciali consentite a partire dal 4 maggio 2020. Le misure sono valide fino al 17 maggio.
Ecco l’elenco degli esercizi aperti.
Attività commerciali al dettaglio (Allegato 1 DPCM 26 aprile 2020)
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per a lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
- Commercio al dettaglio di libri
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti
Servizi alla persona (Allegato 2 DPCM 26 aprile 2020)
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
Cosa si raccomanda a tutti i cittadini italiani?
Con il DPCM del 26 aprile 2020 a partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020:
- saranno consentiti gli spostamenti all’interno di una stessa
regione, oltre che per motivi di lavoro, di salute, necessità,
anche per far visita ai congiunti. Gli spostamenti fuori regione
saranno consentiti solamente per motivi di lavoro, di salute, di
urgenza. Sarà consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza.
Si consiglia di contattare il numero verde regionale dedicato all’emergenza COVID-19 per la specifica Regione per ulteriori informazioni, anche inerenti all’eventuale necessità, in caso di rientro, di quarantena e isolamento fiduciario - sarà consentito l’accesso ai parchi, giardini e ville pubbliche rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro pur mantenendo chiuse le aree gioco per bambini. I sindaci potranno valutare la possibilità di precludere l’ingresso ai parchi qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza
- sarà consentito svolgere individualmente, o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività
- per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratoria è previsto l’obbligo, e non più solo la forte raccomandazione, di restare a casa e avvertire il proprio medico
- alle attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito la riapertura ai clienti per il ritiro del pasto da asporto, fermo restando il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi
- saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali
- saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone
- potranno riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori.
Cosa bisogna fare al termine dell’isolamento fiduciario per rientrare al lavoro?
Al termine del periodo di isolamento fiduciario, se non sono comparsi sintomi, la persona può rientrare al lavoro ed il periodo di assenza risulta coperto dal certificato emesso all’inizio del periodo di isolamento.
Qualora durante il periodo di isolamento fiduciario la persona dovesse sviluppare sintomi, il Dipartimento di Sanità Pubblica, che si occupa della sorveglianza sanitaria, provvederà all’esecuzione del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2. In caso di esito positivo dello stesso bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). A quel punto verranno effettuati due tamponi di conferma di avvenuta guarigione a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà tornare a lavoro, altrimenti proseguirà l’isolamento fiduciario.
A chi rivolgersi?
In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale.
L'accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
A partire dal 4 maggio sarà consentito l’accesso ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Rimangono chiuse le aree gioco per bambini. I sindaci potranno valutare la possibilità di precludere l’ingresso ai parchi qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza.
Devo indossare una mascherina per proteggermi?
A partire dal 4 maggio 2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti.
Inoltre, alcune Regioni (come ad esempio Toscana, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Calabria e la Provincia autonoma di Bolzano) hanno disposto mediante specifiche Ordinanze regionali l’obbligo di coprire naso e bocca ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione.
In comunità possono essere utilizzate, mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Non è utile indossare più mascherine chirurgiche sovrapposte. L'uso razionale delle mascherine chirurgiche è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.
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Come devo mettere e togliere la mascherina?
Ecco come fare:
- prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
- copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e che aderisca bene al volto
- evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani
- quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; in quanto maschere mono-uso
- togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani
- le mascherine in stoffa (es. in cotone o garza) non sono raccomandate.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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