Emergenza Covid-19 e Contributo a fondo perduto: sulle istanze serve l'imposta di bollo?
L'Agenzia delle Entrate chiarisce se la domanda prevista per ottenere il contributo a fondo perduto è soggetta ad imposta di bollo
Con l'emergenza Coronavirus in atto, sono parecchi i provvedimenti normativi che hanno previsto contributi, detrazioni fiscali e agevolazioni per fronteggiare la crisi economica. Tra questi il contributo a fondo perduto previsto dalla Regione Toscana con delibera n. 1155/2020 a favore della filiera del turismo.
L'istanza per la richiesta del contributo necessita di imposta di bollo? Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 37 dell'11 gennaio 2021 che ha chiarito se è possibile applicare l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dalla delibera della Regione Toscana.
Sussidi e istanze
A chiedere chiarimenti è il titolare di una struttura che vuole richiedere un contributo a fondo perduto che, in questo caso, la Regione Toscana ha messo a disposizione della filiera del turismo. Per richiederlo è necessario presentare una domanda con l'imposta di bollo. Ma è davvero così? Oppure questo è il caso in cui si può applicare l'esenzione?
Imposta di bollo
L'imposta di bollo è disciplinata dal DPR n. 642 del 1972 che spiega quali sono gli atti, i documenti e registri in cui è obbligatoria e quando, invece, sono esenti. Tra questi casi, si parla di domande per "sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza". Il termine sussidio è stato approfondito dal consiglio di Stato che ha precisato che "il termine, per la sua genericità, sarebbe potenzialmente suscettibile di ricomprendere non solo l'ipotesi di erogazione in aiuto di persone bisognose, ma anche fattispecie di più ampia portata relative a sovvenzioni in denaro e finanziamenti agevolati in favore di qualsiasi soggetto".
Nel caso analizzato, il provvedimento della Regione Toscana è destinato a erogare un contributo a fondo perduto a particolari categorie di soggetti che si trovano in una situazione di particolare difficoltà economica poiché "danneggiati a seguito dell'epidemia da Covid-19". Ecco perché, dice l'Agenzia delle Entrate, questo è uno dei casi che rientra tranquillamente nella possibilità di esenzione dell'imposta di bollo.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Risposta n. 37/2021IL NOTIZIOMETRO