Emergenza Covid-19: primi chiarimenti sulla sospensione dei versamenti tributari e contributivi
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate con i chiarimenti a seguito della sospensione dei versamenti tributari e contributivi dopo l’emergenza COVID-19
Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è stata disposta la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 (art. 61).
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 18 marzo 2020, n. 12/E, ha precisato che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.
Con l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 è stata disposta anche la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente, e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
L’articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha,
inoltre, esteso la sospensione ai soggetti operanti nei seguenti
settori:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva,
associazioni e società sportive, professionistiche e
dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti
sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e
culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale
cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le
attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché
discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie,
scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi
correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi
quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e
religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie,
pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e
monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e
riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza
diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per
l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di
formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo,
che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida
professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non
residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e
centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi
tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie,
metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto
passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e
lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie,
cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di
trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature
sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per
manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza
turistica.
Per i suddetti soggetti di cui trattasi, inoltre, è stato disposto la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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