Emilia Romagna: definite le modalità per il deposito dei Piani urbanistici digitali
Per dare attuazione alla legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 “Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo region...
Per dare attuazione alla legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18
“Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del
sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della
sessione di semplificazione” ed alle "Linee guida per la gestione
documentale”, in collaborazione col Polo archivistico regionale
(Parer) il servizio Opere e lavori pubblici. legalità e sicurezza.
Edilizia pubblica e privata, con circolare PG/2013/242180 del 3
ottobre 2013, ha definito le modalità per depositare negli archivi
regionali i piani urbanistici degli enti locali.
La circolare riguarda sia le varianti urbanistiche ai Piani Regolatori Generali (PRG), ai sensi delle norme transitorie di cui all’art. 41della LR 20/2000, sia i piani urbanistici della LR 20/2000 – Piani strutturali comunali (PSC), Regolamenti urbanistico edilizi (RUE), Piani operativi comunali (POC) e loro varianti - secondo le disposizioni dell’art. 29 della LR 37/2002, che norma anche le procedure di pubblicazione dei relativi avvisi nel Bollettino Ufficiale Regionale Telematico (Burert).
Tali atti sono soggetti a conservazione, in base al “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D. Lgs. 42/2004), che definisce tutta la documentazione prodotta dagli Enti pubblici come “bene culturale” sin dalla sua formazione, e come tale soggetta a protezione e tutela.
La circolare definisce le regole per effettuare la corretta predisposizione di tale documentazione in forma digitale, al fine della sua conservazione presso l’archivio della Giunta regionale.
La circolare riguarda sia le varianti urbanistiche ai Piani Regolatori Generali (PRG), ai sensi delle norme transitorie di cui all’art. 41della LR 20/2000, sia i piani urbanistici della LR 20/2000 – Piani strutturali comunali (PSC), Regolamenti urbanistico edilizi (RUE), Piani operativi comunali (POC) e loro varianti - secondo le disposizioni dell’art. 29 della LR 37/2002, che norma anche le procedure di pubblicazione dei relativi avvisi nel Bollettino Ufficiale Regionale Telematico (Burert).
Tali atti sono soggetti a conservazione, in base al “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D. Lgs. 42/2004), che definisce tutta la documentazione prodotta dagli Enti pubblici come “bene culturale” sin dalla sua formazione, e come tale soggetta a protezione e tutela.
La circolare definisce le regole per effettuare la corretta predisposizione di tale documentazione in forma digitale, al fine della sua conservazione presso l’archivio della Giunta regionale.
fonte www.regione.emilia-romagna.it
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