Emilia Romagna: prestazioni energetiche degli edifici
Con delibera di Giunta regionale n. 1577 del 13 ottobre 2014, pubblicata sul BUR n. 305 del 20 ottobre, la Regione Emilia-Romagna ha approvato alcune signifi...
Con delibera di Giunta regionale n. 1577 del 13 ottobre 2014,
pubblicata sul BUR n. 305 del 20 ottobre, la Regione Emilia-Romagna
ha approvato alcune significative modifiche agli Allegati
1, 2 e 3 della Delibera di Assemblea Legislativa
n. 156 del 4 marzo 2008, in materia di
prestazioni energetiche degli edifici.
Si tratta di un provvedimento “tampone”, in attesa della riformulazione organica della normativa regionale in materia (che verrà operata con assunzione di un apposito provvedimento), che è stato ritenuto necessario per evitare che sul territorio regionale si creino (o permangano) situazioni di eccessiva discrepanza con la normativa vigente a livello nazionale (e anche nei territori limitrofi).
Ricordiamo che sul tema dei requisiti di prestazione energetica degli edifici la Giunta regionale è già intervenuta più volte per garantire il costante e sistematico allineamento delle disposizioni regionali con la normativa sovraordinata. Questo l’elenco dei principali provvedimenti di modifica degli Allegati tecnici della Delibera di Assemblea Legislativa n.156/08:
Per quanto riguarda l’allegato 1, viene modificata la definizione di “impianto termico”, in conformità a quella riportata dal decreto legislativo n. 192/2005 così come modificato dalla legge 90/2013: ciò risulta necessario per “perimetrare” correttamente l’ambito di applicazione di alcune disposizioni, con particolare riferimento a quelle relative alle modalità di conduzione, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici.
Dell’allegato 2 e 3 (che sono notoriamente intimamente collegati, riportando di fatto le medesime prescrizioni formulate in modo diverso ad uso degli Enti locali per facilitare il loro inserimento nei provvedimenti di competenza, quali il regolamento edilizio), si propongono diverse, piccole ma significative modifiche. Facendo riferimento alla numerazione di cui all’Allegato 2:
Si tratta di un provvedimento “tampone”, in attesa della riformulazione organica della normativa regionale in materia (che verrà operata con assunzione di un apposito provvedimento), che è stato ritenuto necessario per evitare che sul territorio regionale si creino (o permangano) situazioni di eccessiva discrepanza con la normativa vigente a livello nazionale (e anche nei territori limitrofi).
Ricordiamo che sul tema dei requisiti di prestazione energetica degli edifici la Giunta regionale è già intervenuta più volte per garantire il costante e sistematico allineamento delle disposizioni regionali con la normativa sovraordinata. Questo l’elenco dei principali provvedimenti di modifica degli Allegati tecnici della Delibera di Assemblea Legislativa n.156/08:
- deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2009 n. 1390;
- deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2010, n. 1362;
- deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2011, n. 1366;
- deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2013, n. 832.
Per quanto riguarda l’allegato 1, viene modificata la definizione di “impianto termico”, in conformità a quella riportata dal decreto legislativo n. 192/2005 così come modificato dalla legge 90/2013: ciò risulta necessario per “perimetrare” correttamente l’ambito di applicazione di alcune disposizioni, con particolare riferimento a quelle relative alle modalità di conduzione, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici.
Dell’allegato 2 e 3 (che sono notoriamente intimamente collegati, riportando di fatto le medesime prescrizioni formulate in modo diverso ad uso degli Enti locali per facilitare il loro inserimento nei provvedimenti di competenza, quali il regolamento edilizio), si propongono diverse, piccole ma significative modifiche. Facendo riferimento alla numerazione di cui all’Allegato 2:
- vengono riformulate le disposizioni di cui ai punti 8 e 9 in materia di limitazioni all’adozione di impianti termici diversi da quello centralizzato per gli interventi edilizi di nuova costruzione o nel caso di ristrutturazione di impianti esistenti. I limiti permangono nel caso di edifici di proprietà pubblica. La riformulazione operata rende le disposizioni regionali del tutto conformi alle disposizioni nazionali in materia, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica n.59/2009;
- si prevede poi la modifica del punto 11 in materia di adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per singole unità immobiliari nel caso di impianti termici centralizzati, in conseguenza a quanto previsto in materia dall’art. 25-quaterdecies della legge regionale n.26/2004 (così come modificata dalla legge regionale 7 del 27 giugno 2014), dove si prevede che nei condomini debbano essere installati in ciascuna unità immobiliare sistemi individuali di termoregolazione e di contabilizzazione diretta o indiretta entro il 31 dicembre 2016;
- infine, si prevede la modifica delle disposizioni di cui al punto 21 lettera b2) in materia di obbligo di impiego delle fonti rinnovabili di energia a copertura di una quota parte (progressivamente aumentata) dei fabbisogni di energia termica degli edifici di nuova costruzione. Lo step che prevede l’incremento dal 35% al 50% del limite minimo di copertura del fabbisogno con FER era previsto dalla previgente normativa regionale al 1° gennaio 2015: con la riformulazione operata, tale decorrenza viene posticipata al 1° gennaio 2017, allineando così la normativa regionale a quella nazionale di cui aldecreto legislativo n.28/2011.
a cura di www.regione.emilia-romagna.it
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