Energia: sui contratti non richiesti obblighi di verifica e black list dei venditori
Dopo un'ampia consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato la deliberazione 153/2012/R/COM con la quale ha approvato le Misure preve...
Dopo un'ampia consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e
il gas ha emanato la deliberazione 153/2012/R/COM con la quale ha
approvato le Misure preventive e ripristinatorie nei casi di
contratti e attivazioni non richiesti di forniture di energia
elettrica e/o di gas naturale. In particolare, l'AEEG ha previsto
l'adozione di una "lista nera" dei venditori con maggior numero di
contratti non richiesti, l'obbligo di verifica a carico dei
venditori e il rafforzamento del Codice di condotta
commerciale.
Fra le novità di maggiore rilievo, ha comunicato l'AEEG, vi è l'introduzione di precisi obblighi di verifica per tutti i contratti siglati porta a porta o al telefono: le società di vendita dovranno telefonare al cliente o inviargli un'apposita lettera, per acquisire la conferma dell'effettiva volontà di aderire all'offerta. Con questa procedura, in sostanza, sono i venditori a dover "provare" l'assenso al contratto.
Il provvedimento prevede anche:
Sarà, inoltre, costruito un elenco delle società che adotteranno procedure semplificate definite dall'Autorità a vantaggio dei consumatori, per garantire la certezza di rientro dai contratti non richiesti; fra queste, in particolare la possibilità di tornare al precedente venditore in modo automatico e senza alcun costo, attraverso una specifica "procedura di ripristino".
Ulteriore garanzia del cliente sarà la "procedura di ripristino" che prevede l'applicazione del prezzo di tutela, scontato della quota di remunerazione dell'attività del venditore, nel periodo di fornitura relativo al contratto non voluto. L'Autorità ha, infatti, deciso che alla società di vendita che ha posto in essere pratiche risultanti in un contratto contestato non venga riconosciuta la componente relativa alla commercializzazione al dettaglio.
Infine, per consentire una più facile e certa identificazione dei venditori "porta a porta", nel Codice di condotta commerciale sono state introdotte norme più stringenti sugli obblighi per il personale commerciale. In particolare, nel cartellino identificativo dovrà essere indicato il nome e il numero di codice ma anche il numero verde della società titolare dell'offerta proposta. In ogni caso sarà vietato dare ai clienti numeri diversi da quelli della società rappresentate. Con questa delibera l'Autorità ha introdotto la prima implementazione di una regolazione innovativa per mitigare la "piaga" dei contratti non richiesti nel mercato al dettaglio.
Fra le novità di maggiore rilievo, ha comunicato l'AEEG, vi è l'introduzione di precisi obblighi di verifica per tutti i contratti siglati porta a porta o al telefono: le società di vendita dovranno telefonare al cliente o inviargli un'apposita lettera, per acquisire la conferma dell'effettiva volontà di aderire all'offerta. Con questa procedura, in sostanza, sono i venditori a dover "provare" l'assenso al contratto.
Il provvedimento prevede anche:
- il rafforzamento delle attività di monitoraggio del rispetto degli obblighi previsti;
- l'avvio di procedure sanzionatorie nei casi di violazione;
- l'utilizzo di nuovi sistemi di monitoraggio, basati sulle informazioni fornite da distributori e venditori, da incrociare con i dati provenienti dallo Sportello per il consumatore.
Sarà, inoltre, costruito un elenco delle società che adotteranno procedure semplificate definite dall'Autorità a vantaggio dei consumatori, per garantire la certezza di rientro dai contratti non richiesti; fra queste, in particolare la possibilità di tornare al precedente venditore in modo automatico e senza alcun costo, attraverso una specifica "procedura di ripristino".
Ulteriore garanzia del cliente sarà la "procedura di ripristino" che prevede l'applicazione del prezzo di tutela, scontato della quota di remunerazione dell'attività del venditore, nel periodo di fornitura relativo al contratto non voluto. L'Autorità ha, infatti, deciso che alla società di vendita che ha posto in essere pratiche risultanti in un contratto contestato non venga riconosciuta la componente relativa alla commercializzazione al dettaglio.
Infine, per consentire una più facile e certa identificazione dei venditori "porta a porta", nel Codice di condotta commerciale sono state introdotte norme più stringenti sugli obblighi per il personale commerciale. In particolare, nel cartellino identificativo dovrà essere indicato il nome e il numero di codice ma anche il numero verde della società titolare dell'offerta proposta. In ogni caso sarà vietato dare ai clienti numeri diversi da quelli della società rappresentate. Con questa delibera l'Autorità ha introdotto la prima implementazione di una regolazione innovativa per mitigare la "piaga" dei contratti non richiesti nel mercato al dettaglio.
A cura di Gabriele
Bivona
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