Energia termica da fonti rinnovabili: Sulla Gazzetta il decreto con i nuovi incentivi
Sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 dicemb...
Sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale n. 1 del 2
gennaio 2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello
sviluppo economico 28 dicembre 2012 recante "Incentivazione
della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed
interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni".
Il decreto in argomento consta di 18 articoli e di 4 allegati in cui, in attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, viene disciplinata l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili realizzati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso, ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l'efficienza energetica di cui all'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 28/2011.
Tra gli obiettivi del nuovo decreto, anche quelli:
Con il decreto vengono incentivati i piccoli interventi di efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (pompe di calore, scaldacqua, solare termico e generatori di calore a biomassa).
L'accesso agli incentivi per le rinnovabili termiche (articolo 4, comma 2) verrà consentito ai soggetti pubblici, inclusi per la prima volta l'IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), e privati, mentre quelli per l'efficienza energetica (articolo 4, comma 1) sono riservati ai soggetti pubblici. Per quanto concerne i soggetti privati e pubblici sono incentivabili:
Soltanto per i soggetti pubblici sono, anche, incentivabili:
Per tutte le tecnologie ammesse a incentivo, il nuovo decreto stabilisce una serie di valori prestazionali minimi. In particolare, l'incentivo risulta commisurato all'energia rinnovabile prodotta e al risparmio energetico conseguito e sarà differenziato per taglie e zone climatiche. Per gli impianti a biomassa o a PdC fino a 35 kWt e solari termici fino a 50 mq, l'ammontare annuo dell'incentivo è costante, calcolato a forfait ed erogato per un biennio. Per quanto riguarda, invece, gli impianti di taglia maggiore, l'ammontare annuo dell'incentivo è costante, conteggiato a forfait ed erogato per un quinquennio. L'incentivo, erogato in rate annuali costanti, è pari ad una percentuale della spesa sostenuta per l'intervento.
Per l'accesso agli incentivi il soggetto responsabile deve presentare domanda al GSE attraverso la scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il portale Internet di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori, ovvero entro i sessanta giorni successivi alla data in cui e' resa disponibile sul portare del GSE la scheda-domanda, pena la non ammissibilita' ai medesimi incentivi.
Il decreto in argomento consta di 18 articoli e di 4 allegati in cui, in attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, viene disciplinata l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili realizzati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso, ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l'efficienza energetica di cui all'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 28/2011.
Tra gli obiettivi del nuovo decreto, anche quelli:
- di creare un meccanismo incentivante sul modello del "conto energia" dedicato alle FER termiche, che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti rinnovabili;
- di introdurre un meccanismo incentivante dedicato agli interventi di efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione in grado di contribuire al raggiungomento dell'obiettivo di efficienza energetica del patrimonio pubblico previsto dalla nuova Direttiva europea sull’eficienza energetica.
Con il decreto vengono incentivati i piccoli interventi di efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (pompe di calore, scaldacqua, solare termico e generatori di calore a biomassa).
L'accesso agli incentivi per le rinnovabili termiche (articolo 4, comma 2) verrà consentito ai soggetti pubblici, inclusi per la prima volta l'IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), e privati, mentre quelli per l'efficienza energetica (articolo 4, comma 1) sono riservati ai soggetti pubblici. Per quanto concerne i soggetti privati e pubblici sono incentivabili:
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
- l'installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
- lasostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
Soltanto per i soggetti pubblici sono, anche, incentivabili:
- l'isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- la sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
- l'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.
Per tutte le tecnologie ammesse a incentivo, il nuovo decreto stabilisce una serie di valori prestazionali minimi. In particolare, l'incentivo risulta commisurato all'energia rinnovabile prodotta e al risparmio energetico conseguito e sarà differenziato per taglie e zone climatiche. Per gli impianti a biomassa o a PdC fino a 35 kWt e solari termici fino a 50 mq, l'ammontare annuo dell'incentivo è costante, calcolato a forfait ed erogato per un biennio. Per quanto riguarda, invece, gli impianti di taglia maggiore, l'ammontare annuo dell'incentivo è costante, conteggiato a forfait ed erogato per un quinquennio. L'incentivo, erogato in rate annuali costanti, è pari ad una percentuale della spesa sostenuta per l'intervento.
Per l'accesso agli incentivi il soggetto responsabile deve presentare domanda al GSE attraverso la scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il portale Internet di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori, ovvero entro i sessanta giorni successivi alla data in cui e' resa disponibile sul portare del GSE la scheda-domanda, pena la non ammissibilita' ai medesimi incentivi.
A cura di Gabriele
Bivona
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