Enti e prestazioni professionali esterne: i pagamenti non possono essere erogati a fronte di mutuo
La Corte dei Conti marchigiana, con deliberazione n. 25/contr/11, a sezioni riunite in sede di controllo ha fatto chiarezza su una questione riguardante l'in...
La Corte dei Conti marchigiana, con deliberazione n. 25/contr/11, a
sezioni riunite in sede di controllo ha fatto chiarezza su una
questione riguardante l'indebitamento di un ente pubblico per il
pagamento della spesa di incarico professionale esterno.
Si tratta, nello specifico, di una somma riferita al pagamento per prestazioni professionali esterne per la redazione della variante generale al piano regolatore generale in assenza di figura idonea tra il personale dipendente.
Tale spesa non può essere finanziata attraverso una qualsivoglia forma di indebitamento, in quanto non si configura come spesa per investimento, criterio necessario secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 18 della legge finanziaria 2004 nonché dal relativo elenco delle operazioni economiche ammesse.
Nell'ordinanza di deferimento si legge: "la spesa in esame potrebbe essere astrattamente da ascrivere tra gli oneri per i beni immateriali ad utilizzo pluriennale di cui all'art. 3, comma 18, lett. d) della L. 350/200; pur tuttavia la finanziabilità di tale spesa, con ricorso all'indebitamento, appare non pienamente rispondente al principio di sana gestione, in quanto potrebbe venire a mancare il necessario collegamento tra la durata del periodo di ammortamento del mutuo (previsto per 20 anni) e la durata del periodo di utilizzazione della pianificazione urbanistica". Ed ancora: "qualora la spesa per incarico professionale venga considerata spesa corrente, essa deve essere iscritta al titolo I, spese correnti, all'intervento 03 (prestazione di servizi)".
La Corte ha chiarito che le definizioni di "spese di investimento" e di "indebitamento", "derivano da scelte di politica economica e finanziaria effettuate in stretta correlazione con i vincoli di carattere sopranazionale cui anche l'Italia è assoggettata in forza dei Trattati europei". La nozione di investimento, quindi, fa riferimento ad erogazione di denaro pubblico con riscontro diretto di un'acquisizione di un nuovo valore per il patrimonio dell'ente, cosa che non è definita nel caso di prestazione professionale.
Il concetto espresso è chiaro: erogazione di denaro e, corrispondentemente, aumento di ricchezza dell'ente sia nell'esercizio corrente, che il quelli futuri.
Si tratta, nello specifico, di una somma riferita al pagamento per prestazioni professionali esterne per la redazione della variante generale al piano regolatore generale in assenza di figura idonea tra il personale dipendente.
Tale spesa non può essere finanziata attraverso una qualsivoglia forma di indebitamento, in quanto non si configura come spesa per investimento, criterio necessario secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 18 della legge finanziaria 2004 nonché dal relativo elenco delle operazioni economiche ammesse.
Nell'ordinanza di deferimento si legge: "la spesa in esame potrebbe essere astrattamente da ascrivere tra gli oneri per i beni immateriali ad utilizzo pluriennale di cui all'art. 3, comma 18, lett. d) della L. 350/200; pur tuttavia la finanziabilità di tale spesa, con ricorso all'indebitamento, appare non pienamente rispondente al principio di sana gestione, in quanto potrebbe venire a mancare il necessario collegamento tra la durata del periodo di ammortamento del mutuo (previsto per 20 anni) e la durata del periodo di utilizzazione della pianificazione urbanistica". Ed ancora: "qualora la spesa per incarico professionale venga considerata spesa corrente, essa deve essere iscritta al titolo I, spese correnti, all'intervento 03 (prestazione di servizi)".
La Corte ha chiarito che le definizioni di "spese di investimento" e di "indebitamento", "derivano da scelte di politica economica e finanziaria effettuate in stretta correlazione con i vincoli di carattere sopranazionale cui anche l'Italia è assoggettata in forza dei Trattati europei". La nozione di investimento, quindi, fa riferimento ad erogazione di denaro pubblico con riscontro diretto di un'acquisizione di un nuovo valore per il patrimonio dell'ente, cosa che non è definita nel caso di prestazione professionale.
Il concetto espresso è chiaro: erogazione di denaro e, corrispondentemente, aumento di ricchezza dell'ente sia nell'esercizio corrente, che il quelli futuri.
A cura di Gabriele
Bivona
© Riproduzione riservata
Tag:
IL NOTIZIOMETRO