Equo compenso professionisti: ci pensa il correttivo al Codice Appalti

Lo schema di D.Lgs. di modifica al Codice dei contratti prevede delle misure per consentire l’applicazione dell’equo compenso ai professionisti

di Redazione tecnica - 29/11/2024

Quello tra il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e la Legge n. 49/2023 (Equo compenso) è stato un rapporto che sin dall’inizio ha evidenziato alcune importanti criticità.

Codice dei contratti vs Equo compenso

Da una parte, una norma speciale emanata dal Governo su delega del Parlamento per i contratti pubblici che, relativamente all’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura, valorizza la componente ribasso nella presentazione delle offerte. Dall’altra, una legge che, al fine di tutelare i professionisti, dispone (tra le altre cose) che alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione sia riconosciuto l’”equo compenso” che, nel caso di ingegneri e architetti, è calcolato utilizzando il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri).

L’aspetto più curioso è che si tratta di due norme approdate in Gazzetta Ufficiale a distanza di 35 giorni l’una dall’altra, senza che nessuno si sia reso conto della problematica innescata.

A rilevare il problema è stata l’Autorità Nazionale Anticorruzione che nell’Atto del Presidente 27 giugno 2023 scrive “sia la formulazione dell’articolo 41, comma 15, che l’articolato di cui alla legge n. 49 del 2023 pongono il dubbio di come debbano intendersi le previsioni dei parametri di riferimento delle prestazioni professionali di cui alle tabelle ministeriali e, nello specifico, di quelle contenute nel decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 richiamate all’interno dell’Allegato I.13 al nuovo Codice dei contratti”.

Un dubbio normativo alimentato da una nota dell’Anticorruzione e dalla pubblicazione dello Schema di Bando tipo n. 2/2023 in cui avrebbe proposto 3 possibili letture:

  • gare a prezzo fisso;
  • ribasso limitato alle spese generali;
  • non applicabilità dell’equo compenso alla disciplina dei contratti pubblici.

Gli orientamenti della giurisprudenza

Il dilemma non è stato neanche risolto dalla, ancora poco consolidata, giurisprudenza sul cui argomento sono stati registrati i seguenti interventi:

I primi due interventi concordi nel ritenere applicabile l’equo compenso alla disciplina sui contratti pubblici e al ribasso limitato alle spese generali così come calcolate dal Decreto Parametri. Mentre le ultime due pronunce hanno affermato l’incompatibilità tra i due sistemi normativi, con esclusione dell’applicazione delle regole dell’equo compenso alle procedure di gara regolate dal codice dei contratti pubblici.

Cosa cambia con il correttivo al Codice dei contratti

Tenuto conto delle divergenze di posizione e orientamenti giurisprudenziali, il Governo ha ritenuto di intervenire con il correttivo al Codice dei contratti, al momento all’esame del Parlamento, mediante il quale si è voluto bilanciare le regole sull’applicabilità del principio dell’equo compenso con l’operatività dei vincoli connessi al settore dei contratti pubblici, che impongono valutazioni comparative ai fini dell’affidamento di tutti i servizi, compresi quelli connessi alla progettazione, e che richiedono una adeguata ponderazione degli effetti finanziari delle scelte regolatorie.

La scelta è stata, quindi, quella di modificare l’art. 41 del Codice dei contratti con la soppressione del secondo periodo del comma 15 (“I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento”) e l’inserimento di 3 nuovi commi:

15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all’articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per il 65 per cento dell’importo determinato ai sensi del primo periodo, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall’articolo 108, comma 5;
b) il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all’offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all’articolo 2-bis dell’allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’articolo 54 e all’allegato II.2.

15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.

In questo modo:

  • i corrispettivi da porre a base di gara verrebbero calcolati sempre utilizzando il Decreto Parametri e sarebbero comprensivi dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori;
  • il criterio di aggiudicazione resterebbe quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
  • il 65% del corrispettivo non potrà essere soggetto a ribasso;
  • il 35% del corrispettivo potrà essere soggetto a ribasso;
  • sul ribasso del 35% del corrispettivo, la stazione appaltante potrà attribuire un tetto massimo del punteggio economico pari al limite del 30%;
  • sul ribasso si applicano le disposizioni in materia di esclusione automatica delle offerte anomale;
  • nel caso di affidamento diretto i corrispettivi possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.
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