Esclusione dalla gara e Concordato in bianco: nuove indicazioni dal TAR
La presentazione, durante una procedura di gara, di una domanda di "concordato in bianco" comporta l’esclusione dalla gara per violazione del principio di co...
La presentazione, durante una procedura di gara, di una domanda di "concordato in bianco" comporta l’esclusione dalla gara per violazione del principio di continuità dei requisiti di partecipazione.
Lo ha confermato la Sezione Seconda Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza 22 luglio 2019, n. 9782 con la quale ha rigettato il ricorso presentato da un'impresa concorrente ad una gara che è stata esclusa per aver presentato durante la procedura di gara domanda di "concordato in bianco".
La situazione pre Sblocca Cantieri
I giudici di primo grado hanno effettuato una analisi normativa pre e post pubblicazione del D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), che in materia di concordato ha apportato interessanti modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti). In particolare, nella versione pre Sblocca Cantieri (applicabile nel caso di specie), l’art. 80, comma 5, lettera b) del Codice dei contratti prevede che la stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico che “si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110”. Quindi, dal tenore letterale della disposizione emerge che la disposizione in esame riferisce esplicitamente l’eccezione, rispetto alla regola dell’esclusione di cui alla lettera b) dell’art. 80 d. lgs. n. 50/16, al solo caso in cui l’operatore “si trovi” in continuità aziendale e, quindi, sia stato già ammesso al concordato e non anche ai casi di “procedimenti in corso” e, quindi, in cui sia stata presentata la sola domanda di concordato “in bianco”.
Le istruzioni per il concordato preventivo
Il TAR ha fornito anche delle istruzioni operative che, come previsto dall’art. 161 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), stabiliscono che ai fini dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo:
- “il debitore deve presentare con il
ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco
nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti
e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di
proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali
soci illimitatamente responsabili.
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e
dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta
deve indicare l’utilità specificamente individuata ed
economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad
assicurare a ciascun creditore” (comma 2).
- “l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni” (comma 6).
La situazione post Sblocca Cantieri
Anche dopo le modifiche introdotte dal decreto Sblocca Cantieri la partecipazione dell’impresa che ha presentato una domanda di concordato in bianco è consentita, alle condizioni previste dagli artt. 110 del Codice dei contratti e 186 bis, comma 4 della legge fallimentare, in riferimento alle sole procedure di affidamento iniziate dopo il deposito della domanda stessa.
In allegato la sentenza del TAR.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 22 luglio 2019, n. 9782IL NOTIZIOMETRO