Esclusione dalle gare di appalto: l'inequivocabilità della lex specialis del bando

L'omessa indicazione in lettere dei prezzi unitari dell'offerta in gara d'appalto non può essere considerata quale elemento di esclusione dalla gara, se non ...

18/04/2013
L'omessa indicazione in lettere dei prezzi unitari dell'offerta in gara d'appalto non può essere considerata quale elemento di esclusione dalla gara, se non esplicitamente indicato: così ha stabilito il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 1971 dell'11 aprile 2013, ribaltando la n. 03660 del 2008 del TAR Veneto Sez. I, concernente l'appalto di lavori di restauro, consolidazione e valorizzazione di un complesso storico architettonico in Pieve di Cadore, affidati in un primo momento a un'impresa sulla base della mancata indicazione in calce del prezzo complessivo e del ribasso sia in cifre che in lettere.

Il collegio ha, infatti, reputato condivisibile il ricorso in appello in quanto l'omissione imputabile all'impresa non sarebbe riconducibile a quelle sanzionate dalla lex specialis con l'esclusione.

Il disciplinare di gara stabiliva, infatti, in maniera specifica quali fossero le comminatorie di esclusione, prescrivendo che la compilazione della lista delle lavorazioni e delle forniture dovesse avvenire, pena l'esclusione dalla gara, "sul modello fornito dalla Stazione appaltante, in conformità alle previsioni dell'art. 90, commi 2, 3 e 5, del D.P.R. n. 554/1999", mentre una clausola specifica inerente la compilazione di tale lista richiedeva che nell'ultima pagina fosse indicato, in calce, il prezzo globale offerto e il ribasso, espressi in cifre e in lettere: il Consiglio ha ritenuto che tale ultima clausola, autonoma e distinta non prevede alcuna comminatoria di esclusione, non riguardando oltretutto nessuna mancata compilazione della lista.

Una sentenza che conferma l'orientamento del Consiglio di Stato, nelle gare per l'affidamento di appalti di lavori pubblici, per cui l'omessa indicazione in lettere dei prezzi unitari non può essere considerata infrazione più grave dell'eventuale discordanza con il dato in cifre, posto che il dato mancante (o errato) può essere ricavato (o corretto), in entrambi i casi con la semplice operazione matematica di applicazione della percentuale di ribasso (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 10 novembre 2003, n. 7134).

Pertanto, solo le prescrizioni specifiche ed inequivoche stabilite a pena di esclusione dalla lex specialis della gara vincolano sia i concorrenti, sia la stessa Amministrazione, con esclusione di qualsiasi margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione da parte di quest'ultima.

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