Esenzione IMU per i fabbricati costruiti o acquistati e ristrutturati ma destinati alla vendita
I fabbricati costruiti o acquistati e sottoposti ad incisivi interventi di recupero ma destinati dall'impresa alla vendita e, quindi, iscritti in bilancio tr...
I fabbricati costruiti o acquistati e sottoposti ad incisivi
interventi di recupero ma destinati dall'impresa alla vendita e,
quindi, iscritti in bilancio tra le "rimanenze" rientrano nel campo
di applicazione dell'esenzione IMU prevista dal Decreto Legge n.
102/2013 (convertito con modificazioni dalla Legge n.
124/2013).
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 11/DF con la quale il Ministero dell'Economie e delle Finanze (MEF) ha risposto al quesito presentato dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE). In particolare, per rispondere al quesito dei costruttori il MEF ha richiamato i commi 1 e 2, art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 (S.O. n. 66 alla Gazzetta ufficiale n. 204 del 31/08/2013) convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 (S.O. n. 73 alla Gazzetta ufficiale n. 254 del 29/10/2013):
comma 1 - Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. ( Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.)
In linea di continuità con lo spirito agevolativo della norma al successivo comma 2 si modifica il comma 9-bis, art. 13 del D.L. n. 201/2011 con il seguente:
"9-bis. A decorrere dall'1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."
Ciò premesso, il MEF ha chiarito che il concetto di "fabbricato costruito" è estendibile anche ai fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice e sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico in Edilizia), ovvero:
Infine, i fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero rientrano nel campo di applicazione dell'esenzione introdotta dal D.L. n. 102/2013, solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 11/DF con la quale il Ministero dell'Economie e delle Finanze (MEF) ha risposto al quesito presentato dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE). In particolare, per rispondere al quesito dei costruttori il MEF ha richiamato i commi 1 e 2, art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 (S.O. n. 66 alla Gazzetta ufficiale n. 204 del 31/08/2013) convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 (S.O. n. 73 alla Gazzetta ufficiale n. 254 del 29/10/2013):
comma 1 - Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. ( Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.)
In linea di continuità con lo spirito agevolativo della norma al successivo comma 2 si modifica il comma 9-bis, art. 13 del D.L. n. 201/2011 con il seguente:
"9-bis. A decorrere dall'1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."
Ciò premesso, il MEF ha chiarito che il concetto di "fabbricato costruito" è estendibile anche ai fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice e sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico in Edilizia), ovvero:
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione urbanistica.
Infine, i fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero rientrano nel campo di applicazione dell'esenzione introdotta dal D.L. n. 102/2013, solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.
A cura di Ilenia
Cicirello
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