Esercizio abusivo della professione: chieste sanzioni minime di 6 mesi
L'attuale apparato normativo in materia di esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato prevede la rec...
L'attuale apparato normativo in materia di esercizio abusivo di una
professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione
dello Stato prevede la reclusione fino a sei mesi o con la multa da
euro 103 a euro 516 (art. 348 del codice penale). Che è un po' come
utilizzare una pistola ad acqua contro un leone inferocito che ti
vuole sbranare.
Chi esercita con diritto una professione conosce, infatti, molto bene i problemi legati all'abusivismo di chi concorre senza avere un titolo. Per questo motivo, da quasi un anno, Senato e Camera stanno cercando di modificare gli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, gli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali.
Lo ha previsto il Disegno di Legge n. 471 in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali, approvato il 3 aprile 2014 dal Senato e che adesso la Camera dei Deputati sta studiando nel progetto di legge n. 2281.
Per meglio chiarire alcuni punti riguardanti questa proposta di legge, si è tenuta lo scorso 4 febbraio, un'audizione dei rappresentanti della Rete Professioni Tecniche presso la II Commissione Permanente della Camera dei Deputati (Giustizia), durante la quale il Coordinatore Armando Zambrano ha illustrato la posizione dei professionisti tecnici e presentato un documento che ha evidenziato alcune incongruenze del progetto di legge che potrebbero minare l'efficacia del provvedimento.
1. Iscrizione all'Albo Professionale
"In primo luogo la Rete ha evidenziato la necessità di precisare nel provvedimento che il reato di esercizio abusivo della professione si estende anche a quelle il cui esercizio è consentito solo previa iscrizione all'Albo. Nell'ambito delle professioni tecniche, infatti, il possesso della semplice abilitazione non è sufficiente ad autorizzarne l'esercizio. Quest'ultimo è consentito esclusivamente agli iscritti all'Albo che sono sottoposti a numerosi obblighi posti a tutela del committente e della collettività". La Rete delle Professioni Tecniche, probabilmente, si riferisce a quei paletti che i liberi professionisti tanto hanno contestato ma che Ordini, Consigli Nazionali e Rete delle Professioni Tecniche considerano fondamentali per poter concorrere: formazione continua e assicurazione professionale. La prima divenuta ormai unico scopo di vita degli Ordini professionali, la seconda, che personalmente ritengo corretta, che necessiterebbe di maggiore attenzione e regolamentazione da parte dello Stato.
2. Sanzioni
La nuova versione dell'art. 348 del codice penale prevede che "Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati". La RPT ha sottolineato come "vista la rilevanza degli interessi tutelati nell'esercizio delle professioni, è stata manifestata la necessità di indicare nel provvedimento un minimo edittale di pena (sei mesi)".
"Ringraziamo la Presidente della commissione Ferranti per la sensibilità mostrata verso le istanze delle professioni tecniche - ha dichiarato Armando Zambrano - Si è trattata di una audizione concreta, nella quale è stato possibile discutere con il legislatore il merito del provvedimento ed individuare insieme alle forze sociali ed economiche coinvolte, in questo caso i professionisti, la strada più opportuna ed efficace per giungere all'emanazione di un provvedimento atteso da decenni ma che sia effettivamente efficace".
Chi esercita con diritto una professione conosce, infatti, molto bene i problemi legati all'abusivismo di chi concorre senza avere un titolo. Per questo motivo, da quasi un anno, Senato e Camera stanno cercando di modificare gli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, gli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali.
Lo ha previsto il Disegno di Legge n. 471 in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali, approvato il 3 aprile 2014 dal Senato e che adesso la Camera dei Deputati sta studiando nel progetto di legge n. 2281.
Per meglio chiarire alcuni punti riguardanti questa proposta di legge, si è tenuta lo scorso 4 febbraio, un'audizione dei rappresentanti della Rete Professioni Tecniche presso la II Commissione Permanente della Camera dei Deputati (Giustizia), durante la quale il Coordinatore Armando Zambrano ha illustrato la posizione dei professionisti tecnici e presentato un documento che ha evidenziato alcune incongruenze del progetto di legge che potrebbero minare l'efficacia del provvedimento.
1. Iscrizione all'Albo Professionale
"In primo luogo la Rete ha evidenziato la necessità di precisare nel provvedimento che il reato di esercizio abusivo della professione si estende anche a quelle il cui esercizio è consentito solo previa iscrizione all'Albo. Nell'ambito delle professioni tecniche, infatti, il possesso della semplice abilitazione non è sufficiente ad autorizzarne l'esercizio. Quest'ultimo è consentito esclusivamente agli iscritti all'Albo che sono sottoposti a numerosi obblighi posti a tutela del committente e della collettività". La Rete delle Professioni Tecniche, probabilmente, si riferisce a quei paletti che i liberi professionisti tanto hanno contestato ma che Ordini, Consigli Nazionali e Rete delle Professioni Tecniche considerano fondamentali per poter concorrere: formazione continua e assicurazione professionale. La prima divenuta ormai unico scopo di vita degli Ordini professionali, la seconda, che personalmente ritengo corretta, che necessiterebbe di maggiore attenzione e regolamentazione da parte dello Stato.
2. Sanzioni
La nuova versione dell'art. 348 del codice penale prevede che "Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati". La RPT ha sottolineato come "vista la rilevanza degli interessi tutelati nell'esercizio delle professioni, è stata manifestata la necessità di indicare nel provvedimento un minimo edittale di pena (sei mesi)".
"Ringraziamo la Presidente della commissione Ferranti per la sensibilità mostrata verso le istanze delle professioni tecniche - ha dichiarato Armando Zambrano - Si è trattata di una audizione concreta, nella quale è stato possibile discutere con il legislatore il merito del provvedimento ed individuare insieme alle forze sociali ed economiche coinvolte, in questo caso i professionisti, la strada più opportuna ed efficace per giungere all'emanazione di un provvedimento atteso da decenni ma che sia effettivamente efficace".
A cura di Gianluca Oreto | - | Segui @lucaoreto |
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