Esercizio abusivo della professione, inasprite le sanzioni
Chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una specifica abilitazione sarà punito con la reclusione fino a due anni, con una mul...
Chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è
richiesta una specifica abilitazione sarà punito con la reclusione
fino a due anni, con una multa da 10.000 euro a 50.000 euro e con
la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e
degli strumenti utilizzati.
Lo ha previsto il Disegno di Legge n. 471 in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali, approvato lo scorso 3 aprile dal Senato.
Il Ddl ridisegna in quadro sanzionatorio previsto contro chi esercita abusivamente una professione per la quale è prevista l'abilitazione e l'iscrizione all'albo, modificando gli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, gli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché l'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali.
Per quanto riguarda l'art. 348 (Esercizio abusivo di una professione) viene quadruplicata la reclusione (da 6 mesi a 2 anni) e centuplicata sanzione amministrativa (nell'attuale versione è prevista una multa da 103 a 516 euro).
Modifiche anche alla disciplina della professione di mediatore. Viene modificato, infatti, l'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39: le parole "siano incorsi per tre volte" sono sostituite dalle seguenti "siano già incorsi". Dunque, a chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo e sia già incorso nella sanzione amministrativa (7.500 - 15.000 euro) si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale (reclusione fino a 2 anni e multa tra 10.000 e 50.000 euro) e l'art. 2231 del codice civile (la prestazione eseguita non gli dà azione per il pagamento della retribuzione).
Lo ha previsto il Disegno di Legge n. 471 in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali, approvato lo scorso 3 aprile dal Senato.
Il Ddl ridisegna in quadro sanzionatorio previsto contro chi esercita abusivamente una professione per la quale è prevista l'abilitazione e l'iscrizione all'albo, modificando gli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, gli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché l'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali.
Per quanto riguarda l'art. 348 (Esercizio abusivo di una professione) viene quadruplicata la reclusione (da 6 mesi a 2 anni) e centuplicata sanzione amministrativa (nell'attuale versione è prevista una multa da 103 a 516 euro).
Modifiche anche alla disciplina della professione di mediatore. Viene modificato, infatti, l'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39: le parole "siano incorsi per tre volte" sono sostituite dalle seguenti "siano già incorsi". Dunque, a chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo e sia già incorso nella sanzione amministrativa (7.500 - 15.000 euro) si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale (reclusione fino a 2 anni e multa tra 10.000 e 50.000 euro) e l'art. 2231 del codice civile (la prestazione eseguita non gli dà azione per il pagamento della retribuzione).
A cura di Ilenia
Cicirello
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