Esperto del giudice e CTU: perizie a rischio sopravvalutazione
“Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita nel ca...
“Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita nel caso in cui questo si discosti di oltre il 35% dal valore di stima e sempre che la vendita abbia luogo entro e non oltre 12 mesi dal deposito della perizia; negli altri casi detto compenso è calcolato e liquidato sulla base del valore di stima. Prima della vendita devono comunque essere liquidati. acconti in misura pari al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima, fatto salvo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute dall'esperto o, dallo stimatore anche per prestazioni tecniche accessorie svolte ai fini dell'espletamento dell'incarico”.
E’ questo parte dell’emendamento al Ddl 2085 recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (c.d. Ddl Concorrenza) che è stato presentato alla X Commissione permanente del Senato su proposta del Sen. Massimo Caleo che consentirà di sostituire l’art. 161 (Giuramento dell'esperto e dello stimatore) del Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 recante “Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie”, tornato prepotentemente alla ribalta dopo le modifiche apportate dall’art. 13 del D.L. n. 83/2015 (convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 - S.O. n. 50 della G.U. n. 192 del 20/08/2015). Ricordiamo, infatti, che con questa modifica estiva e inaspettata il Governo aveva legato il compenso del CTU al prezzo di vendita dell'immobile, prevedendo che prima della vendita non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del compenso calcolato sulla base del valore di stima.
Nonostante le diverse proposte arrivate dal settore professionale, come quella di E-Valuations (leggi articolo) che ha proposto di disancorare il compenso dell’esperto stimatore sia dal valore sia dal prezzo del bene periziato, legandolo esclusivamente alla complessità dell'attività svolta (in modo da garantire l'assoluta indipendenza del perito), il Senato ha approvato un emendamento che rischia di peggiorare la situazione.
Viene inserito, infatti, al Ddl Concorrenza l’art. 47-bis che prevede la sostituzione dell’art. 161 del Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 con il seguente:
“L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 569,
primo comma del codice presta giuramento di bene e fedelmente
procedere alle operazioni affidategli.
L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si
avvale dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le
sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e
fedelmente procedere alla stima.
Il compenso dell'esperto o dello stimatore
nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è
calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita nel
caso in cui questo si discosti di oltre il 35 per cento dal valore
di stima e sempre che la vendita abbia luogo entro e non oltre 12
mesi dal deposito della perizia; negli altri casi detto
compenso è calcolato e liquidato sulla base del valore di stima.
Prima della vendita devono comunque essere liquidati. acconti in
misura pari al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla
base del valore di stima, fatto salvo in ogni caso il rimborso
delle spese sostenute dall'esperto o, dallo stimatore anche per
prestazioni tecniche accessorie svolte ai fini dell'espletamento
dell'incarico”.
In questo modo, gli esperti valutatori preferiranno sopravvalutare il valore di stima dell’immobile in modo da renderlo “invendibile” per almeno quei 12 mesi che gli serviranno per aver riconosciuto un compenso calcolato sul valore di stima.
Vi terremo aggiornati sull’evoluzione del Ddl Concorrenza e su questo emendamento.
A cura di Ing. Gianluca Oreto
Documenti Allegati
D.L. n, 83/2015Link Correlati
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