Esposizione all'amianto: Circolare del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con circolare prot. 15/SEGR/0001940 del 25 gennaio 2011 ha reso noti gli orientamenti pratici per la determ...

01/02/2011
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con circolare prot. 15/SEGR/0001940 del 25 gennaio 2011 ha reso noti gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli intensità (ESEDI) all'amianto.
Nella nota del Ministero a cui sono allegati gli orientamenti, viene precisato che gli stessi sono stati approvati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul Lavoro nella riunione del 15 dicembre 2010, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 249, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni e che le attività di "ESEDI" vengono identificate nelle attività "effettuate per un massimo di 60 ore l`anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell'intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell'operatore. All'intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l'intervento deve essere limitato al numero più basso possibile".

A titolo indicativi e non esaustivo, alle letetre a), b), c) e d) dell'Allegato 1 è riportato un primo elenco di attività che, sulla base delle attuali conoscenze possono rientare nelle attività "ESEDI".
Si tratta di:
  • a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
  • b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibbre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
  • c) incapsulamento e sconfinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
  • d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinatomateriale.

Per ultimo è utile ricordare che la Commissione ha sottolineato che durante l'effettuazione delle attività "ESEDI" devono comunque essere assicurato il rispetto delle misure igieniche di cui all'articolo 252 del D. Lgs. n. 81/08 con particolare riguardo all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie che devono avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30.

A cura di Paolo Oreto
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