FALCIDIATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE LA LEGGE REGIONALE SUI LAVORI PUBBLICI

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 411/2008, depositata in cancelleria il 17 dicembre scorso ha falcidiato la legge regionale sarda 7 agosto 2007, n....

22/12/2008
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 411/2008, depositata in cancelleria il 17 dicembre scorso ha falcidiato la legge regionale sarda 7 agosto 2007, n. 5.
Con ricorso, del mese di ottobre 2007 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in via principale, dell'art. 5 (commi 1 e 6), dell'art. 9, dell'art. 11 (commi da 12 a 16), dell'art. 13 (commi 3, 4 e 10), dell'art. 16 (comma 12), dell'art. 20 (comma 5), dell'art. 21 (comma 1), dell'art. 22 (commi 2, 14, 17 e 18), dell'art. 24, dell'art. 26 (comma 2), dell'art. 30 (comma 3), dell'art. 34 (comma 1), degli artt. 35 (comma 2) e 36, degli artt. 38 (comma 1) e 39 (commi 1 e 3), degli artt. 40 e 41, dell'art. 46 (commi 4 e 7), dell'art. 51 (commi 1 e 3), dell'art. 54 (commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11) degli artt. 57, 58, 59 e 60 e dell'allegato I (punti 45.23, 45.24, 45.25) della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto”, in riferimento all'art. 3 dello statuto speciale per la Regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale n. 3 del 1948, ed all'art. 117 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con una motivata sentenza, afferma che sono fondate le censure prospettate nei confronti di tutte le disposizioni regionali impugnate in riferimento all'art. 3, lettera e), dello statuto e precisa, come già fatto in precedenti sentenze, che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi “ambiti di legislazione” che “si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono”: in essa, pertanto, si profila una interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale, che, tuttavia, “si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto”, ma con la “prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa» (sentenza n. 401 del 2007) in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006.
Ricorda la Corte Costituzionale l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale, nella parte in cui stabilisce che “le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione”, impone anche alle Regioni ad autonomia speciale (in assenso di norme statutarie attributive di competenze nelle materie cui afferiscono le norme del Codice dei contratti) di conformare la propria legislazione in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal Codice stesso.
Il carattere trasversale della tutela della concorrenza, infatti, implica che essa, avendo ad oggetto la disciplina del mercato di riferimento delle attività economiche, può influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni.

La Regione Sardegna, con le norme impugnate, ha invece legiferato in ambiti già espressamente ricondotti, da questa Corte, per un verso, alla materia della “tutela della concorrenza”, per altro verso, alla materia dell’“ordinamento civile”, dettando una disciplina difforme rispetto a quella stabilita dal legislatore statale con il d.lgs. n. 163 del 2006, nell'esercizio delle proprie competenze esclusive, senza adempiere all'obbligo di adeguamento.
In definitiva, tutte le impugnate norme regionali sono costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 3, lettera e), dello statuto, in quanto stabiliscono una disciplina difforme da quella nazionale, alla quale avrebbero dovuto adeguarsi alla stregua dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, in materie, quelle della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile, estranee alla competenza legislativa regionale e riservate viceversa allo Stato.

In conclusione, quindi, la Corte Costituzionale, accogliendo integralmente il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la sentenza in argomento, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:
  • dell'art. 5, commi 1 e 6,
  • dell'art. 9,
  • dell'art. 11, commi 12, 13, 14, 15 e 16,
  • dell'art. 13, commi 3, 4 e 10,
  • dell'art. 16, comma 12,
  • dell'art. 20, comma 5,
  • dell'art. 21, comma 1,
  • dell'art. 22, commi 2, 14, 17 e 18,
  • dell'art. 24,
  • dell'art. 26, comma 2,
  • dell'art. 30, comma 3,
  • dell'art. 34, comma 1,
  • degli artt. 35, comma 2, e 36,
  • degli artt. 38, comma 1, e 39, commi 1 e 3,
  • degli artt. 40 e 41,
  • dell'art. 46, commi 4 e 7,
  • dell'art. 51, commi 1 e 3,
  • dell'art. 54, commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11,
  • degli artt. 57, 58, 59 e 60, e
  • dell'allegato I (punti 45.23, 45.24, 45.25)
della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto).

Ricordiamo, anche, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 411/2008 relativa alla legge sugli appalti della Regione Sardegna fa seguito alle precedenti sentenze n. 401/2007 e n. 431/2007 con cui la Corte aveva respinto, quasi in toto, i ricorsi che le Regioni Toscana, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Lazio e Abruzzo, ed aveva bocciato le leggi sugli appalti della Regione Campania e della Regione Abruzzo.

Ricordiamo, per ultimo, che anche sulla legge della Provincia di Trento 24 luglio 2008, n. 10 recante “Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica” il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso il ricorso 4 ottobre 2008, n. 62, suquestioni di legittimità costituzionale su una innumerevole quantità di articoli.

A questo punto, credo sia sensato che le Regioni e le province autonome, prima di varare una nuova legge sugli appalti, facciano tesoro delle sentenze della Corte Costituzionale già pubblicate ed evitino di legiferare su argomenti che riguardando la “tutela della concorrenza” o l’”ordinamento civile” sono di competenza dello Stato.

A cura di Paolo Oreto
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