FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO
Ieri al Senato, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Chiti ha posto a nome del Governo la questione di fiducia sull'approv...
Ieri al Senato, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali Chiti ha posto a nome del Governo la
questione di fiducia sull'approvazione di un emendamento,
interamente sostitutivo dell’articolo unico del ddl n. 325, di
conversione del decreto-legge n. 173.
Oggi 28 Giugno, alle ore 10,00, al Senato avranno inizio le dichiarazioni di voto e la votazione della questione di fiducia.
Per quanto concerne in particolare il codice degli appalti -ha spiegato il Ministro- "sono previsti nuovi termini di efficacia per alcune disposizioni, a recepimento facoltativo nei confronti delle normative europee, in grado di disciplinare il periodo di tempo che separa dall'adozione del decreto legislativo correttivo, già deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri".
Riportiamo, qui di seguito il testo del nuovo art.1-octies (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163), che oggi dovrebbe essere inserito, in sede di conversione al decreto-legge 12 maggio 2006 n. 173.
Disegno di legge n. 325 AS
Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare
Emendamento su cui il governo ha posto la questione di fiducia il 27 giugno, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del precedente disegno di legge di conversione
(...)
Art. 1
1. Il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
(...)
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 maggio 2006 n. 173
(...)
Art.1-octies (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163)
1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 177, comma 4, la lettera f) è abrogata;
b) l’articolo 253, comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.".
c) dopo il comma 1 dell’articolo 253 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1 febbraio 2007:
a) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) articolo 49, comma 10;
c) articolo 58;
d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1 febbraio 2007. Le disposizioni dell’articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l’invito a presentare l’offerta è inviato successivamente al 1 febbraio 2007.";
d) all’articolo 257, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1 febbraio 2007.".
2. Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1 luglio 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all’articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007. "
(...)
Oggi 28 Giugno, alle ore 10,00, al Senato avranno inizio le dichiarazioni di voto e la votazione della questione di fiducia.
Per quanto concerne in particolare il codice degli appalti -ha spiegato il Ministro- "sono previsti nuovi termini di efficacia per alcune disposizioni, a recepimento facoltativo nei confronti delle normative europee, in grado di disciplinare il periodo di tempo che separa dall'adozione del decreto legislativo correttivo, già deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri".
Riportiamo, qui di seguito il testo del nuovo art.1-octies (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163), che oggi dovrebbe essere inserito, in sede di conversione al decreto-legge 12 maggio 2006 n. 173.
Disegno di legge n. 325 AS
Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare
Emendamento su cui il governo ha posto la questione di fiducia il 27 giugno, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del precedente disegno di legge di conversione
(...)
Art. 1
1. Il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
(...)
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 maggio 2006 n. 173
(...)
Art.1-octies (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163)
1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 177, comma 4, la lettera f) è abrogata;
b) l’articolo 253, comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.".
c) dopo il comma 1 dell’articolo 253 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1 febbraio 2007:
a) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) articolo 49, comma 10;
c) articolo 58;
d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1 febbraio 2007. Le disposizioni dell’articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l’invito a presentare l’offerta è inviato successivamente al 1 febbraio 2007.";
d) all’articolo 257, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1 febbraio 2007.".
2. Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1 luglio 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all’articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007. "
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