FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre scorso è stato pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 agosto 2009 recant...

18/11/2009
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre scorso è stato pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 agosto 2009 recante “Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1, comma 11 del decreto-legge n. 162 del 23 ottobre 2008”.
Ricordiamo che il decreto-legge n. 162/2008 è stato convertito in legge n. 201 del 22 dicembre 2008 e che nello stesso, all’articolo 1, commi 1 e 2, viene precisato che devono essere rilevate, con decreto ministeriale, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi e viene disposto, altresì, che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10 del decreto-legge medesimo.
Ricordiamo, anche, che le variazioni in aumento o in diminuzione precedentemente indicate sono state pubblicata con decreto ministeriale 30 aprile 2009 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 106 del 9 maggio 2009 e che entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta gli appaltatori dovevano presentare alle stazioni appaltanti le istanze di compensazione.

Nel comma 10 dell’articolo 1 del citato decreto-legge, è anche precisato che ove non sia possibile far fronte alle compensazioni richieste dalle imprese nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all’articolo 133, comma 7 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) viene anche previsto che è possibile provvedere alla copertura degli oneri fino alla concorrenza massima dell'importo di 300 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, attraverso il Fondo per l'adeguamento prezzi e con il decreto ministeriale in argomento, costituito da 7 articoli, il Fondo per l'adeguamento prezzi, pari ad euro 300.000.000,00, è così ripartito:
  • una dotazione pari a 100.000.000,00 euro alla categoria “piccola impresa” intendendo per “piccola impresa”, l'impresa qualificata per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ovvero in possesso della qualificazione nella prima e seconda classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;
  • una dotazione pari a 100.000.000,00 euro alla categoria “media impresa” intendendo per “media impresa” l 'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;
  • una dotazione pari a 100.000.000,00 euro alla categoria “grande impresa” intendendo per “grande impresa” l'impresa in possesso della qualificazione nella settima e ottava classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.
L’assegnazione delle risorse sarà effettuata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su richiesta delle singole amministrazioni che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in argomento sulla Gazzetta ufficiale e, quindi, entro il prossimo16 dicembre 2009.

Per i particolari si rimanda all’allegato provvedimento.
A cura di Paolo Oreto
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