Fascicolo del fabbricato: No dell’XI Commissione della Camera
L’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati ha esaminato nella seduta di giovedì 23 febbraio il disegno di legge recante “Misure p...
L’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati ha esaminato nella seduta di giovedì 23 febbraio il disegno di legge recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” nel testo approvato dal Senato in data 3 novembre 2016 in cui il testo dell’articolo 5 era il seguente “Al fine di semplificare l’attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste; b) riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l’assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato”.
In pratica con la lettera b) sarebbe stato espressamente stabilito che il Governo entro 12 mesi avrebbe dovuto predisporre un decreto legislativo in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche, nel rispetto del princìpio di riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l’assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato.
Ma, purtroppo, l’istituzione dell’obbligatorietà del fascicolo del fabbricato deve, probabilmente, essere oggetto di una maledizione che ne impedisce la definizione in termini di legge e nella citata seduta del 23 febbraio scorso, l’XI Commissione della Camera dei Deputati ha provveduto, esaminado il citato disegno di legge, con l'approvazione dell’emendamento 5.26 a firma dei deputati Tinagli, Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla a sopprimere la lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 con buona pace di tutti coloro che si battono da molti anni per l’istituzione del fascicolo del fabbricato.
Tra l’altro anche la Conferenza Unificata era intervenuta sul problema del fascicolo del fabbricato quando aveva aveva espresso l’intesa sullo schema di Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relativo alle nuove norme teciche per le costruzioni (leggi news) con la richiesta al Governo di istituire un Gruppo Tecnico con Regioni e ANCI, che sviluppi una proposta di revisione del D.P.R. 380/2001 che, tra l'altro, avrebbe dovuto introdurre il vincolo del Fascicolo del Fabbricato, o altro, analogo, strumento informativo.
Ricordiamo chel’istituzione obbligatoria di un cosiddetto fascicolo del fabbricato, inteso come strumento di controllo permanente sulle condizioni di ogni fabbricato, è stata fino ad oggi disciplinata solamente dalla legislazione regionale.
A livello statale, nel corso delle passate legislature, le Commissioni parlamentari competenti hanno esaminato alcune proposte di legge, senza però mai terminarne l’esame. A livello regionale, le prime esperienze sono state quelle delle regioni Lazio e Campania, che hanno introdotto norme sul fascicolo del fabbricato, rispettivamente, con la L.R. 31/2002 e con la L.R. 27/2002. La legge della Regione Campania è stata però giudicata parzialmente incostituzionale dalla sentenza n. 315 del 28 ottobre 2003 della Corte costituzionale. Quanto alla legge della Regione Lazio, la sentenza del TAR Lazio n. 12320 del 2006 ha annullato la delibera n. 27 del 24 febbraio 2004 del Comune di Roma istitutiva del fascicolo. Successive disposizioni sono state adottate nell’ambito del cosiddetto Piano casa. In particolare si ricorda l’art. 9 della L.R. Campania n. 19/2009, che ha condizionato l’efficacia delle istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, alla valutazione della sicurezza dell’intero fabbricato oggetto di intervento. La questione di legittimità costituzionale relativa a tale disposizione è stata giudicata inammissibile dalla Corte costituzionale (sentenza n. 312/2010). Altre disposizioni regionali relative al fascicolo del fabbricato, nelle regioni Emilia-Romagna, Puglia e Basilicata, sono state abrogate dalla normativa regionale successivamente emanata.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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