Fatture Online: Scadenze e primi chiarimenti delle Entrate sulla trasmissione telematica dei dati
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E avente ad oggetto “Articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 ...
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E avente ad oggetto “Articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 e articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - Trasmissione telematica all’Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute - Primi chiarimenti”.
La legge 23/2014 ha delegato il Governo ad adottare misure volte
a incentivare, in materia di Iva, l’utilizzo della fatturazione
elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi con
l’obiettivo di ridurre il numero di adempimenti amministrativi e
contabili gravanti sui contribuenti.
A tal fine, è stata introdotta la possibilità per i soggetti
passivi di optare (con riguardo alle operazioni
effettuate dal 1° gennaio 2017) per la
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte
le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni (articolo
3, comma 1, Dlgs 127/2015). Inoltre, l’Agenzia può acquisire gli
stessi dati anche nel caso in cui il soggetto trasmetta o riceva
fatture elettroniche mediante il Sistema di interscambio (Sid).
A regime, l’opzione deve essere esercitata entro il 31
dicembre dell’anno precedente e ha effetto per l’anno
solare in cui ha inizio la trasmissione telematica dei dati e per i
quattro anni solari successivi. Al termine di tale periodo, se non
revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i
soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono
esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha
effetto dall’anno solare in cui viene esercitata.
Per il 2017 - primo anno di attuazione della disposizione in esame
- l’opzione può essere esercitata, utilizzando i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 14 dicembre 2016 e
fino al 31 marzo 2017.
Esercitata l’opzione, il contribuente (o il suo intermediario) può
compilare e inviare le informazioni attraverso una procedura
gratuita, disponibile sul sito dell’Agenzia ovvero, in alternativa,
utilizzando specifici software di mercato.
Lo scorso 28 ottobre, peraltro, è stato emanato il provvedimento del direttore
dell’Agenzia, con cui sono state rese note -
unitamente alle specifiche tecniche - le regole per la trasmissione
telematica, le informazioni da inviare, il loro formato, i termini
di trasmissione e le modalità tecniche con le quali vengono
comunicati i dati garantendone la sicurezza.
Trasmissione telematica: la compilazione del
file “Dati fattura”
Dal punto di vista strettamente tecnico, le informazioni da
trasmettere all’Agenzia sono contenute in un file
denominato “Dati fattura”, in formato xml.
Con la circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017,
l’Agenzia innanzitutto fornisce utili chiarimenti per la corretta
compilazione del file, con particolare riguardo alle
informazioni da inserire nel tracciato relative alla tipologia e
alla natura (ai fini Iva) dell’operazione indicata in fattura
(infatti, laddove l’operazione non comporti l’annotazione
dell’imposta, è necessario specificane la natura per poter
liquidare correttamente l’Iva).
Ciò posto, l’Agenzia precisa che, con riguardo alle fatture
emesse, il dato “Natura” dell’operazione deve essere
inserito nel tracciato del file solo nel caso in cui il
cedente/prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura, avendo
inserito una specifica annotazione. Per queste operazioni, quindi,
non deve essere valorizzato il campo “Imposta”, ma il campo
“Natura” (corrispondente all’annotazione), con l’inserimento di una
specifica codifica, secondo lo schema indicato nella tabella
sottostante.
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE |
CODIFICA |
Escluse |
N1 – escluse ex articolo 15 |
Non soggette |
N2 – non soggette |
Non imponibili |
N3 – non imponibile |
Esenti |
N4 – esente |
Soggette al regime del margine |
N5 – regime del margine / Iva non esposta in fattura |
Soggette a inversione contabile/reverse charge |
N6 – inversione contabile (reverse charge) |
Soggette a modalità speciali di |
N7 – Iva assolta in altro Stato Ue |
Per le fatture ricevute, il campo “Natura” può
essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le
fatture emesse, con l’unica differenza che, nel caso in cui la
fattura ricevuta riporti l’annotazione “inversione contabile
(reverse charge)”, oltre a riportare nel campo “Natura” la
codifica “N6” vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi
“Imposta” e “Aliquota”.
Con riguardo al dato da inserire nel tracciato del file
relativo al numero della fattura, l’Agenzia
precisa che il relativo campo deve essere sempre valorizzato.
Si ricorda, inoltre, che l’indicazione del dato relativo ai campi
“detraibile” e “deducibile” è
facoltativa (il dato, infatti, è riferito all’eventuale
deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui
redditi in capo all’acquirente o committente persona fisica che non
opera nell’esercizio di impresa, arte o professione).
Ulteriori chiarimenti vengono, infine, forniti per la corretta
compilazione dei tracciati del file “Dati fattura”, con
riferimento: ai campi “Stabile organizzazione” e “Rappresentante
fiscale”; ai dati relativi alle importazioni (bollette doganali);
al documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita -
indicazione dei dati analitici delle singole fatture; ai dati
relativi alle operazioni soggette a inversione contabile
(intracomunitarie e interne); ai dati relativi a operazioni
extracomunitarie; ai dati relativi alle fatture per le attività
rientranti nel regime agevolato delle associazioni sportive
dilettantistiche (legge 398/1991).
Chiarimenti relativi allo “spesometro”
Nella circolare in esame, l’Agenzia fornisce chiarimenti anche in
ordine allo “spesometro”, vale a dire all’obbligo della
comunicazione - entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a
ogni trimestre - dei dati delle fatture emesse e ricevute
(quest’ultime se registrate), previsto dall’articolo 21 del Dl
78/2010, come modificato dal decreto fiscale collegato alla manovra
di bilancio 2017 (Dl 193/2016). In particolare, l’Agenzia precisa
che:
- i chiarimenti forniti in ordine ai dati fattura per la trasmissione telematica opzionale valgono anche per assolvere l’obbligo dello spesometro
- i contribuenti che non hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica possono sfruttare il Sistema di interscambio per emettere o ricevere fatture elettroniche; in tal caso, i “dati delle fatture emesse e ricevute” sono acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sid, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture - o anche quelli relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole - con la trasmissione dei dati fatture).
La circolare, inoltre, indica i soggetti
esclusi (in tutto o in parte) dall’obbligo dello
spesometro.
Più precisamente sono del tutto esonerati i contribuenti:
- che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane
- in regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge190/2014)
- che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti
“minimi”).
Le amministrazioni pubbliche, invece, sono esonerate dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute (resta invece obbligatorio l’invio dei dati delle fatture, e relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di interscambio).
Infine, la circolare chiarisce che, nei casi di operazioni straordinarie (o altre trasformazioni sostanziali soggettive), a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa deve trasmettere distinte comunicazioni relative ai:
- dati delle sue fatture
- dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l’operazione straordinaria
- dati delle fatture relative al periodo precedente l’operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l’invio non erano ancora decorsi.
A cura dell’Agenzia delle Entrate
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