Fatture per acquisto di beni e servizi: obbligo di apposizione del CUP per le PA
La Ragioneria Generale dello Stato ricorda le modalità di apposizione del CUP per le fatture relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici
Con la Circolare dell’8 gennaio 2025, n. 1 la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indicazioni alle Pubbliche Amministrazioni sull’apposizione del codice unico progetto (CUP) all'interno della fattura per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del "Decreto PNRR 3" (D.L. n. 13/2023, convertito con modifiche dalla legge n. 41/2023).
Fatture PA: obbligo di CUP per acquisti finanziati con incentivi pubblici
In particolare, i commi 6, 7 e 8 dell’art. 5 prevedono l’obbligo di riportare dal 1° giugno 2023, nelle fatture per beni e servizi finanziati da incentivi pubblici, il Codice Unico Progetto (CUP). Questo requisito si applica a tutte le Pubbliche Amministrazioni, incluse quelle che operano tramite soggetti pubblici o privati.
Ambito soggettivo e oggettivo
- soggettivo: si riferisce agli incentivi pubblici erogati "a qualunque titolo e in qualunque forma" da Pubbliche Amministrazioni, come definite dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n.165;
- oggettivo: esso include la definizione di "incentivi pubblici alle attività produttive”. Tale locuzione è assimilabile a quella di “interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive”, che include “gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere”, erogati come concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.
L’apposizione del CUP riguarda fatture per:
- a) i trasferimenti alle imprese per i quali sussista l’obbligo di attribuzione del CUP, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 3/2003, nonché delle delibere CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143, del 19 dicembre 2003, n. 126, del 26 giugno 2009, n. 34, del 5 maggio 2011, n. 45, e del 26 novembre 2020, n. 63, a prescindere dalla natura in conto capitale o di parte corrente delle risorse;
- b) tra gli strumenti finanziari, i progetti di investimento per i quali è prevista l’attribuzione di un CUP secondo la normativa vigente;
- c) le misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate da eventi di protezione civile, per fronteggiare le più urgenti necessità, di cui alla lettera c) del comma 2, dell’articolo 25 del Codice di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Sono esclusi, invece:
- i trasferimenti alle imprese consistenti in meri contributi al funzionamento non compresi in un progetto di investimento pubblico;
- costi non fatturabili eventualmente riconosciuti all’impresa beneficiaria.
Gestione delle fatture antecedenti all’assegnazione del CUP
Precisa la Ragioneria che l’obbligo del CUP non si applica alle fatture:
- emesse prima dell’attribuzione del codice CUP;
- rilasciate da soggetti non stabiliti sul territorio italiano.
In questi casi, le Amministrazioni devono indicare ai beneficiari i documenti idonei a dimostrare la correlazione tra la spesa e il progetto finanziato, come le quietanze di pagamento.
CUP molteplici: eccezioni e modalità operative
La molteplicità dei CUP riguarda il caso in cui le imprese accedono a più di un incentivo per finanziare lo stesso tipo di spesa, per una stessa linea d’intervento e in cui il progetto di investimento è finanziato attraverso bandi non aperti nello stesso momento, oppure da risorse assegnate al beneficiario in momenti successivi.
In questi casi è sufficiente l’apposizione in fattura del primo CUP acquisito in ordine temporale. Per i CUP successivi, le amministrazioni titolari delle misure indicheranno al beneficiario i documenti necessari a dimostrare l’avvenuta spesa.
Salvo che l’amministrazione non suggerisca diversamente, è possibile inserire i CUP successivi all’interno delle relative quietanze di pagamento.
Monitoraggio e semplificazione amministrativa
Infine, la circolare riporta le disposizioni del comma 8, in materia di monitoraggio della spesa, secondo cui i dati delle fatture elettroniche vengono centralizzati nella banca dati prevista dall’articolo 13 della legge n. 196/2009.
Infine, segnala la RGS, a seguito del tavolo tecnico con il Fisco, verranno fornite indicazioni sulla possibilità di integrare l’informazione del CUP non riportato sulla fattura originaria, senza che vi siano conseguenze sugli aspetti fiscali delle operazioni riferite a essa.
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