Federazioni sportive soggette alle norme sugli appalti pubblici?
I risvolti della Sentenza CGE sull’assoggettamento da parte di una Federazione Sportiva Nazionale alle norme in materia di affidamento degli appalti pubblici
L’intento del qui presente parere è quello di esaminare i potenziali risvolti che la Sentenza della Corte di Giustizia Europea, avrà, circa l’assoggettamento, da parte di una Federazione Sportiva Nazionale, alle norme in materia di affidamento degli appalti pubblici.
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (in data 3 febbraio 2021), relativamente al rinvio pregiudiziale, da parte del Consiglio di Stato, ha pronunciato la sentenza, nelle cause riunite C-155/19 e C-156/19 - Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e Consorzio Ge.Se.Av. S.c.arl /De Vellis Servizi Globali Srl, determinando che: “una federazione sportiva nazionale, come la Federazione Italiana Giuoco Calcio, può essere assoggettata alle norme in materia di affidamento degli appalti pubblici se esercita attività di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. Tuttavia, occorre anche che una federazione siffatta, dotata di personalità giuridica, sia sottoposta al controllo di un’autorità pubblica, come il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nel senso che, tale autorità deve poter influire sulle decisioni della federazione in materia di appalti pubblici”.
L'oggetto del contenzioso
L’oggetto del contenzioso è una procedura negoziata, indetta, secondo i dettami del Codice degli Appalti (DL 50/2016), dalla Federazione Italia Giuoco Calcio, per l’affidamento dei servizi di facchinaggio per le singole squadre e stoccaggio, presso il magazzino della Federazione, per una durata di tre anni.
Al termine della procedura, uno degli Operatori Economici non affidatari ha sollecitamente presentato, dinanzi al TAR del Lazio, un ricorso contestando le modalità di svolgimento della procedura.
Il costituente, determinante la questione, concerne il fatto che l’operatore economico ricorrente ha ritenuto che la FIGC, nel caso di specie, debba esser considerata un organismo di diritto pubblico e pertanto, quale organismo di diritto pubblico, avrebbe dovuto rispettare le regole di pubblicità previste dalla normativa in materia di appalti pubblici (art 29 codice degli appalti DL 50/2016 e direttiva 2015/24/UE).
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, pertanto, accogliendo il ricorso presentato dall’Operatore Economico, ha annullato l’affidamento del servizio in questione.
L'appello al Consiglio di Stato
A questo punto la FIGC e l’Operatore Economico affidatario, in luce a quanto detto, hanno presentato appello al Consiglio di Stato avverso la decisione del Tribunale amministrativo di cui sopra.
Gli appellanti, in primis, hanno contestato quanto reso in premessa secondo cui la FIGC avrebbe dovuto qualificarsi come «organismo di diritto pubblico».
Il Consiglio di Stato, a questo punto, in luce a quanto discusso in protasi, ha deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia due “questioni pregiudiziali” (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE), circa l’interpretazione della direttiva europea in materia di affidamento degli appalti, ovvero, se la FIGC soddisfa determinati presupposti, enunciati dalla direttiva in questione, tali da poter esser considerata «organismo di diritto pubblico» e se, di fatto, è tenuta ad applicare la normativa del Codice degli appalti pubblici.
In pratica il giudice, preposto al rinvio, ha domandato alla Corte di Giustizia di interpretare se, in prima battuta, il presupposto secondo cui un “organismo di diritto pubblico deve essere stato creato per soddisfare chiaramente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale commerciale (Articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera a) direttiva 2014/24) ed in secondo luogo il presupposto secondo cui “la gestione di un organismo siffatto debba essere posta sotto la vigilanza di un’autorità pubblica (Articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera c) direttiva 2014/24)”.
In prima battuta, la Corte di Giustizia ha rilevato che, in Italia, “l’attività di interesse generale costituita dallo sport viene realizzata da ciascuna delle Federazioni Sportive Nazionali nell’ambito di compiti a carattere pubblico espressamente attribuiti a queste federazioni dalla normativa nazionale”, chiarendo appunto che questi compiti sembrano essere privi di carattere industriale o commerciale. La Corte in questo caso rimarca il concetto in base al quale, qualora venga assicurata la realizzazione di compiti siffatti, una federazione sportiva nazionale (come la FIGC nel caso di specie) può essere considerata “come creata per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale”.
La Corte, altresì, chiarisce che la conclusione di cui sopra, non può esser messa in discussione dal fatto che la FIGC ha la struttura giuridica di un’associazione di diritto privato e che, pertanto, proprio in quanto associazione di diritto privato (oltre ad attività di interesse generale perentoriamente enumerate dalla normativa di riferimento), ricorrerebbe ad altre “attività” che la autofinanzierebbero (proprio in quanto “altre”).
In subordine, relativamente alla questione “se la gestione di una federazione sportiva nazionale debba essere considerata assoggettata al controllo di un’autorità pubblica come, nel caso di specie, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)”, la Corte asserisce che una pubblica amministrazione deputata a regolamentare e verificare la corretta applicazione della normativa sportiva, senza però disciplinare l’organizzazione e la pratica delle diverse discipline sportive, a prima vista non può essere considerata come un Ente sovrapposto capace di gestire e condurre le federazioni sportive nazionali.
La Corte difatti afferma che l’autonomia di gestione, concessa alle federazioni sportive nazionali in Italia sembra, “in prima istanza, non rilevare l’esistenza di un controllo attivo del CONI tale da condizionare la gestione di una federazione sportiva nazionale come la FIGC, segnatamente in materia di affidamento di appalti pubblici”.
La Corte, nonostante rilevi che spetta al giudice del rinvio verificare l’esistenza di una dipendenza/influenza, fornisce alcuni elementi utili per guidare il giudice in questione nella sua decisione.
Conclusioni
Pertanto, secondo la Corte, il management della FIGC, in base a quanto reso, può considerarsi posto sotto il controllo e la supervisione di un Ente pubblico, quale il CONI, solo se da una valutazione complessiva di quelli che sono i poteri di quest’ultimo si evinca l’esistenza di un controllo attivo sulla gestione della FIGC il quale, confuti la suddetta autonomia al punto tale da consentire al CONI di influire sulle decisioni della FIGC in materia di appalti pubblici.
La Corte rileva che “nel caso in cui si concludesse che il CONI controlla la gestione delle federazioni sportive nazionali”, il fatto che, queste ultime possano influenzare l’attività dell’Ente, è attinente soltanto qualora sia possibile dimostrare che, ogni singola federazione sportiva nazionale, possa avere grande influenza sul controllo di gestione esercitato dal CONI nei confronti della stessa, sicché tale controllo possa esser reso neutrale e la federazione possa ritrovare la direzione della gestione della stessa.
A cura di Stefania Pensa -
Funzionario Federale FIPE – Segreteria Affari Legali.
Responsabile Sportello Giuridico – Amministrativo – Fiscale
Federazione Italiana Pesistica
IL NOTIZIOMETRO