Finanziaria 2011: Pubblicata la legge sulla Gazzetta ufficiale
Sul supplemento ordinario n. 281 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 è stata pubblicata la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante "Disposizio...
Sul supplemento ordinario n. 281 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del
21 dicembre 2010 è stata pubblicata la legge 13 dicembre 2010,
n. 220 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) ".
Nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale vengono confermate le misure di interesse per il settore delle costruzioni ed in particolare:
Per quanto concerne la proroga fino al 31 dicembre 2011, della detrazione del 55% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti evidenziamo che l'Enea ha precisato che "una volta approvata definitivamente la proroga, tutte le spese pagate entro il 2010 saranno detraibili in cinque anni a partire dalla denuncia dei redditi dell'estate 2011. Le fatture che viceversa saranno pagate nel 2011 saranno detraibili in 10 anni a partire dalla denuncia dei redditi dell'estate 2012. La documentazione degli interventi eseguiti, come al solito, deve essere trasmessa ad ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori".
Nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale vengono confermate le misure di interesse per il settore delle costruzioni ed in particolare:
- con l'articolo 1, comma 48 diventa legge la proroga, fino al 31 dicembre 2011, della detrazione del 55% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti con la precisazione che le spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2011 dovranno essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo (invece di 5 quote, come previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010); il testo del comma 48 è il seguente "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."
- con l'articolo 1, comma 47, viene prorogato fino al 31 dicembre 2011, l'applicabilità dell'imposta sostitutiva del 10% per i "premi di produttività", nel limite di 6.000 euro lordi, corrisposti ai lavoratori del settore privato con redditi non superiori, nel 2010, a 40.000 euro;
- con l'articolo 1, comma 84 viene stabilito che per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito alcune zone del territorio della regione Umbria il 15 dicembre 2009, individuate dall'ordinanza n. 3853 del 3 marzo 2010, viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per il biennio 2011-2012;
- con l'articolo 1, commi 15 e 16, viene effettuato un intervento sul regime fiscale (imposte di registro, ipotecarie e catastali) dei contratti di locazione finanziaria di beni immobili e viene previsto che l'utilizzatore del bene (che cioè paga il canone alla società di leasing) sia responsabile in solido per il pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali dovute dal locatore (vale a dire la società di leasing). L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso e in misura fissa. A partire dall'1 gennaio 2011 poi le imposte ipotecarie e catastali dovute sui contratti di leasing immobiliare sono sostituite da un'imposta unica sostitutiva, determinata dalla differenza tra imposta di registro applicata sui canoni di locazione e un ammontare forfettario corrispondente al 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto. Il termine per il versamento è fissato al 31 marzo 2011, con modalità decise dal Fisco entro il 15 gennaio 2011;
- con l'articolo 1, comma 86 viene disposta l'estensione dell'ambito di applicazione dell'imposta relativa al regime IVA per le cessioni di immobili ed, in particolare, viene stabilito che non sono esenti da Iva le cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici entro cinque anni (in luogo di quattro anni attualmente previsto) dal termine della costruzione.
Per quanto concerne la proroga fino al 31 dicembre 2011, della detrazione del 55% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti evidenziamo che l'Enea ha precisato che "una volta approvata definitivamente la proroga, tutte le spese pagate entro il 2010 saranno detraibili in cinque anni a partire dalla denuncia dei redditi dell'estate 2011. Le fatture che viceversa saranno pagate nel 2011 saranno detraibili in 10 anni a partire dalla denuncia dei redditi dell'estate 2012. La documentazione degli interventi eseguiti, come al solito, deve essere trasmessa ad ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori".
A cura di Paolo
Oreto
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