Fiscalità applicabile ai lavori edili realizzati in Francia da un'impresa italiana
L’imposizione sul territorio francese dei cantieri di costruzione o di montaggio stranieri che costituiscono delle stabili organizzazioni
Nell'ambito del presente articolo si fa riferimento soltanto al regime applicabile all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e all'imposta sulle società (IS).
I lavori realizzati su immobili situati in Francia sono soggetti all'IVA francese
In linea di principio, per le prestazioni (internazionali) di servizi realizzate a favore di imprese o di enti territoriali, l'IVA applicabile è quella del paese di stabilimento del cliente (ossia del beneficiario della prestazione di servizi).
In deroga a tale principio, le prestazioni relative a beni immobili sono sempre imponibili IVA nel paese in cui si trovano gli immobili, indipendentemente dal paese di stabilimento del cliente.
Per i lavori realizzati in Francia, dunque, le prestazioni saranno quindi soggette all'IVA francese.
Tale norma si applica a prescindere dal fatto che il prestatore sia stabilito nell'Unione europea (ad esempio, imprese italiane) o al di fuori di quest'ultima.
L'impresa cliente deve auto-liquidare l’IVA francese
Se l'impresa prestatrice non è stabilita in Francia e non è tenuta ad alcuna dichiarazione, l'IVA francese deve essere auto liquidata dal cliente francese.
Il prestatore dovrà rilasciare una fattura esente da IVA e indicare la dicitura «auto-liquidazione» (o menzione equivalente nella sua lingua).
Da parte sua, l'impresa cliente dovrà riscuotere tale imposta al posto dell'impresa italiana prestatrice e segnalarla sulla sua dichiarazione IVA.
L'azienda cliente potrà dedurre l’IVA.
In mancanza, si applica un'ammenda pari al 5 % dell'IVA deducibile.
Quando l'immobile è situato in Francia, l'imposizione in Francia non si applica esclusivamente ai lavori immobiliari
Tali principi non sono riservati esclusivamente ai lavori immobiliari.
A norma dell'articolo 259 A, paragrafo 2, del CGI, l'IVA francese si applica a tutte le prestazioni di servizi che si ricollegano ad un immobile situato in Francia.
Ciò riguarda, ad esempio, le prestazioni degli agenti immobiliari, degli esperti immobiliari, degli architetti, ecc.
In questi casi, l'IVA è francese se l'immobile è situato in Francia.
Anche in questo caso, se il cliente è un'impresa con sede in Francia mentre il prestatore non lo è, è il cliente che deve auto-liquidare tale imposta.
In generale, un soggetto passivo non stabilito in Francia è tenuto a chiedere un numero IVA francese quando effettua in Francia operazioni imponibili per le quali deve riscuotere l'IVA.
Tuttavia, quando si applica il dispositivo di autoliquidazione dell'IVA da parte dell'acquirente (e quest'ultimo dispone di un numero IVA in Francia), il soggetto passivo straniero che in questo caso specifico è esonerato dall'obbligo di riscuotere l'IVA sulla vendita effettuata in Francia, non ha l'obbligo di registrarsi in Francia.
In materia di imposta sulle società, le regole sono più semplici
La combinazione delle disposizioni del codice generale delle imposte e delle convenzioni fiscali internazionali rende soggetti a imposizione sul territorio francese soltanto i cantieri di costruzione o di montaggio stranieri che costituiscono delle stabili organizzazioni, vale a dire di durata superiore a dodici mesi.
Al di sotto di tale durata, l'attività della società estera non dà luogo al pagamento dell'imposta sulle società. Quest'ultimo è pagato nel paese d'origine dell'impresa.
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A cura di Maître Aldo SEVINO
Avvocato presso il Foro di Lione (Francia) e avvocato stabilito
presso il Foro di Torino
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Avvocato Nicola DURAZZO
Avvocato presso il Foro di Torino
Studio DURAZZO PELLIZZARO
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