Fondi paritetici professionali obbligati all’applicazione del Codice dei contratti
Oltre agli Ordini provinciali e regionali e ai Conisgli nazionali, anche i Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua sono obbl...
Oltre agli Ordini provinciali e regionali e ai Conisgli nazionali, anche i Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua sono obbligati all’applicazione del Codice dei contratti pubblici e sono sottoposti alla vigilanza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Lo ha precisato il Presidente dell’ANAC, Raffaele Cantone, in una lettera inviata al al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti.
Nella lettera, il Presidente Cantone, dopo aver richiamato i tratti salienti della disciplina normativa dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, dettata dall’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ha precisato che il dato formale della veste giuridica privatistica dei Fondi non è di per sé sufficiente ad escludere la possibilità di qualificare giuridicamente i suddetti Fondi come organismi di diritto pubblico, tenuti al rispetto delle procedure di aggiudicazione imposte dal diritto comunitario e nazionale in materia di appalti pubblici cui, per altro, è da aggiungere la natura del finanziamento dei predetti Fondi, il quale è pubblico almeno per il 50 per cento a partire dall’anno 2003, ai sensi del citatoart. 118, comma 10.
Il Presidente Cantone precisa, poi, che la normativa comunitaria recepita dal Codice dei contratti pubblici (direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), ma anche quella contenuta nelle nuove direttive comunitarie in fase di recepimento (direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE), individua l’organismo di diritto pubblico alla stregua di tre parametri, tutti necessari (da intendersi, quindi, come requisiti cumulativi):
- la personalità giuridica;
- la sottoposizione ad un’influenza pubblica dominante;
- l’istituzione in vista del soddisfacimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale.
In particolare, il vigente Codice dei contratti pubblici definisce l’organismo di diritto pubblico all’art. 3, comma 26 come “qualsiasi organismo, anche in forma societaria: - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; . dotato di personalità giuridica; - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.
Per quanto concerne il requisito della natura dell’interesse perseguito, è agevole affermare, alla luce del quadro normativo, che detti Fondi sono stati istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale.
Con riguardo, poi, al requisito dell’influenza pubblica dominante, viene rilevato che possa considerarsi integrato anche solo in ragione dei significativi e penetranti poteri di controllo riconosciuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla gestione dei Fondi in esame.
Per ultimo, il Presidente Cantone, con varie argomentazioni ritiene che detti Fondi possano considerarsi organismo di diritto pubblico.
Nella conclusione, il Presidente Cantone precisa che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, in quanto organismi di diritto pubblico, sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall’ANAC sia quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento, sia quando procedono all’affidamento di contratti di formazione professionale che si possa configurare giuridicamente, sotto il profilo oggettivo, come affidamento di appalto pubblico di servizi, ai sensi dell’art. 3, commi 6 e 10 del Codice dei contratti pubblici.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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