Fondo di Garanzia per i professionisti e PMI, in Gazzetta il decreto 27/12/2013
Sul Supplemento Ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 27 dicemb...
Sul Supplemento Ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale
n. 56 del 8 marzo 2014 è stato pubblicato il Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 27 dicembre 2013 recante
"Disposizioni per il rafforzamento del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese" unitamente al Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 15 gennaio 2014 recante
"Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Operatività
della riserva a favore delle imprese operanti nei distretti
industriali della concia, del tessile e delle calzature" ed al
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 febbraio
2014 recante "Fissazione del termine di applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 2, 6 e 7 del decreto 27 dicembre
2013, in materia di rafforzamento del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese".
Il decreto 27 dicembre 2013 è stato predisposto in riferimento all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (decreto "del Fare") per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese.
Estensione dell'intervento del Fondo in favore dei professionisti
Gli interventi del Fondo sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo, le richieste di garanzia sono valutate sulla base degli specifici criteri riportati al paragrafo "G" dell'allegato al decreto. Le operazioni finanziarie sono ammesse alla garanzia del Fondo entro il limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo, in termini di accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio, non superiore al 5 percento.
Destinato alle piccole e medie imprese di ogni settore per qualunque operazione finanziaria nell'ambito dell'attività imprenditoriale, l'intervento del Fondo assistito dalla garanzia dello Stato abbatte il rischio sull'importo garantito fino a 2,5 milioni di euro, facilitando l'accesso al credito.
Le nuove disposizioni operative del Fondo sono entrate in vigore lunedì 10 marzo 2014 e nella stessa data del 10 marzo è entrato in funzione il nuovo Portale FDG per la presentazione e la gestione delle domande di garanzia.
La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con le risorse europee dei Programmi operativi nazionale e interregionale 2007-2013, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore delle PMI. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.
Come presentare la domanda?
L'impresa non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo. Deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa, l'impresa si può rivolgere a un Confidi che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo. Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande mentre occorre rivolgersi ad un confidi accreditato.
Quali sono i tempi di risposta?
Le procedure sono snelle e veloci: in tempi rapidi vengono verificati i requisiti di accesso e adottata la delibera. L'impresa viene informata vie e-mail sia della presentazione della domanda sia dell'adozione della delibera.
Il decreto 27 dicembre 2013 è stato predisposto in riferimento all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (decreto "del Fare") per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese.
Estensione dell'intervento del Fondo in favore dei professionisti
Gli interventi del Fondo sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo, le richieste di garanzia sono valutate sulla base degli specifici criteri riportati al paragrafo "G" dell'allegato al decreto. Le operazioni finanziarie sono ammesse alla garanzia del Fondo entro il limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo, in termini di accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio, non superiore al 5 percento.
Destinato alle piccole e medie imprese di ogni settore per qualunque operazione finanziaria nell'ambito dell'attività imprenditoriale, l'intervento del Fondo assistito dalla garanzia dello Stato abbatte il rischio sull'importo garantito fino a 2,5 milioni di euro, facilitando l'accesso al credito.
Le nuove disposizioni operative del Fondo sono entrate in vigore lunedì 10 marzo 2014 e nella stessa data del 10 marzo è entrato in funzione il nuovo Portale FDG per la presentazione e la gestione delle domande di garanzia.
La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con le risorse europee dei Programmi operativi nazionale e interregionale 2007-2013, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore delle PMI. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.
Come presentare la domanda?
L'impresa non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo. Deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa, l'impresa si può rivolgere a un Confidi che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo. Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande mentre occorre rivolgersi ad un confidi accreditato.
Quali sono i tempi di risposta?
Le procedure sono snelle e veloci: in tempi rapidi vengono verificati i requisiti di accesso e adottata la delibera. L'impresa viene informata vie e-mail sia della presentazione della domanda sia dell'adozione della delibera.
A cura di Ilenia
Cicirello
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