Fondo salva opere: aggiornate le FAQ del Ministero delle Infrastrutture
Scadono oggi i termini per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo salva opere, fissata per il 24 gennaio 2020
Scadono oggi i termini per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo salva opere, fissata per il 24 gennaio 2020, e proprio ieri il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato nuove FAQ che riportiamo di seguito.
Le nuove FAQ del Ministero delle Infrastrutture
data 23/01/2020
Quesito n. 1
Al fine di uniformarci nell’esame delle istanze e poiché il fondo
comunque fa riferimento a crediti maturati prima della data di
apertura della procedura concorsuale e alla stessa data
insoddisfatti (art.47, comma 1-ter, DL 34/2019) oppure a crediti
insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del DL 34/2019 (30/6/2019) in relazione a procedure
concorsuali aperte dalla data del 1/1/2018 e fino al 30/6/2019, io
sarei dell’idea di prendere in considerazione i crediti maturati
dalle aziende alla data di apertura del concordato (nel caso di
Bolognetta i 4/2/2019) ed indicati nel piano concordatario al netto
dei pagamenti effettuati sulla base delle istanze autorizzate dal
tribunale.
A tal fine inserirei una specifica nella certificazione del tipo
“si specifica che l’importo del credito certificato si riferisce a
quello indicato nel piano concordatario presentato dalla società
contenente tutti i debiti maturati alla data del 4.2.2019, ovvero
alla data precedente la pubblicazione dell’istanza nel registro
delle imprese di Ravenna, al netto dei pagamenti effettuati a
seguito di autorizzazione del Tribunale di Ravenna”.
Risposta
Nello specifico l’art. 47 comma 1-quinquies è relativo alle
procedure concorsuali aperte dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019
data di entrata in vigore della legge n. 58 del 28 giugno 2019 di
conversione del Decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, mentre,
l’art. 47 comma 1 ter è relativo alla procedure concorsuali aperte
successivamente all’entrata in vigore della legge di
conversione.
Per gli effetti, l’istanza avanzata ai sensi dell’art. 47 comma
1-quinquies, potrà essere certificata e la stessa contenere la
dicitura proposta “si specifica che l’importo del credito
certificato si riferisce a quello indicato nel piano concordatario
presentato dalla società contenente tutti i debiti maturati alla
data del 4.2.2019, ovvero alla data precedente la pubblicazione
dell’istanza nel registro delle imprese di Ravenna, al netto dei
pagamenti effettuati a seguito di autorizzazione del Tribunale di
Ravenna”
Quesito n. 2
Il Ministero prima della erogazione dei contributi si accerterà
della presenza del DURC e della presenza di eventuali cartelle di
pagamento ma nulla dice in merito alla responsabilità solidale
(leggasi regolarità retributiva e fiscale, quella contributiva si
risolve con il durc) che vincola l’esigibilità del credito. A tal
fine poiché probabilmente non saremo in grado di effettuare la
regolarità retributiva e fiscale prima della certificazione del
credito a causa della mancata presentazione della documentazione da
parte delle imprese sarebbe opportuno inserire nella certificazione
(visto che anche il Ministero rinvia la propria verifica alla data
di “erogazione delle risorse”) un’altra nota del tipo “prima della
erogazione del contributo Ministeriale l’impresa, oltre agli
obblighi indicati nel DM 144/2019, è tenuta alla presentazione di
idonea documentazione attestante la regolarità retributiva e
fiscale ai fini della responsabilità solidale ex legge …….”
(d.lgs.276/2013?)
Risposta
Si può aggiungere nella certificazione redatta secondo il modulo
dell’allegato “B” al D. n. 144 del 16/11/2019 la dicitura “prima
della erogazione del contributo Ministeriale l’impresa, oltre agli
obblighi indicati nel DM 144/2019, è tenuta alla presentazione di
idonea documentazione attestante la regolarità retributiva e
fiscale ai fini della responsabilità solidale ex legge …….”.
Quesito n. 3
Per quanto riguarda i codici iban indicati in modo errato è
opportuno inserire una nota del tipo “si segnala che il codice iban
indicato nell’istanza non è presente nella nostra banca dati
trasmessa al DIPE sul monitoraggio dei flussi finanziari ragion per
cui è opportuno prima del pagamento acquisire il codice iban
secondo le modalità di cui al contratto sottoscritto con il
Contraente generale”.
Risposta
Si.
Quesito n. 4
Vorremmo capire se gli aventi diritto sono tutti i creditori ovvero
solo quelli appartenenti a determinate categorie: Subappaltatori,
fornitori di materiali, ecc.”.
Risposta
L’art. 47 comma 1-bis del decreto “Salva Italia” contempla
l’istituzione presso il MIT del “Fondo salva-opere” diretto a
garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e a
tutelare i lavoratori.
I destinatari del fondo sono, come specificato dal comma 1-bis
dell’art. 47, i sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori
nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a
contraente generale, i suoi affidatari, sub-fornitori,
sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a
procedura concorsuale.
Quesito n. 5
È obbligatoria la modalità di invio tramite il sistema
Transfert?
Risposta
Si tratta di una modalità suggerita al mero fine di agevolare la
gestione digitale dell’istruttoria.
Non è però in alcun modo obbligatoria, né sono previste conseguenze
giuridicamente negative in caso di mancato rispetto.
Si precisa in ogni caso che l’invio deve provenire dall’indirizzo
pec dell’istante e deve essere destinato all’indirizzo pec del
fondo: fondo.salvaopere@pec.mit.gov.it.
Quesito n. 6
È necessario che il creditore istante rivesta una particolare forma
giuridica a pena di inammissibilità dell’istanza?
Risposta
No, nei documenti normativi e amministrativi che disciplinano le
modalità di funzionamento del Fondo non vi è alcuna prescrizione
limitativa in tal senso. Pertanto, potranno accedere al fondo
imprese individuali, società di capitali, società di persone,
ecc..
Quesito n. 7
Cosa succede nel caso in cui l’istante non autocertifichi la
conformità dei documenti all’originale?
Risposta
Si tratta di una questione attinente al rapporto tra istante e
Stazione Appaltante.
A mero titolo indicativo, non è prevista alcuna causa di
inammissibilità immediata: al più, anche e soprattutto nei casi di
cui all’art. 71 D.P.R. 445/2000, la Stazione Appaltante potrà
richiedere di produrre l’autocertificazione di conformità entro un
termine congruo a pena di inammissibilità dell’istanza.
data 22/01/2020
Quesito n. 1
Alle stazioni appaltanti sono pervenute istanze che richiedono
contestualmente di accedere al fondo sia ai sensi dell’art. 47
comma 1 ter e sia dell’art. 47 comma 1 quinquies.
Risposta
L’istanza presentata dall’operatore economico deve, in relazione
alla data di apertura della procedura concorsuale, indicare un solo
comma per il quale partecipa.
Nello specifico l’art. 47 comma 1-quinquies è relativo alle
procedure concorsuali aperte dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019
data di entrata in vigore della legge n. 58 del 28 giugno 2019 di
conversione del Decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, mentre,
l’art. 47 comma 1 ter è relativo alla procedure concorsuali aperte
successivamente all’entrata in vigore della legge di
conversione.
Quesito n. 2
Relativamente alle istanze presentate ai sensi dell'art. 47
comma 1-quinquies la scadenza per l'invio delle
istanze è il 24/1 e la scadenza per l'invio delle certificazioni al
MIT è il 14/2. E’ corretto?
Risposta
Si, è previsto dai commi 1 e 2 del D.D. n.16864 del 19.12.2019.
Quesito n. 3
Per le istanze presentate ai sensi dell'art. 47 comma
1-ter la scadenza per l'invio al MIT della
certificazione sembrerebbe essere 30 giorni dalla data di ricezione
dell'istanza. E' corretto?
Risposta
Si, è previsto dai comma 5 del D.I. n.144 del 12.11.2019.
Quesito n. 4
In merito ai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione
della norma vorremmo verificare se le istanze possano essere
presentate solo da subappaltatori e fornitori dell'appaltatore (nel
caso di appalti ordinari) e da affidatari di primo livello e
fornitori (nel caso di contraente generale) o, viceversa, ci
dovremmo spingere oltre il primo livello.
Risposta
L’art. 47 comma 1-bis del decreto “Salva Italia” contempla
l’istituzione presso il MIT del “Fondo salva-opere” diretto a
garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e a
tutelare i lavoratori.
I destinatari del fondo sono, come specificato dal comma 1-bis
dell’art. 47, i sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori
nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a
contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori,
sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a
procedura concorsuale.
Quesito n. 5
A quale pec inviare l’istanza e la certificazione prevista
dall’articolo 47 comma 1-ter.
Risposta
La pec a cui i soggetti legittimati devono inoltrare la
documentazione richiesta dall’art. 47, comma 1-ter è: fondo.salvaopere@pec.mit.gov.it,
come specificato all’art. 1 del D.D. n. 16864 del 19.12.2019.
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