Fonti rinnovabili: la comunicazione di fine lavori deve essere accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato
Come previsto dal comma 1-bis, art. 1-septies del decreto legge n. 105/2010, convertito nella Legge n. 129/10, la comunicazione di fine lavori, per poter acc...
Come previsto dal comma 1-bis, art. 1-septies del decreto legge n.
105/2010, convertito nella Legge n. 129/10, la comunicazione di
fine lavori, per poter accedere alle tariffe incentivanti di cui
all'art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19
febbraio 2007, deve essere corredata da asseverazione, redatta da
tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori
dell'impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010 e di
esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti
normative.
Lo ha ricordato in una recente nota il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), rammentando, inoltre, che nel caso si fosse già perfezionato l'invio al GSE della documentazione con una dichiarazione incompleta, è necessario inviare una nuova asseverazione, entro il 31/12/2010, redatta da tecnico abilitato, alla casella elettronica asseverazioneFTV@gse.it indicando, in oggetto, il numero identificativo dell'impianto assegnato dalla Procedura GSE.
In caso di asseverazione non conforme al dettato normativo, il GSE non riconoscerà i benefici di cui alla Legge n. 129/10. Come previsto dal comma 1 bis della norma, il GSE effettuerà controlli a campione per la verifica dell'asseverazione. Dichiarazioni non veritiere, o formazione e uso di atti falsi, ferme restando le eventuali conseguenze penali, comportano la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti e agli eventuali premi.
Lo ha ricordato in una recente nota il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), rammentando, inoltre, che nel caso si fosse già perfezionato l'invio al GSE della documentazione con una dichiarazione incompleta, è necessario inviare una nuova asseverazione, entro il 31/12/2010, redatta da tecnico abilitato, alla casella elettronica asseverazioneFTV@gse.it indicando, in oggetto, il numero identificativo dell'impianto assegnato dalla Procedura GSE.
In caso di asseverazione non conforme al dettato normativo, il GSE non riconoscerà i benefici di cui alla Legge n. 129/10. Come previsto dal comma 1 bis della norma, il GSE effettuerà controlli a campione per la verifica dell'asseverazione. Dichiarazioni non veritiere, o formazione e uso di atti falsi, ferme restando le eventuali conseguenze penali, comportano la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti e agli eventuali premi.
A cura di Ilenia
Cicirello
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