Formazione professionale: le Fondazioni degli Ordini non possono affidare incarichi diretti senza gara
Anche le Fondazioni degli Ordini professionali sono organismi di diritto pubblico rientranti nella gamma degli enti pubblici non territoriali e, quindi, sogg...
Anche le Fondazioni degli Ordini professionali sono organismi di
diritto pubblico rientranti nella gamma degli enti pubblici non
territoriali e, quindi, soggetti al regime pubblicistico del codice
degli appalti di cui al D.Lgs. n. 163/2006.
Lo ha affermato l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2013, in risposta ad una segnalazione con la quale si denunciava l'operato della Fondazione per la Formazione Forense che avrebbe affidato reiteratamente ed in via diretta ad una società privata, senza l'espletamento di alcuna procedura ad evidenza pubblica, più del 40% delle ore totali di formazione degli Avvocati di Firenze (compresi la locazione dello spazio per lo svolgimento dei corsi, i servizi tecnici, la cancelleria, il materiale congressuale, le spese postali, telefoniche, fax, la progettazione didattica e la docenza, le spese di segreteria, l'elaborazione dei dati, le statistiche, il personale d'agenzia e i relativi diritti).
La segnalazione all'AVCP evidenziava come la Fondazione, in qualità di organo stabile di un Ordine professionale, sarebbe da configurare come un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 26, del Codice degli Appalti che definisce "organismo di diritto pubblico", anche in forma societaria, l'organismo che possiede contemporaneamente i seguenti requisiti fondamentali:
L'AVCP ha ammesso che nulla questio sui primi 2 punti, mentre il dubbio potrebbe nascere sul terzo. Per dirimere i dubbi, l'Autorithy ha evidenziato come il Presidente e gli organi direttivi della Fondazione sono nominati direttamente o indirettamente dal Consiglio dell'Ordine e lo stesso bilancio è sottoposto a controllo e valutazione dell'Ordine. Considerato che non vi è alcun dubbio sulla natura di organismo di diritto pubblico degli Ordini professionali, anche la Fondazione deve ritenersi tale.
Ciò premesso, anche le Fondazioni degli Ordini professionali devono adottare procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a privati dei servizi connessi alle attività statutariamente demandate dal Consiglio dell'Ordine. Nella propria nota controdeduttiva, la Fondazione in questione ha fatto notare che i servizi oggetto dell'affidamento erano di importo inferiore a 20.000 euro e che, dunque, sarebbe possibile l'affidamento diretto ad un operatore economico privato. Inoltre, la Fondazione ha asserito l'impossibilità a programmare in modo unitario e preventivo tutti gli eventi formativi. In tale senso, l'AVCP ha ricordato che nessun affidamento pubblico può avvenire senza l'indicazione della relativa previsione di spesa (art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006). Inoltre, il legislatore non pretende l'indicazione precisa assoluta dell'importo della base di gara, ma almeno l'indicazione di una spesa massima presunta per l'acquisizione di uno specifico servizio o bene, dettando successivamente i criteri da seguire ai fini dell'effettuazione di tale stima.
Lo ha affermato l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2013, in risposta ad una segnalazione con la quale si denunciava l'operato della Fondazione per la Formazione Forense che avrebbe affidato reiteratamente ed in via diretta ad una società privata, senza l'espletamento di alcuna procedura ad evidenza pubblica, più del 40% delle ore totali di formazione degli Avvocati di Firenze (compresi la locazione dello spazio per lo svolgimento dei corsi, i servizi tecnici, la cancelleria, il materiale congressuale, le spese postali, telefoniche, fax, la progettazione didattica e la docenza, le spese di segreteria, l'elaborazione dei dati, le statistiche, il personale d'agenzia e i relativi diritti).
La segnalazione all'AVCP evidenziava come la Fondazione, in qualità di organo stabile di un Ordine professionale, sarebbe da configurare come un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 26, del Codice degli Appalti che definisce "organismo di diritto pubblico", anche in forma societaria, l'organismo che possiede contemporaneamente i seguenti requisiti fondamentali:
- è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- è dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
L'AVCP ha ammesso che nulla questio sui primi 2 punti, mentre il dubbio potrebbe nascere sul terzo. Per dirimere i dubbi, l'Autorithy ha evidenziato come il Presidente e gli organi direttivi della Fondazione sono nominati direttamente o indirettamente dal Consiglio dell'Ordine e lo stesso bilancio è sottoposto a controllo e valutazione dell'Ordine. Considerato che non vi è alcun dubbio sulla natura di organismo di diritto pubblico degli Ordini professionali, anche la Fondazione deve ritenersi tale.
Ciò premesso, anche le Fondazioni degli Ordini professionali devono adottare procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a privati dei servizi connessi alle attività statutariamente demandate dal Consiglio dell'Ordine. Nella propria nota controdeduttiva, la Fondazione in questione ha fatto notare che i servizi oggetto dell'affidamento erano di importo inferiore a 20.000 euro e che, dunque, sarebbe possibile l'affidamento diretto ad un operatore economico privato. Inoltre, la Fondazione ha asserito l'impossibilità a programmare in modo unitario e preventivo tutti gli eventi formativi. In tale senso, l'AVCP ha ricordato che nessun affidamento pubblico può avvenire senza l'indicazione della relativa previsione di spesa (art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006). Inoltre, il legislatore non pretende l'indicazione precisa assoluta dell'importo della base di gara, ma almeno l'indicazione di una spesa massima presunta per l'acquisizione di uno specifico servizio o bene, dettando successivamente i criteri da seguire ai fini dell'effettuazione di tale stima.
A cura di Gabriele
Bivona
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