Fotovoltaico: OK alla detrazione fiscale del 36% per gli impianti ad uso non commerciale

OK alla detrazione fiscale del 36% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. A ...

03/04/2013
OK alla detrazione fiscale del 36% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. A fugare ogni dubbio interpretativo con un documento ufficiale è l'Agenzia delle Entrate che con risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013 ha risposto ad un quesito sull'applicabilità della detrazione prevista dall'art. 16-bis del TUIR.

In particolare, nella richiesta di consulenza giuridica, il contribuente istante aveva prospettato una propria soluzione in cui riteneva che l'installazione su edifici residenziali di impianti fotovoltaici diretti alla produzione di energia elettrica possa beneficiare della detrazione IRPEF di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 16-bis del TUIR, analogamente ai lavori che interessano gli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, che beneficiano, senz'altro, di tale detrazione, rientrando nelle tipologie di interventi edilizi di cui alle lett. da a) a d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001.

Nella sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'articolo 16-bis del TUIR, introdotto dall'art. 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, ha reso permanente la detrazione dall'IRPEF delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, originariamente disciplinata dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997 e più volte prorogata.

Il comma 1, lett h), art. 16-bis del TUIR ammette alla detrazione anche gli interventi "relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia".

Per rispondere compiutamente al quesito e rilevate le perplessità nell'istanza di consulenza, l'Agenzia ha acquisito il parere del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)circa la riconducibilità alla lett. h) dell'installazione di impianti fotovoltaici, in quanto finalizzati alla produzione di energia e non al conseguimento di risparmi energetici.

La risposta del MiSE ha preso come riferimento il D.lgs. n. 192/2005 e la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, con il regolamento delegato n. 244/2012 e i relativi orientamenti della Commissione europea (2012/C 115/01). Le disposizioni comunitarie, in sintesi, stabiliscono che maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l'indice di prestazione energetica (energia primaria consumata per mq all'anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell'edificio. In base a tale principio, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile.

Il MiSE ha ammesso che la formulazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 16-bis del TUIR non limita la nozione di risparmio energetico a particolari tipologie di interventi. Dunque, l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull'impiego della fonte solare e, quindi, sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, rientra nell'ambito della lett. h) in esame.

Per quanto concerne la documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici derivanti dall'installazione di un impianto fotovoltaico, richiesta dal secondo periodo della lett. h), il MiSE ha evidenziato che la realizzazione dell'impianto a fonte rinnovabile comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e qualsiasi certificazione non potrebbe che attestare il conseguimento di un risparmio energetico. È sufficiente, quindi, conservare la documentazione comprovante l'avvenuto acquisto e installazione dell'impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell'entità del risparmio energetico derivante dall'installazione dell'impianto fotovoltaico.

Compatibilità della detrazione con il regime di scambio sul posto e del ritiro dedicato
In riferimento alla compatibilità della detrazione con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato, l'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 5 luglio 2012 prevede che le tariffe incentivanti non siano applicabili qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali, e che il successivo comma 5 stabilisce che le medesime tariffe sono alternative, fra l'altro, al meccanismo dello scambio sul posto. La normativa di riferimento, dunque, disciplina in modo esplicito i divieti di cumulo della tariffa incentivante con determinate altre misure, mentre nulla dispone circa la incompatibilità fra lo scambio sul posto e altri benefici.

In definitiva, l'installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica, per poter beneficiare della detrazione del 36% - volta a favorire il recupero del patrimonio edilizio abitativo in relazione a unità immobiliari residenziali - deve avvenire essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici ecc.) e quindi l'impianto deve essere posto direttamente al servizio dell'abitazione dell'utente. La possibilità di fruire della detrazione in esame è comunque esclusa quando la cessione dell'energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l'impianto abbia potenza superiore a 20 kw ovvero, pur avendo potenza non superiore a 20 kw, non sia posto a servizio dell'abitazione (cfr. ris. n. 84/E del 2012, ris. n. 13/E del 2009, cir. n. 46/E del 2007).

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