Fotovoltaico possibile anche in zone vincolate dal punto di vista paesaggistico
La presenza di pannelli fotovoltaici non costituisce a priori un degrado per l’ambiente circostante. La modalità di installazione e le dimensioni dei pannell...
La presenza di pannelli fotovoltaici non costituisce a priori un
degrado per l’ambiente circostante. La modalità di installazione e
le dimensioni dei pannelli, oltre che l’ampia e acquisita presenza
di impianti simili nel territorio, li rendono un elemento
architettonico sostanzialmente insignificante anche in zone
tutelate dal punto di vista paesaggistico.
Questo il contenuto della sentenza n. 48 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto del 25 gennaio 2012 che certamente avrà notevoli ripercussioni su tutte le regioni d’Italia. I giudici del TAR hanno, infatti, accolto il ricorso presentato contro il provvedimento di diniego per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica per lavori di posizionamento di pannelli fotovoltaici integrati sulla falda di copertura.
In particolare, i ricorrenti avevano presentato un progetto per la richiesta della prima autorizzazione paesaggistica per l’installazione di pannelli fotovoltaici integrati con il tetto dell’abitazione. La richiesta ha trovato il diniego della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. I ricorrenti avevano perciò presentato un nuovo progetto meno impattante, per uniformarsi all’indicazione resa dalla commissione edilizia comunale (e cioè di uniformare l’intera superficie a falda con i pannelli, eliminando la porzione a coppo, in modo tale da rendere omogenea la falda interessata) ma anche su questo la Soprintendenza si è pronunciata negativamente con i due successivi parere.
Da qui il ricorso al TAR che, dando ragione ai ricorrenti, ha affermato che affermare che un simile intervento possa alterare il panorama della zona non pare ragionevolmente sostenibile: la presenza dei pannelli fotovoltaici appoggiati sul tetto di una qualsiasi abitazione, e formanti corpo con esso, è insignificante in un siffatto contesto, tanto più considerata l’ampia ed acquisita presenza sul territorio regionale di impianti simili, di contenute analoghe dimensioni, tali da essere ormai divenuti un elemento architettonico sostanzialmente insignificante.
In definitiva, non s’intende affermare che, nello specifico contesto, quei pannelli non aggravano un ipotetico preesistente degrado, ma invece che gli stessi si pongono come un intervento che non altera il contesto perché, in concreto, non lo trasforma.
Questo il contenuto della sentenza n. 48 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto del 25 gennaio 2012 che certamente avrà notevoli ripercussioni su tutte le regioni d’Italia. I giudici del TAR hanno, infatti, accolto il ricorso presentato contro il provvedimento di diniego per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica per lavori di posizionamento di pannelli fotovoltaici integrati sulla falda di copertura.
In particolare, i ricorrenti avevano presentato un progetto per la richiesta della prima autorizzazione paesaggistica per l’installazione di pannelli fotovoltaici integrati con il tetto dell’abitazione. La richiesta ha trovato il diniego della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. I ricorrenti avevano perciò presentato un nuovo progetto meno impattante, per uniformarsi all’indicazione resa dalla commissione edilizia comunale (e cioè di uniformare l’intera superficie a falda con i pannelli, eliminando la porzione a coppo, in modo tale da rendere omogenea la falda interessata) ma anche su questo la Soprintendenza si è pronunciata negativamente con i due successivi parere.
Da qui il ricorso al TAR che, dando ragione ai ricorrenti, ha affermato che affermare che un simile intervento possa alterare il panorama della zona non pare ragionevolmente sostenibile: la presenza dei pannelli fotovoltaici appoggiati sul tetto di una qualsiasi abitazione, e formanti corpo con esso, è insignificante in un siffatto contesto, tanto più considerata l’ampia ed acquisita presenza sul territorio regionale di impianti simili, di contenute analoghe dimensioni, tali da essere ormai divenuti un elemento architettonico sostanzialmente insignificante.
In definitiva, non s’intende affermare che, nello specifico contesto, quei pannelli non aggravano un ipotetico preesistente degrado, ma invece che gli stessi si pongono come un intervento che non altera il contesto perché, in concreto, non lo trasforma.
A cura di Ilenia
Cicirello
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