GARE DI PROGETTAZIONE SENZA CAUZIONI
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con al determinazione n. 6 dell’11 luglio 2007 interviene sul problema rel...
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, con al determinazione n. 6 dell’11 luglio 2007
interviene sul problema relativo alle cauzioni nelle gare di
progettazione.
L’Autorità, interviene su sollecitazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria che ha richiesto un parere in ordine ad una procedura di gara indetta per l’affidamento di incarichi di progettazione dove nel relativo bando è richiesta, ai professionisti concorrenti, la presentazione di una cauzione provvisoria ai sensi dell’articolo 75 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 e di una cauzione definitiva, ai sensi dell’articolo 113 del medesimo decreto legislativo.
Per gli affidamenti di incarichi tecnici, sussiste una specifica disciplina delle relative garanzie che, coprendo i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale, porta ad escludere l’applicazione delle ulteriori garanzie previste negli artt. 75 e 113 del Codice.
La polizza contemplata dall’articolo 111, deve cioè intendersi come esclusiva ed omnicomprensiva; in tal senso, il rinvio alla Parte II, Titolo I e II del Codice, per gli affidamenti di incarichi tecnici di importo superiore ai 100.000 euro, contenuto nell’art. 91, comma 1, deve intendersi come riferito alle sole parti del D.Lgs. n. 163/2006 compatibili con la disciplina relativa a tali incarichi e non, invece, come rinvio tout court alle suddette disposizioni del Codice.
Le considerazioni sopra illustrate inducono quindi a ritenere la richiesta di ulteriori garanzie al progettista rispetto alla polizza di responsabilità civile non solo un duplicato di garanzie a favore dell’Amministrazione, ma anche una violazione dell’illustrata ratio normativa tesa a distinguere, in ragione delle differenti finalità, le relative discipline.
L’Autorità ricorda, poi, la propria deliberazione n. 51 del 31/03/2004, nella quale è stato sottolineato come l’articolo 30 della legge n. 109/1994 disciplini organicamente il sistema delle garanzie negli appalti di lavori pubblici e negli affidamenti di incarichi tecnici di progettazione e che, pertanto, la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva dovessero essere richieste esclusivamente negli appalti per l’esecuzione di lavori, con esclusiva richiesta, negli affidamenti degli incarichi tecnici, della sola polizza di cui all’articolo 30, comma 5, della legge quadro, determinandosi in caso contrario un aggravamento degli oneri di accesso alla gara di appalto a carico del progettista, con possibili effetti limitativi della concorrenza.
Peraltro, l’avviso espresso dall’Autorità ha trovato conferma nella più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sez. V, 13/3/2007 n. 1231) che, seppure riferita al previgente quadro normativo, la cui ratio - si ripete - è stata confermata nel D.Lgs. n. 163/2006, può ritenersi estensibile al vigente ordinamento.
Il giudice amministrativo, sulla base delle medesime motivazioni espresse dall’Autorità, ha confermato la natura esclusiva della polizza già prevista nell’art. 30, comma 5, della legge n. 109/1994, ritenendo la richiesta delle ulteriori cauzioni un onere aggiuntivo a carico del progettista, in contrasto con il principio di non aggravamento del procedimento. In sostanza, secondo il giudice amministrativo, le stazioni appaltanti sono già tutelate dalla predetta polizza rispetto agli inadempimenti dei progettisti.
Alla luce di tutto quanto sopra e stante il tenore dell’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006, che non ha mutato nella sostanza la disciplina delle garanzie del progettista, già contemplata all’art. 30, comma 5, della legge n. 109/1994, l’interpretazione fornita dall’Autorità in ordine all’esclusività della polizza ivi contemplata in capo al progettista può ritenersi ancora attuale e, come tale, riferibile anche alla predetta disposizione del Codice.
In conclusione, l’Autorità precisa che:
L’Autorità, interviene su sollecitazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria che ha richiesto un parere in ordine ad una procedura di gara indetta per l’affidamento di incarichi di progettazione dove nel relativo bando è richiesta, ai professionisti concorrenti, la presentazione di una cauzione provvisoria ai sensi dell’articolo 75 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 e di una cauzione definitiva, ai sensi dell’articolo 113 del medesimo decreto legislativo.
Per gli affidamenti di incarichi tecnici, sussiste una specifica disciplina delle relative garanzie che, coprendo i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale, porta ad escludere l’applicazione delle ulteriori garanzie previste negli artt. 75 e 113 del Codice.
La polizza contemplata dall’articolo 111, deve cioè intendersi come esclusiva ed omnicomprensiva; in tal senso, il rinvio alla Parte II, Titolo I e II del Codice, per gli affidamenti di incarichi tecnici di importo superiore ai 100.000 euro, contenuto nell’art. 91, comma 1, deve intendersi come riferito alle sole parti del D.Lgs. n. 163/2006 compatibili con la disciplina relativa a tali incarichi e non, invece, come rinvio tout court alle suddette disposizioni del Codice.
Le considerazioni sopra illustrate inducono quindi a ritenere la richiesta di ulteriori garanzie al progettista rispetto alla polizza di responsabilità civile non solo un duplicato di garanzie a favore dell’Amministrazione, ma anche una violazione dell’illustrata ratio normativa tesa a distinguere, in ragione delle differenti finalità, le relative discipline.
L’Autorità ricorda, poi, la propria deliberazione n. 51 del 31/03/2004, nella quale è stato sottolineato come l’articolo 30 della legge n. 109/1994 disciplini organicamente il sistema delle garanzie negli appalti di lavori pubblici e negli affidamenti di incarichi tecnici di progettazione e che, pertanto, la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva dovessero essere richieste esclusivamente negli appalti per l’esecuzione di lavori, con esclusiva richiesta, negli affidamenti degli incarichi tecnici, della sola polizza di cui all’articolo 30, comma 5, della legge quadro, determinandosi in caso contrario un aggravamento degli oneri di accesso alla gara di appalto a carico del progettista, con possibili effetti limitativi della concorrenza.
Peraltro, l’avviso espresso dall’Autorità ha trovato conferma nella più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sez. V, 13/3/2007 n. 1231) che, seppure riferita al previgente quadro normativo, la cui ratio - si ripete - è stata confermata nel D.Lgs. n. 163/2006, può ritenersi estensibile al vigente ordinamento.
Il giudice amministrativo, sulla base delle medesime motivazioni espresse dall’Autorità, ha confermato la natura esclusiva della polizza già prevista nell’art. 30, comma 5, della legge n. 109/1994, ritenendo la richiesta delle ulteriori cauzioni un onere aggiuntivo a carico del progettista, in contrasto con il principio di non aggravamento del procedimento. In sostanza, secondo il giudice amministrativo, le stazioni appaltanti sono già tutelate dalla predetta polizza rispetto agli inadempimenti dei progettisti.
Alla luce di tutto quanto sopra e stante il tenore dell’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006, che non ha mutato nella sostanza la disciplina delle garanzie del progettista, già contemplata all’art. 30, comma 5, della legge n. 109/1994, l’interpretazione fornita dall’Autorità in ordine all’esclusività della polizza ivi contemplata in capo al progettista può ritenersi ancora attuale e, come tale, riferibile anche alla predetta disposizione del Codice.
In conclusione, l’Autorità precisa che:
- la polizza per responsabilità civile disciplinata dall’art. 111 del D. Lgs. n. 163/2006 riveste carattere esclusivo nelle procedure per l’affidamento di incarichi di progettazione;
- le stazioni appaltanti non possono richiedere ai progettisti garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dal predetto articolo 111 del medesimo decreto legislativo.
A cura di Paolo
Oreto
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