GESTIONE, TRASFORMAZIONE, RIUTILIZZO DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI
È stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 3/04/2007, n. 19, la Legge Regionale del 28 marzo 2007, n. 4 recante le “Norme in mate...
È stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania
del 3/04/2007, n. 19, la Legge Regionale del 28 marzo 2007, n. 4
recante le “Norme in materia di gestione, trasformazione,
riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”.
Il principio fondamentale sulla quale si basa la Legge Regionale è la razionale, programmata, integrata e partecipata gestione dei rifiuti quale condizione ineludibile di tutela della salute e di salvaguardia dell’ambiente e del territorio assicurando il rispetto dei principi di equità tra territori e generazioni. Si ispira, altresì, al conseguimento dell’obiettivo “Rifiuti zero” attraverso le forme di organizzazione previste anche dalla normativa nazionale. La legge, in attuazione della normativa nazionale vigente:
Le finalità che persegue la legge sono:
Il principio fondamentale sulla quale si basa la Legge Regionale è la razionale, programmata, integrata e partecipata gestione dei rifiuti quale condizione ineludibile di tutela della salute e di salvaguardia dell’ambiente e del territorio assicurando il rispetto dei principi di equità tra territori e generazioni. Si ispira, altresì, al conseguimento dell’obiettivo “Rifiuti zero” attraverso le forme di organizzazione previste anche dalla normativa nazionale. La legge, in attuazione della normativa nazionale vigente:
- a) disciplina le attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la individuazione, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;
- b) individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l’organizzazione e le modalità di svolgimento;
- c) determina, in applicazione dei principi di decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, le funzioni e i compiti amministrativi il cui esercizio è conferito dalla regione alle province e ai comuni ovvero alle forme associative tra questi realizzati, come disciplinate dalla presente legge.
Le finalità che persegue la legge sono:
- a) prevenire, governare e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;
- b) potenziare e agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali, adottando con priorità le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo e ogni altra azione diretta a ottenere da essi materia prima secondaria;
- c) incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti privilegiando forme di trattamento che ne consentano il recupero e l’utilizzo produttivo conseguendo l’obiettivo della minimizzazione dell’impatto ambientale connesso allo smaltimento;
- d) diminuire, mediante idonei e certificati trattamenti, la pericolosità dei rifiuti e garantire che i prodotti ottenuti dal relativo recupero non presentino caratteristiche di pericolosità superiori ai limiti ammessi dalla legislazione vigente per prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
- e) contenere e razionalizzare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti responsabilizzando, mediante attività concertative a scala territoriale, gli enti locali, incentivandone la partecipazione attiva nelle procedure di predisposizione, adozione, approvazione e aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti;
- f) promuovere l’utilizzo di strumenti economici, bilanci-ambientali, strumenti di certificazione ambientale -norme ISO ed EMAS- nonché dei sistemi di qualità quali lo sviluppo del marchio di qualità ecologica -ECOLABEL- volti a promuovere prodotti con un minore impatto sull’ambiente contribuendo a un uso efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione dell’ambiente;
- g) garantire in linea generale l’autosufficienza regionale in conseguenza dei principi di autosufficienza di ogni ambito territoriale ottimale -ATO- e di compensazione di cui agli articoli 15 e 29 ;
- h) favorire la crescita di un mercato verde attraverso la promozione di strumenti quali Green Public Procurement -GPP-;
- i) individuare forme di cooperazione, sinergie e interazioni istituzionali tra i vari livelli delle autonomie territoriali in conformità ai principi di sussidarietà e solidarietà territoriale, fermo restando le funzioni e i compiti di indirizzo, per ambiti territoriali sovracomunali, riservati alla regione;
- l) prevedere nelle gare di appalto relative alla gestione dei rifiuti criteri che valorizzano le capacità e le competenze tecniche nella prevenzione della produzione dei rifiuti stessi;
- m) salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali e garantire le condizioni contrattuali degli operatori del settore secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;
- n) promuovere le attività finalizzate al miglioramento delle conoscenze e delle capacità di intervento e regolamentare le fasi fondamentali necessarie a un effettivo recupero della frazione organica da rifiuto;
- o) attuare gli strumenti di prevenzione e riduzione integrati dell’inquinamento -IPPCovvero per i settori di interesse prevedere il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
- p) superare lo stato di emergenza nei settori della gestione dei rifiuti;
- q) provvedere alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse regionale.
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