GIUNTA, APPROVATA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE
La Giunta regionale, che si è riunita il 29 agosto sotto la presidenza di Agazio Loiero, ha approvato, su proposta dell'assessore alle Riforme Nicola Adamo, ...
La Giunta regionale, che si è riunita il 29 agosto sotto la
presidenza di Agazio Loiero, ha approvato, su proposta
dell'assessore alle Riforme Nicola Adamo, il disegno di legge, che
ora passerà all'approvazione del Consiglio regionale, relativo
all'istituzione della Stazione unica appaltante e disciplina sulla
trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture.
Disegno di legge regionale concernente l'istituzione dell'autorità regionale denominata "stazione unica appaltante" e disciplina sulla trasparenza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".
Il Consiglio regionale, in sede di approvazione della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, concernente la legge finanziaria regionale per il 2007, con l'articolo 2 ha istituito la Stazione Unica Appaltante (SUA) e fissato i criteri generali per la definizione della natura giuridica dell'organismo, delle competenze e per il funzionamento, demandato alla Giunta regionale la predisposizione, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, di un disegno di legge regionale organico, con il quale disciplinare la composizione e le modalità di nomina dell'organismo, stabilire le sue finalità, fissare l'ambito di competenza e le attribuzioni, regolare il funzionamento ed individuare i soggetti giuridici che devono o possono ricorrere alla SUA, ed ancora le modalità di copertura delle spese di finanziamento.
I principi posti a base dell'istituzione della S.U.A. trovano ragione nell'esigenza primaria di uniformare le procedure per tutti i soggetti obbligati o che facciano ricorso, semplificando la redazione degli atti degli appalti e, ove possibile razionalizzare l'attività anche mediante l'accorpamento delle procedure richieste da più soggetti obbligati o in regime di convenzione. Ciò consente, inoltre, di contenere la spesa pubblica e di evitare l'elusione delle procedure di affidamento con il frazionamento delle forniture nel corso dell'anno.
L'aspetto che maggiormente è posto alla base dell'espressa volontà dal Consiglio regionale è costituito dalla necessità di rendere al massimo la trasparenza per evitare ingerenze esterne, anche di natura malavitosa, il ripetersi di fenomeni di corruzione, come di recente si ha avuto modo di apprendete dai mass-media per le molteplici indagini e provvedimenti posti in essere dell'Autorità Giudiziaria, e pervenire ad un sistema di massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
Il disegno di legge regionale predisposto dalla Giunta regionale risulta articolato secondo l'indirizzo fornito dal Consiglio regionale e mira a trattare e disciplinare gli aspetti concernenti l'istituzione e la composizione dell'organismo, le finalità, le attribuzioni, le procedure per la nomina e la durata in carica dei componenti l'organismo, la competenza e le modalità di funzionamento degli organi, la disciplina delle procedure di affidamento, la competenza riservata ai soggetti committenti, sia essi uffici, enti, aziende, società, agenzie e altri organismi dipendenti dalla Regione, che soggetti pubblici terzi operanti in regime di convenzione, le procedure degli appalti, il regolamento regionale per la gestione dei lavori pubblici, l'istituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale sugli appalti ed infine quelle relative alla compatibilità normativa ai corrispettivi spettanti ai componenti e le norme transitorie e finali.
Disegno di legge regionale concernente l'istituzione dell'autorità regionale denominata "stazione unica appaltante" e disciplina sulla trasparenza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".
Il Consiglio regionale, in sede di approvazione della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, concernente la legge finanziaria regionale per il 2007, con l'articolo 2 ha istituito la Stazione Unica Appaltante (SUA) e fissato i criteri generali per la definizione della natura giuridica dell'organismo, delle competenze e per il funzionamento, demandato alla Giunta regionale la predisposizione, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, di un disegno di legge regionale organico, con il quale disciplinare la composizione e le modalità di nomina dell'organismo, stabilire le sue finalità, fissare l'ambito di competenza e le attribuzioni, regolare il funzionamento ed individuare i soggetti giuridici che devono o possono ricorrere alla SUA, ed ancora le modalità di copertura delle spese di finanziamento.
I principi posti a base dell'istituzione della S.U.A. trovano ragione nell'esigenza primaria di uniformare le procedure per tutti i soggetti obbligati o che facciano ricorso, semplificando la redazione degli atti degli appalti e, ove possibile razionalizzare l'attività anche mediante l'accorpamento delle procedure richieste da più soggetti obbligati o in regime di convenzione. Ciò consente, inoltre, di contenere la spesa pubblica e di evitare l'elusione delle procedure di affidamento con il frazionamento delle forniture nel corso dell'anno.
L'aspetto che maggiormente è posto alla base dell'espressa volontà dal Consiglio regionale è costituito dalla necessità di rendere al massimo la trasparenza per evitare ingerenze esterne, anche di natura malavitosa, il ripetersi di fenomeni di corruzione, come di recente si ha avuto modo di apprendete dai mass-media per le molteplici indagini e provvedimenti posti in essere dell'Autorità Giudiziaria, e pervenire ad un sistema di massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
Il disegno di legge regionale predisposto dalla Giunta regionale risulta articolato secondo l'indirizzo fornito dal Consiglio regionale e mira a trattare e disciplinare gli aspetti concernenti l'istituzione e la composizione dell'organismo, le finalità, le attribuzioni, le procedure per la nomina e la durata in carica dei componenti l'organismo, la competenza e le modalità di funzionamento degli organi, la disciplina delle procedure di affidamento, la competenza riservata ai soggetti committenti, sia essi uffici, enti, aziende, società, agenzie e altri organismi dipendenti dalla Regione, che soggetti pubblici terzi operanti in regime di convenzione, le procedure degli appalti, il regolamento regionale per la gestione dei lavori pubblici, l'istituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale sugli appalti ed infine quelle relative alla compatibilità normativa ai corrispettivi spettanti ai componenti e le norme transitorie e finali.
a cura di www.regione.calabria.it
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