GUIDA PRATICA PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese: un vademecum su misura per affrontare gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 196/2003. Sulla Gazzetta...
Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese: un vademecum
su misura per affrontare gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n.
196/2003.
Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 21 giugno, infatti, è stata pubblicata la deliberazione 24 maggio 2007 del Garante per la protezione dei dati personali che ha adottato il documento dello scorso 24 maggio “Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese”.
In sette capitoli il Garante ha messo a punto un vademecum per aiutare gli imprenditori nell’applicazione della mormativa sulla riservatezza, unitamente ad un’apposita check-list per verificare lo stato in essere rispetto alla norma.
Il fine di questa guida, ovviamente, è quello di mettere nelle condizioni le aziende di acquistare fiducia nei confronti di un adempimento che, ancora oggi, viene visto esclusivamente come un “costo a perdere”.
“Abc” della privacy, dunque, a favore di chi riesce a fatica a comprendere una norma così complessa.
Nell’attesa che il disegno di legge sulle liberalizzazioni per i consumatori già approvato alla Camera passi al Senato, però, tutte le aziende (comprese quelle con un numero di dipendenti inferiore a 15) dovranno fare i conti con misure minime di sicurezza e documento programmatico sulla sicurezza.
1. Soggetti che effettuano il trattamento. Il titolare del trattamento può essere sia una persona fisica che, nel caso di società, una persona giuridica.Il responsabile del trattamento, invece, deve essere appositamente designato dal titolare del trattamento e può essere interno o esterno all’azienda stessa. Tutti i dipendenti, poi, vengono designati come incaricati del trattamento e, attraverso un organigramma delle mansioni, viene affidato ad ognuno compiti e responsabilità.
2. Notificazione del trattamento. Secondo quanto indicato nella guida, i trattamenti ordinari svolti nelle piccole realtà produttive (ad esempio dati relativi ai dipendenti, ai fornitori o alla clientela) non vanno notificati. Si fa espresso riferimento, poi, all’articolo 37 del D.Lgs. n. 196/2003 per quanto concerne i trattamenti che vanno appositamente notificati.
3. Informativa. L’informativa, secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, non va ripetuta ad ogni contatto: è sufficiente fornirla una tantum, all’inizio del rapporto. E’ opportuno, poi, utilizzare apposite diciture all’interno del materiale ad uso ordinario. Attenzione, comunque, alla verifica delle categorie di trattamento per le quali, invece, potrebbe esserci una formula differente.
4. Consenso dell’interessato. In molte situazioni ordinarie non è necessario il consenso dell’interessato. Si pensi, ad esempio, ai dati prelevati da pubblici elenchi.
5. Misure di sicurezza. Secondo quanto indicato nella guida, il DPS (documento programmatico sulla sicurezza) va effettuato soltanto nel caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari attraverso sistemi informatici. E’ opportuno, però, che l’estensione si faccia anche ad altra tipologie di dati, per essere certi di non incorrere in problemi successivi per richieste di risarcimento per trattamento illecito. Attenzione, però, che non esiste effettivamente obbligo, bensì opportunità di determinazione di tale documento. Il DPS va redatto entro il 31 marzo e deve essere aggiornato annualmente con la stessa scadenza. Sul sito del Garante della privacy è riportata un’apposita guida alla redazione di tale documento. In commercio, numerose software house hanno predisposto appositi programmi.
6. Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi. In qualsiasi evenienza di trattamento dei dati, l’export degli stessi può avvenire previo consenso dell’interessato.
7. Doveri del titolare del trattamento nei confronti degli interessati. Ciascun interessato ha il diritto, in qualsiasi momento, di accedere ai dati personali, prevedendo la modifica e/o la cancellazione degli stessi. Il titolare del trattamento ha il dovere di di fare esercitare tale diritto e deve provvedere alla modifica e/o cancellazione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta.
Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 21 giugno, infatti, è stata pubblicata la deliberazione 24 maggio 2007 del Garante per la protezione dei dati personali che ha adottato il documento dello scorso 24 maggio “Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese”.
In sette capitoli il Garante ha messo a punto un vademecum per aiutare gli imprenditori nell’applicazione della mormativa sulla riservatezza, unitamente ad un’apposita check-list per verificare lo stato in essere rispetto alla norma.
Il fine di questa guida, ovviamente, è quello di mettere nelle condizioni le aziende di acquistare fiducia nei confronti di un adempimento che, ancora oggi, viene visto esclusivamente come un “costo a perdere”.
“Abc” della privacy, dunque, a favore di chi riesce a fatica a comprendere una norma così complessa.
Nell’attesa che il disegno di legge sulle liberalizzazioni per i consumatori già approvato alla Camera passi al Senato, però, tutte le aziende (comprese quelle con un numero di dipendenti inferiore a 15) dovranno fare i conti con misure minime di sicurezza e documento programmatico sulla sicurezza.
1. Soggetti che effettuano il trattamento. Il titolare del trattamento può essere sia una persona fisica che, nel caso di società, una persona giuridica.Il responsabile del trattamento, invece, deve essere appositamente designato dal titolare del trattamento e può essere interno o esterno all’azienda stessa. Tutti i dipendenti, poi, vengono designati come incaricati del trattamento e, attraverso un organigramma delle mansioni, viene affidato ad ognuno compiti e responsabilità.
2. Notificazione del trattamento. Secondo quanto indicato nella guida, i trattamenti ordinari svolti nelle piccole realtà produttive (ad esempio dati relativi ai dipendenti, ai fornitori o alla clientela) non vanno notificati. Si fa espresso riferimento, poi, all’articolo 37 del D.Lgs. n. 196/2003 per quanto concerne i trattamenti che vanno appositamente notificati.
3. Informativa. L’informativa, secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, non va ripetuta ad ogni contatto: è sufficiente fornirla una tantum, all’inizio del rapporto. E’ opportuno, poi, utilizzare apposite diciture all’interno del materiale ad uso ordinario. Attenzione, comunque, alla verifica delle categorie di trattamento per le quali, invece, potrebbe esserci una formula differente.
4. Consenso dell’interessato. In molte situazioni ordinarie non è necessario il consenso dell’interessato. Si pensi, ad esempio, ai dati prelevati da pubblici elenchi.
5. Misure di sicurezza. Secondo quanto indicato nella guida, il DPS (documento programmatico sulla sicurezza) va effettuato soltanto nel caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari attraverso sistemi informatici. E’ opportuno, però, che l’estensione si faccia anche ad altra tipologie di dati, per essere certi di non incorrere in problemi successivi per richieste di risarcimento per trattamento illecito. Attenzione, però, che non esiste effettivamente obbligo, bensì opportunità di determinazione di tale documento. Il DPS va redatto entro il 31 marzo e deve essere aggiornato annualmente con la stessa scadenza. Sul sito del Garante della privacy è riportata un’apposita guida alla redazione di tale documento. In commercio, numerose software house hanno predisposto appositi programmi.
6. Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi. In qualsiasi evenienza di trattamento dei dati, l’export degli stessi può avvenire previo consenso dell’interessato.
7. Doveri del titolare del trattamento nei confronti degli interessati. Ciascun interessato ha il diritto, in qualsiasi momento, di accedere ai dati personali, prevedendo la modifica e/o la cancellazione degli stessi. Il titolare del trattamento ha il dovere di di fare esercitare tale diritto e deve provvedere alla modifica e/o cancellazione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta.
A cura di Paola
Bivona
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