Gare d'appalto: Requisiti generali e speciali posseduti per tutta la durata della procedura
I requisiti generali e speciali di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente non solo al momento della presentazione della domanda di partecipaz...
I requisiti generali e speciali di partecipazione devono essere
posseduti dal concorrente non solo al momento della presentazione
della domanda di partecipazione alla gara, ma anche a quello
dell'aggiudicazione provvisoria, e comunque per tutta la durata
della procedura di evidenza pubblica.
Lo ha ricordato la Sezione Quarta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1987 del 18 aprile 2014, con la quale ha rigettato un ricorso proposto contro una sentenza di primo grado che aveva confermato l'esclusione da una gara, dopo essersi collocata al primo posto nella graduatoria. Nella normale verifica delle offerte sospettate di anomalia, la Stazione appaltante aveva rilevato un buco temporale nell'attestazione SOA richiesta per la partecipazione al bando.
E' il caso, dunque, di un R.T.I. che al momento della partecipazione alla gara era in possesso di attestazione SOA, che veniva però persa al momento dell'aggiudicazione provvisoria. Pertanto, nell'escludere la ricorrente dalla gara, la S.A. altro non ha fatto che applicare il pacifico principio secondo cui i requisiti generali e speciali di partecipazione (nella specie attestati dalla certificazione SOA) devono essere posseduti dal concorrente non solo al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche a quello dell'aggiudicazione provvisoria, e comunque per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica.
L'esclusione della appellante della gara è dipesa primariamente dall'avvenuta decadenza dell'attestazione SOA originaria, non potendo in alcun modo condividersi l'interpretazione proposta nell'appello secondo cui la mancata sottoposizione a verifica triennale non comporterebbe la perdita di efficacia dell'attestazione: sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo per cui la mancata verifica di revisione triennale comporta l'inefficacia dell'attestazione e quindi il venir meno della condizione legittimante la partecipazione alla gara.
Lo ha ricordato la Sezione Quarta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1987 del 18 aprile 2014, con la quale ha rigettato un ricorso proposto contro una sentenza di primo grado che aveva confermato l'esclusione da una gara, dopo essersi collocata al primo posto nella graduatoria. Nella normale verifica delle offerte sospettate di anomalia, la Stazione appaltante aveva rilevato un buco temporale nell'attestazione SOA richiesta per la partecipazione al bando.
E' il caso, dunque, di un R.T.I. che al momento della partecipazione alla gara era in possesso di attestazione SOA, che veniva però persa al momento dell'aggiudicazione provvisoria. Pertanto, nell'escludere la ricorrente dalla gara, la S.A. altro non ha fatto che applicare il pacifico principio secondo cui i requisiti generali e speciali di partecipazione (nella specie attestati dalla certificazione SOA) devono essere posseduti dal concorrente non solo al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche a quello dell'aggiudicazione provvisoria, e comunque per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica.
L'esclusione della appellante della gara è dipesa primariamente dall'avvenuta decadenza dell'attestazione SOA originaria, non potendo in alcun modo condividersi l'interpretazione proposta nell'appello secondo cui la mancata sottoposizione a verifica triennale non comporterebbe la perdita di efficacia dell'attestazione: sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo per cui la mancata verifica di revisione triennale comporta l'inefficacia dell'attestazione e quindi il venir meno della condizione legittimante la partecipazione alla gara.
A cura di Ilenia
Cicirello
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