Gare d'appalto: partecipazione più semplice per PMI e consorzi
Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro e per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudic...
Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro e per
servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro,
quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso,
dall'1 luglio 2009 è abrogato il divieto di partecipazione
congiunta alla medesima gara del consorzio stabile e dei
consorziati.
Lo prevede l'art. 17 del disegno di legge 1082-B recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" approvato in via definitiva in Senato lo scorso 26 maggio ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare, l'art. 17 (Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici) prevede che:
A decorrere dal 1º luglio 2009, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
Ricordiamo che, per effetto delle modifiche introdotte dall'ultimo decreto correttivo (D.Lgs. 152/2008) al codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006), la disciplina attuale prevede il divieto di partecipazione congiunta operi esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate indicate quali esecutrici. Mentre, nel caso di appalti di lavori di importo inferiore o pari a 1 milione di euro e per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro, per i quali l'amministrazione abbia optato per l'esclusione automatica delle offerte anomale, il divieto si estende a tutte le imprese consorziate, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano state o meno indicate in sede di offerta quali esecutrici dei lavori.
Con la pubblicazione in Gazzetta del ddl 1082-B, quest'ultima previsione verrà abrogata con l'effetto che, a partire dall'1 luglio 2009, la disciplina sul divieto di partecipazione congiunta alle gare del consorzio e dei consorziati diverrà la stessa a prescindere dalla soglia di importo dell'appalto. Infatti, per effetto di quanto disposto all'articolo 17, anche nel caso di lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro e per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro, ai quali si applichi l'esclusione automatica delle offerte anomale, il divieto riguarderà unicamente i consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori.
Analogamente, con l'abrogazione dell'art. 37, comma 7, la stessa abolizione varrà per i consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici e i consorzi di imprese artigiane.
In merito alle modalità di svolgimento delle gare d'appalto nel nostro Paese, ritieni corretta l'applicazione del criterio del massimo ribasso?
Partecipa al nostro sondaggio, lascia anche tu un commento e fai conoscere il tuo punto di vista.
SONDAGGIO
Lo prevede l'art. 17 del disegno di legge 1082-B recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" approvato in via definitiva in Senato lo scorso 26 maggio ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare, l'art. 17 (Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici) prevede che:
A decorrere dal 1º luglio 2009, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
Ricordiamo che, per effetto delle modifiche introdotte dall'ultimo decreto correttivo (D.Lgs. 152/2008) al codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006), la disciplina attuale prevede il divieto di partecipazione congiunta operi esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate indicate quali esecutrici. Mentre, nel caso di appalti di lavori di importo inferiore o pari a 1 milione di euro e per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro, per i quali l'amministrazione abbia optato per l'esclusione automatica delle offerte anomale, il divieto si estende a tutte le imprese consorziate, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano state o meno indicate in sede di offerta quali esecutrici dei lavori.
Con la pubblicazione in Gazzetta del ddl 1082-B, quest'ultima previsione verrà abrogata con l'effetto che, a partire dall'1 luglio 2009, la disciplina sul divieto di partecipazione congiunta alle gare del consorzio e dei consorziati diverrà la stessa a prescindere dalla soglia di importo dell'appalto. Infatti, per effetto di quanto disposto all'articolo 17, anche nel caso di lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro e per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro, ai quali si applichi l'esclusione automatica delle offerte anomale, il divieto riguarderà unicamente i consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori.
Analogamente, con l'abrogazione dell'art. 37, comma 7, la stessa abolizione varrà per i consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici e i consorzi di imprese artigiane.
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SONDAGGIO
A cura di Ilenia
Cicirello
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