Gazzetta Ufficiale: Decreto Parametri bis relativo agli importi nelle gare di progettazione
Sulla Gazzetta ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 recante “Regolamento...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2013 è stato
pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre
2013, n. 143 recante “Regolamento recante determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all’architettura ed all’ingegneria”.
Il decreto è stato pubblicato, come previsto, entro la fine dell’anno ma la coincidenza più strana è quella relativa al numero del decreto stesso. Si tratta del decreto n. 143 che è poi il numero della legge del 1949, oggi abrogata, che recava “Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti”.
Il decreto entra in vigore già da domani e tutte le gare relative a servizi di architettura e di ingegneria dovranno riportare importi a base d’asta determinati con l’applicazione dei parametri contenuti nel nuovo decreto con la precisazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
Nulla viene detto in riferimento al soggetto che deve controllare che il corrispettivo non determini importi a base d’asta superiori a quello derivanti dall’applicazione del D.M. 4/4/2001 e della legge 143/1949 per gli onorari non previsti dal citato D.M. 4/4/2001.
Il decreto consta di 9 articoli e di un allegato contenente la Tavola Z-1 relativa a “Categorie delle opere - Parametri del grado di complessità - Classificazione dei servizi e corrispondenze” e la Tavola Z-2 contenente “Prestazioni e parametri (Q) di incidenza”.
Nell’articolo 1 viene precisato che il decreto individua la classificazione delle prestazioni professionali ed i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006).
Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori.
Il compenso CP è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera “V”, il parametro “G” corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro “Q” corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base “P”, secondo l'espressione che segue:
in cui:
Al compenso come precedentemente individuato, deve essere aggiunto l'importo delle spese e degli oneri accessori determinato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.
Nell’articolo 6 del decreto viene, anche, precisato che:
Il decreto è stato pubblicato, come previsto, entro la fine dell’anno ma la coincidenza più strana è quella relativa al numero del decreto stesso. Si tratta del decreto n. 143 che è poi il numero della legge del 1949, oggi abrogata, che recava “Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti”.
Il decreto entra in vigore già da domani e tutte le gare relative a servizi di architettura e di ingegneria dovranno riportare importi a base d’asta determinati con l’applicazione dei parametri contenuti nel nuovo decreto con la precisazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
Nulla viene detto in riferimento al soggetto che deve controllare che il corrispettivo non determini importi a base d’asta superiori a quello derivanti dall’applicazione del D.M. 4/4/2001 e della legge 143/1949 per gli onorari non previsti dal citato D.M. 4/4/2001.
Il decreto consta di 9 articoli e di un allegato contenente la Tavola Z-1 relativa a “Categorie delle opere - Parametri del grado di complessità - Classificazione dei servizi e corrispondenze” e la Tavola Z-2 contenente “Prestazioni e parametri (Q) di incidenza”.
Nell’articolo 1 viene precisato che il decreto individua la classificazione delle prestazioni professionali ed i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006).
Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori.
Il compenso CP è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera “V”, il parametro “G” corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro “Q” corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base “P”, secondo l'espressione che segue:
CP= Σ (V×G×Q×P)
in cui:
- V = costo delle singole categorie componenti l'opera, individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1;
- G = parametro di complessità della prestazione, individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1;
- Q = parametro della specificità della prestazione, individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2;
- P= applicato al costo delle singole categorie componenti
l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata,
ricavato con l’espressione:
P=0,03+10/V0,4
Al compenso come precedentemente individuato, deve essere aggiunto l'importo delle spese e degli oneri accessori determinato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.
Nell’articolo 6 del decreto viene, anche, precisato che:
- per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate ale decreto stesso;
- per determinare i corrispettivi a base di gara per altre
prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto
dell’impegno del professionista e dell’importanza della
prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai
seguenti valori:
- a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00);
- b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00);
- c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).
A cura di Paolo
Oreto
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