Gazzetta Ufficiale: Nuova normativa sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)
Sulla Gazzetta ufficiale n. 156 dell’8 luglio scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 giugno 2014 recante “...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 156 dell’8 luglio scorso è stato
pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti 26 giugno 2014 recante “Norme tecniche per la
progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe
e traverse)”.
Le nuove norme previste all’art. 1 della legge n. 64/1974 ed all'art. 52 del DPR n. 380/2001, sostituiscono quelle precedentemente approvate con il decreto ministeriale 24 marzo 1982.
Le nuove norme tecniche entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, quindi, il 7 agosto prossimo.
Per le opere già iniziate o con lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già approvati prima dell'entrata in vigore delle Norme tecniche, si può continuare ad applicare la norma tecnica utilizzata per la redazione dei relativi progetti, fino all'ultimazione dei lavori ed ai fini dei relativi collaudi.
La parte “H” delle Norme tecniche, riferita alle dighe esistenti, si applica alle opere già iniziate o con lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già approvati prima dell'entrata in vigore delle Norme tecniche, per lavori di riparazione, per interventi locali, per lavori di miglioramento e di adeguamento, nonché in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento prevedano verifiche di sicurezza delle dighe esistenti.
Nelle norme allegate al decreto, dopo le opportune premesse contenute nel primo paragrafo, vengono trattati di seguito:
Le nuove norme previste all’art. 1 della legge n. 64/1974 ed all'art. 52 del DPR n. 380/2001, sostituiscono quelle precedentemente approvate con il decreto ministeriale 24 marzo 1982.
Le nuove norme tecniche entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, quindi, il 7 agosto prossimo.
Per le opere già iniziate o con lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già approvati prima dell'entrata in vigore delle Norme tecniche, si può continuare ad applicare la norma tecnica utilizzata per la redazione dei relativi progetti, fino all'ultimazione dei lavori ed ai fini dei relativi collaudi.
La parte “H” delle Norme tecniche, riferita alle dighe esistenti, si applica alle opere già iniziate o con lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già approvati prima dell'entrata in vigore delle Norme tecniche, per lavori di riparazione, per interventi locali, per lavori di miglioramento e di adeguamento, nonché in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento prevedano verifiche di sicurezza delle dighe esistenti.
Nelle norme allegate al decreto, dopo le opportune premesse contenute nel primo paragrafo, vengono trattati di seguito:
- B - Classificazione e definizioni
- C - Disposizioni comuni
- D - Dighe di calcestruzzo
- E - Dighe di materiali sciolti
- F - Traverse fluviali
- G - Dighe di tipo misto e di tipo diverso
- H - Dighe esistenti
A cura di Gabriele
Bivona
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