Gazzetta Ufficiale: Pubblicato il decreto-legge con le modifiche al Superbonus 110%
Tutto confermato nel testo pubblicato sulla Gazzetta ufficial del Decreto Legge di modifica al Superbonus 110%
Dopo una settimana di attesa è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022, il Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”
Superbonus 110%: nuovo Decreto Legge in Gazzetta Ufficiale
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entrano oggi in vigore le nuove modifiche che riguardano essenzialmente:
- il meccanismo di cessione del credito;
- le sanzioni ai tecnici;
- l'assicurazione professionale;
- alcune disposizioni in materia di CCNL.
Superbonus 110% e bonus edilizi: cambia ancora il meccanismo di cessione del credito
Per prima cosa viene abrogato il tanto discusso art. 28, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) e vengono apportate alcune modifiche all'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
In particolare, ecco di seguito le nuove versioni delle lettere a) e b), art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
In questo modo, dopo lo sconto o la prima cessione effettuata dal contribuente, saranno possibili altre 2 cessioni ma solo in favore di determinati soggetti:
- banche e intermediari finanziari;
- società appartenenti a un gruppo bancario;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Stop alla frammentazione del credito
Sempre all'art. 121 del Decreto Rilancio, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
1-quater. I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
In questo modo al credito viene associato un codice univoco e lo stesso non potrà essere soggetto a cessioni parziali.
Superbonus 110%: sanzioni penali
Altra importante modifica riguarda le sanzioni penali per i tecnici coinvolti nelle asseverazioni. Viene previsto l'inserimento all'art. 119 del Decreto Rilancio del comma 13-bis.1 che prevede:
Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
Forte stretta, dunque, sul lavoro dei tecnici asseveratori, sul quale dovrà essere chiarita la portata della dicitura della parte che recita "omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese".
Superbonus 110%: assicurazione professionale
Modificato il comma 14 dell'art. 119 del Decreto Rilancio relativo all'assicurazione professionale che non dovrà avere più "massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro”. Viene previsto, infatti, "per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni".
Assicurazione dedicata, dunque, per ogni intervento con conseguente aggravio di spese per i professionisti.
Superbonus 110% e CCNL
Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 è inserito il seguente:
43-bis. Per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il nuovo articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto legge e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.
Documenti Allegati
Decreto-legge 25/02/2022, n. 13Link Correlati
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