Gazzetta ufficiale: Pubblicata la legge di conversione del decreto-legge n. 152/2021
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge di conversione del dl n. 152/2021 recante disposizioni attuazione PNRR e prevenzione infiltrazioni mafiose
Sul supplemento ordinario n. 48/L alla Gazzetta ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
Sullo stesso supplemento è stato, altresì, pubblicato il testo del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 coordinato con la legge di conversione. All’articolo sono allegati entrambi i provvedimenti
Cura ipocalorica per il provvedimento che passa da 52 a 91 articoli
Il provvedimento, composto inizialmente di 51 articoli, a seguito delle modifiche introdotte risulta adesso, nella sua versione definitiva composto di 96 articoli, suddivisi nei seguenti cinque Titoli.
- Titolo I, rubricato “Misure urgenti
finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il
2021” composto dagli articoli da 1 a 15 per un totale di 22
articoli, reca misure urgenti finalizzate alla
realizzazione degli obiettivi del PNNR per il 2021 e si compone dei
seguenti sei Capi.
- Capo I (articoli 1-4 per un totale di 5 articoli) detta disposizioni in materia di turismo.
- Capo II (articoli 5 - 6-quater per un totale di 5 articoli) detta disposizioni in materia di infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria ed opere pubbliche.
- Capo III (articolo 7 per un totale di 1 articolo) detta disposizioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.
- Capo IV (articoli 8 - 10-bis per un ttale di 6 articoli) detta disposizioni relative alle procedure di spesa e controllo parlamentare.
- Capo V (articolo 11 per un totale di 1 articolo) detta disposizioni in materia di zone economiche speciali (ZES).
- Capo VI (articoli 12-15 per un totale di 4 articoli) detta disposizioni in materia di università e ricerca.
- Titolo II, rubricato “Ulteriori misure urgenti
finalizzate all’accelerazione delle iniziative PNRR” composto dagli
articoli da 16 a 40-bis per un totale di 54
articoli, reca ulteriori misure urgenti finalizzate alla
realizzazione degli obiettivi del PNNR e si compone dei seguenti
cinque Capi.
- Capo I (articoli 16 - 19-ter per un totale di 10 articoli) detta disposizioni in materia di ambiente.
- Capo II (articoli 20-23 per un totale di 5 articoli) detta disposizioni in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e di coesione territoriale.
- Capo III (articoli 24-26 per un totale di 6 articoli) detta disposizioni in materia di scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari.
- Capo IV (articoli 27-30 per un totale di 10 articoli) detta disposizioni in materia di servizi digitali.
- Capo V (articoli 31 - 40-bis per un totale di 23 articoli) detta disposizioni in materia di personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile.
- Titolo III, rubricato “Gestioni commissariali imprese agricole e sport” composto dagli articoli da 41 a 46-bis per un totale di 11 articoli, reca disposizioni in materia di gestioni commissariali, imprese agricole e sport.
- Titolo IV, rubricato “Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia” composto dagli articoli da 47 a 49-bis per un totale di 5 articoli, reca disposizioni in materia di investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia.
- Titolo V, rubricato “Abrogazioni e disposizioni finali” composto dagli articoli da 50 a 52 per un totale di 4 articoli, reca le abrogazioni e le disposizioni finali.
Interesanti alcuni nuovi articoli
Interessanti alcuni articoli introdotti nel corso dell’esame da parte della Camera dei deputati. Segnaliamo, tra i tanti nuov articoli:
- l’articolo 19-ter rubricato “Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito in cui al comma 4-bis è precisato che “A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.;
- gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater recanti rispettivamente “Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche”, “Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR” e “Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti”
Il decreto-legge, convertito in legge dello Stato, ha come obiettivo quello di raggiungere ulteriori 7 delle 51 piete miliari e traget il cui conseguimento è previsto, secondo il PNRR, entro il 31 dicembre prossimo. Di seguito alcuni degli obiettivi del provvedimento.
Fondo per la ripresa e la resilienza Italia
Il Capo IV del Titolo I è dedicato alle procedure di spesa e tra le stesse riitroviamo all’articolo 8 un fondo necessario a consentire il finanziamento di progetti di turismo sostenibile.
Per l’attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo di Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI ) - M1C3 intervento 4.2.3 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato «Fondo ripresa resilienza Italia» del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbario 2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l’anno 2021.
Riconoscimento di crediti di imposta per le imprese turistiche e la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e i tour operator
Con l’articolo 1 del decreto-legge è previsto un credito di imposta nella misura dell’80% per:
- interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) , c) , d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
- realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
Sono previsti anche contributi a fondo perduto fino a 40mila euro.
Istituzione di un fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese
Con l’articolo 3 del provvedimento è prevista la concessione di contributi per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.
Nel dettaglio, per l’attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025.
Modifica all’iter di approvazione dei contratti di programma
Si accelera, con l’articolo 5, l’iter con il quale si approvano i contratti di programma di investimenti ferroviari.
Nel dettaglio, sono introdotte al cune modifiche al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 con il fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari.
Esperti per l’attuazione del PNRR
Con l’articolo 34 del provvedimento, al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell’ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonché per fornire supporto alla struttura di missione di cui all’articolo 17 -sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica è assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un apposito contingente massimo di centocinquantadue unità, nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza, almeno triennale, nello sviluppo e gestione di processi complessi nell’ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell’economia circolare, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie.
Servizi digitali
Il Capo IV del Titolo II del decreto-legge è dedicato ai Servizi digitali e al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d’azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza, sono apportate alcune modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Riduzione del divario digitale, semplificazione dei servizi, agevolazioni alle imprese e maggiore sicurezza per dati e servizi della Pubblica Amministrazione: sono le novità del decreto-legge sul fronte della transizione digitale.
La più importante è l’istituzione del fondo “Repubblica Digitale” prevista all’articolo 29 del decreto-legge. Si mettono in campo iniziative di formazione digitale e per il superamento del digital divide. L’obiettivo è quello di raggiungere il target previsto dall’Europa, con il 70% di cittadini digitalmente abili entro il 2026.
Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, ha inoltre previsto, in accordo con gli uffici del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, una norma per permettere ai cittadini di iscrivere e gestire online il proprio domicilio digitale direttamente dall’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), accedendo con SPID e CIE. Grazie all’anagrafe nazionale, i Comuni hanno un unico punto di riferimento per reperire dati e informazioni anagrafiche senza doverle richiedere più volte e per poter erogare servizi integrati e più efficienti.
Il provvedimento non riguarda solo i cittadini, ma anche le imprese: nel decreto è infatti prevista una norma che consente a queste ultime di acquisire le certificazioni necessarie per le proprie attività attraverso un’unica piattaforma. Questa funzionalità agevola l’interoperabilità e lo scambio di informazioni tra le pubbliche amministrazioni ed è un servizio telematico per il collegamento alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).
Infine, per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale, il decreto prevede che la Presidenza del Consiglio si avvalga della società Difesa Servizi S.p.A quale centrale di committenza per l’espletamento della gara relativa all'infrastruttura.
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