Housing Sociale, la Sicilia approva le nuove linee guida

La Regione Sicilia rifà il look alla normativa sull'Housing Sociale con la pubblicazione in Gazzetta di due nuovi decreti con i quali vengono definite le nuo...

29/03/2017

La Regione Sicilia rifà il look alla normativa sull'Housing Sociale con la pubblicazione in Gazzetta di due nuovi decreti con i quali vengono definite le nuove linee guida e l’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la realizzazione dei programmi.

Sono state, infatti, pubblicate sulla G.U.R.S. 243/03/2017, n. 12 Parte I:

Il decreto 07/02/2017 annulla e sostituisce le precedenti Linee guida per gli interventi di housing sociale in Sicilia di cui alla D.A. n. 55/Gab del 30 luglio 2012, di cui rappresentano una rivisitazione e a cui fa seguito l'avviso per la manifestazione di interesse di cui al

Soggetti proponenti

Sono ammesse esclusivamente le proposte provenienti da: soggetti pubblici titolari di iniziative, soggetti privati quali cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, imprese di costruzione e loro consorzi, associazioni imprenditoriali, fondazioni, enti anche religiosi, Istituti di pubblica beneficenza e assistenza (IPAB), imprese sociali e cooperative aventi fra gli scopi statutari la realizzazione di interventi di edilizia sociale, operatori finanziari quali società di gestione del risparmio e fondi immobiliari da esse gestiti, istituti finanziari, società di sviluppo immobiliare e soggetti privati, singoli o associati.

Elementi essenziali e qualificanti delle proposte

Al solo scopo di supportare i soggetti interessati, la valutazione delle iniziative terrà conto anche dei seguenti criteri:
a) capacità di promuovere mix sociale di funzioni e di offerta abitativa al fine di realizzare alloggi sociali destinati preferibilmente alla locazione a canone controllato ed in maniera residuale anche alla vendita a valori convenzionati per una quota complessivamente non inferiore al 51% della capacità edificatoria esistente o di progetto, con particolare riguardo alle esigenze dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 (ossia quelle categorie di soggetti che, pur avendo livelli di reddito troppo alti per accedere alle assegnazioni di alloggi di edilizia pubblica, non riescono a soddisfare sul libero mercato le proprie esigenze abitative o per ragioni economiche o per assenza di un'offerta adeguata, quali nuclei familiari e giovani coppie a basso reddito; anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; studenti fuori sede; immigrati regolari a basso reddito), così come puntualmente individuati con D.A. del 5 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 30 dicembre 2011;
b) efficace proposta relativa alla modalità di gestione degli alloggi in locazione per tutto il periodo della durata di gestione del fondo, in particolare: nella fase di selezione degli inquilini, di fatturazione e riscossione dei canoni di locazione, della programmazione e gestione delle manutenzioni degli edifici, di cessione degli alloggi alla fine del periodo di locazione;
c) dimensione significativa degli interventi, da realizzare in un unico ambito territoriale, anche per interventi separati;
d) grado di fattibilità amministrativa (disponibilità delle aree e/o degli immobili, conformità degli interventi con gli strumenti urbanistici vigenti, verifica di eventuali vincoli di tutela edilizia, idrogeologica, culturale, paesaggistica, ecc);
e) apporto di risorse private e/o risorse pubbliche aggiuntive rispetto alle risorse del fondo, sia nella fase di investimento sia nella fase di gestione e organizzazione delle attività;
f) integrazione con politiche pubbliche locali di sostegno, verificando che l'intervento previsto sia connesso in maniera razionale ad altre infrastrutture e servizi (anche di nuova realizzazione) atti ad amplificare l'efficacia e la ricaduta sociale dell'iniziativa nel territorio di riferimento;
g) minimizzazione del c.d. "consumo del suolo" a favore di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente o recupero di aree urbane dismesse;
h) qualità edilizia e ambientale, con particolare riferimento all'adozione di soluzioni per il contenimento dei consumi energetici degli edifici, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
i) implementazione di modelli di cooperazione istituzionale che prevedano, durante le varie fasi di sviluppo e gestione dell' iniziativa, il concorso dei diversi soggetti istituzionali competenti ai vari livelli;
l) partenariato pubblico/privato con coinvolgimento delle comunità locali anche al fine della valorizzazione del capitale umano nel territorio di riferimento;
m) presenza di caratteri innovativi e di replicabilità e trasferibilità in altri contesti territoriali;
n) massimizzazione del soddisfacimento della domanda di alloggi sociali nelle aree ad alto fabbisogno abitativo;
o) nel caso di immobili già realizzati, l'esistenza di convenzioni stipulate con le amministrazioni comunali di riferimento nel rispetto degli accordi territoriali locali stipulati in attuazione art. 2, comma 3, della legge n. 431/98;
Ai fini della valutazione che svolgerà il Fondo, sarà data priorità agli interventi che soddisfano i criteri di cui alle precedenti lettere: e), f), g) e h).

Localizzazione e criteri di individuazione delle aree e degli immobili

In fase di prima applicazione, il Fondo investe nei comuni che presentino una popolazione residente superiore ai 50.000 abitanti e che rientrino tra quelli ad alta tensione abitativa, così come individuati dalla normativa vigente, o città metropolitane, o che siano capoluogo di libero consorzio di comuni. In particolare, si precisa che:

  • Gli interventi di edilizia sociale convenzionata nell'ambito della riqualificazione urbanistica di cui all'art. 1 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, sono localizzati di preferenza nella zona omogenea territoriale "A" (centri storici).
  • Gli interventi di edilizia sociale convenzionata possono essere altresì localizzati anche nelle zone omogenee territoriali "B" e "C" nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, sempre che si verifichino le condizioni di cui all'art. 3.
  • Anche nelle zone industriali e/o artigianali "D" dismesse possono essere proposti gli interventi di edilizia sociale convenzionata mediante piani di riqualificazione, purché l'eventuale variante urbanistica agli strumenti urbanistici, sia già stata approvata al momento della presentazione della proposta.
  • A titolo di incentivazione è facoltà dei comuni e degli enti locali territoriali in genere, di operare in deroga alle previsioni quantitative e alle destinazioni d'uso degli strumenti urbanistici secondo quanto specificato all'articolo 6, mediante:
    a) la sostituzione edilizia di manufatti preesistenti senza vincoli di sagoma e sedime con eventuali ampliamenti volumetrici, con esclusione di quelli ricadenti nei centri storici e/o negli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    b) l'inserimento di edifici con destinazioni connesse e complementari alla residenza, con il limite del 30% della superficie complessiva, quanto alle destinazioni commerciali, agli esercizi di vicina- to e alle medie strutture di vendita;
    c) la garanzia di una opportuna combinazione abitativa e funzionale mediante l'inserimento, accanto alle funzioni abitative, di funzioni di servizio alla persona quali servizi per l'istruzione o per gli anziani, presidi sanitari o di tutela della sicurezza, per lo sport ed il tempo libero e aree a verde e per l'inclusione sociale in genere.
  • Sono esclusi interventi in verde agricolo (zona territoriale omogenea "E") e quindi le varianti urbanistiche relative.
  • Il Fondo investe in:
    (a) beni immobili da realizzare, in corso di realizzazione o già realizzati, nonché beni immobili da assoggettare a riqualificazione o da sottoporre ad interventi straordinari quali il restauro, il risana- mento conservativo, la ristrutturazione edilizia, la sostituzione edilizia, la demolizione e la successiva ricostruzione, la manutenzione, la valorizzazione;
    (b) aree libere edificabili e comunque libere da vincoli di asservimento.

Attribuzioni di premialità e agevolazioni

È facoltà dei comuni riconoscere agli edifici inclusi nei piani finalizzati agli interventi di edilizia sociale una volumetria aggiuntiva e premiale fino al 20% delle volumetrie esistenti nelle zone "B" e nelle zone "C", fermo restando il soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al D.I. n. 1444/1968 anche per le quote aggiuntive premiali eventualmente attribuite.
Al fine di promuovere la qualità degli interventi di edilizia sociale, la presenza di progetti con prestazioni energetiche superiori allo standard minimo, fermo restando il soddisfacimento degli standard urbanistici, costituisce elemento di preferenza.
I comuni nell'ambito della propria potestà regolamentare potranno definire preventivamente le riduzioni di aliquote di tributi di propria pertinenza e di oneri a carico del soggetto realizzatore con riferimento agli interventi di housing sociale.
Nei costi dell'intervento potranno essere inclusi i costi sostenuti e documentati per prestazioni di assistenza tecnico-amministrativa ai soggetti proponenti necessarie per i progetti relativi alle iniziative di edilizia sociale.

Criteri di selezione delle proposte

Nella scelta degli interventi saranno privilegiati, nell'ordine, i progetti che:

  • recuperino il patrimonio abitativo esistente con particolare riferimento alle z.o.t. "A";
  • perseguano livelli elevati di efficienza energetica e sostenibilità ambientale;
  • assicurino la realizzazione di spazi dedicati ad altri usi e servizio degli interventi residenziali;
  • minimizzino la percentuale di copertura finanziaria di natura regionale;
  • evidenzino la maggiore proporzione di alloggi sociali su alloggi a libero mercato, nell'ambito del medesimo intervento.

Ai fini dell'utilizzo del patrimonio edilizio invenduto non costituisce requisito utile ai fini dell’inclusione in graduatoria il possesso dell'agibilità, fermo restando la sua obbligatorietà al momento dell'atto contrattuale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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