I MINIMI TARIFFARI, Il CODICE ED IL DECRETO BERSANI
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture interviene sul problema legato all’inapplicabilità della abolizione dei min...
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture interviene sul problema legato
all’inapplicabilità della abolizione dei minimi tariffari
con la determinazione n. 4 del 29 marzo 2007 recante
“Indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed
architettura a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248”.
L’Autorità interviene sul problema visti i numerosi quesiti, pervenuti da parte delle Associazioni di Categoria, Ordini ed Albi Professionali e stazioni appaltanti, a seguito dell’entrata in vigore della legge n.248/2006, di conversione del Decreto Legge n. 223/2006.
Prima di definire le proprie determinazioni l’Autorità ha proceduto ad effettuare apposite audizioni con i rappresentanti degli Ordini Professionali, dell’Organizzazione delle Società di Ingegneria e con i rappresentanti delle stazioni appaltanti e del Ministero della Giustizia ed in particolare, alcuni Ordini Professionali hanno rilevato l’inapplicabilità della abolizione dei minimi inderogabili delle tariffe professionali, disposta dall’articolo 2, della legge n. 248/06, agli appalti rientranti nell’ambito applicativo del D.lgs. 163/2006.
Le stazioni appaltanti hanno, invece, rappresentato difficoltà applicative in relazione alle modalità di valutazione delle offerte anomale e chiesto chiarimenti circa la possibilità di continuare ad applicare agli affidamenti in questione il comma 12-bis, dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989 n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, che consente di ribassare i corrispettivi minimi fino al 20%, segnalando, inoltre, gli elevati ribassi registrati nelle prime gare effettuate applicando la suindicata nuova normativa.
L’Autorità precisa come sia evidente che le disposizioni di cui all’articolo 91 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 2 della legge 248/2006 disciplinano in modo confliggente il regime dei corrispettivi per le attività libero professionali ed intellettuali ma, poiché le due fonti normative citate sono di pari grado, ma emanate in momenti diversi, detta antinomia deve essere risolta ricorrendo al criterio cronologico previsto dall’articolo 15, delle disposizioni preliminari del Codice Civile, dalla cui applicazione deriva che l’articolo 2, del D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006, emanato successivamente, prevale sulle norme contenute nel D.lgs. 163/2006 per sopravvenuta regolamentazione della materia già disciplinata da fonte anteriore (una prima conferma può essere rilevata nella giurisprudenza in TAR Marche, 19/07/2006, n. 632).
Il Consiglio conclude, quindi, precisando che:
L’Autorità interviene sul problema visti i numerosi quesiti, pervenuti da parte delle Associazioni di Categoria, Ordini ed Albi Professionali e stazioni appaltanti, a seguito dell’entrata in vigore della legge n.248/2006, di conversione del Decreto Legge n. 223/2006.
Prima di definire le proprie determinazioni l’Autorità ha proceduto ad effettuare apposite audizioni con i rappresentanti degli Ordini Professionali, dell’Organizzazione delle Società di Ingegneria e con i rappresentanti delle stazioni appaltanti e del Ministero della Giustizia ed in particolare, alcuni Ordini Professionali hanno rilevato l’inapplicabilità della abolizione dei minimi inderogabili delle tariffe professionali, disposta dall’articolo 2, della legge n. 248/06, agli appalti rientranti nell’ambito applicativo del D.lgs. 163/2006.
Le stazioni appaltanti hanno, invece, rappresentato difficoltà applicative in relazione alle modalità di valutazione delle offerte anomale e chiesto chiarimenti circa la possibilità di continuare ad applicare agli affidamenti in questione il comma 12-bis, dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989 n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, che consente di ribassare i corrispettivi minimi fino al 20%, segnalando, inoltre, gli elevati ribassi registrati nelle prime gare effettuate applicando la suindicata nuova normativa.
L’Autorità precisa come sia evidente che le disposizioni di cui all’articolo 91 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 2 della legge 248/2006 disciplinano in modo confliggente il regime dei corrispettivi per le attività libero professionali ed intellettuali ma, poiché le due fonti normative citate sono di pari grado, ma emanate in momenti diversi, detta antinomia deve essere risolta ricorrendo al criterio cronologico previsto dall’articolo 15, delle disposizioni preliminari del Codice Civile, dalla cui applicazione deriva che l’articolo 2, del D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006, emanato successivamente, prevale sulle norme contenute nel D.lgs. 163/2006 per sopravvenuta regolamentazione della materia già disciplinata da fonte anteriore (una prima conferma può essere rilevata nella giurisprudenza in TAR Marche, 19/07/2006, n. 632).
Il Consiglio conclude, quindi, precisando che:
- è dell’avviso che l’abrogazione dell’obbligatorietà dei minimi tariffari disposta dall’articolo 2, della legge 248/2006, si applica anche agli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura disciplinati dal D.lgs. 163/2006;
- ritiene che siano da considerarsi implicitamente abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 163/2006: l’ultimo periodo del comma 2, dell’art. 92, il comma 4, dell’art. 92 e l’ultimo periodo del comma 3, dell’art. 53;
- ritiene che le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d’asta utilizzando il D.M. 4 aprile 2001, attualmente in vigore;
- è dell’avviso che non ha rilievo la norma richiamata dal comma 12 bis, dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;
- ritiene che i servizi tecnici di importo stimato inferiore a 100.000 euro possano essere affidati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei; al riguardo si rinvia anche alle indicazioni formulate da questa Autorità con la determinazione 19.1.2006, n. 1;
- ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività contrattuale in economia.
A cura di Paolo
Oreto
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