I contenuti dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE)
Cos'è, quando serve, i contenuti e il format standard nazionale dell'attestato di prestazione energetica contenuto nel DM 26 giugno 2015
Dalla nascita delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) è ormai prassi comune avere a che fare con termini tecnici come l'attestato di prestazione energetica (APE). Attestato necessario per la verifica del doppio salto di classe energetica richiesto dal Decreto Rilancio per gli interventi di riqualificazione energetica e quindi ormai conosciuto da tutti.
Cos'è e quando serve l'APE
Mentre fino a poco tempo fa l'attestato di prestazione energetica (APE) era conosciuto (oltre ai tecnici) solo da chi doveva affittare/vendere un immobile o da chi doveva effettuare una ristrutturazione importante, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) è frequente ascoltare conversazioni al bar di chi parla di superbonus 110% e doppio salto di classe energetica.
Ma andiamo con ordine. Cos'è l'attestato di prestazione energetica (APE)? È un documento che può essere redatto solo da un tecnico abilitato, che con un formato standard nazionale fornisce le informazioni relative alla prestazione energetica dell'immobile, ovvero la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le esigenze legate a un uso standard dell'immobile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria.
In formato standard dell'APE è contenuto nell'Appendice B allegata al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015 recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (c.d. "Decreto Linee guida") che definisce:
- le Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici;
- gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni;
- la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.
Come detto, il format dell'APE comprendente tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e all'utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi.
I contenuti dell'APE
L’APE può essere redatto per l’intero edificio o per la singola unità immobiliare a seconda delle specifiche esigenze e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 192/2005. Lo stesso articolo 6, al comma 12, lettera b) definisce i dati obbligatori:
- la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
- la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
- la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
- i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
- le emissioni di anidride carbonica;
- l'energia esportata;
- le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
- le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
- la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato.
Il format dell'APE
L'attestato di prestazione energetica (APE) ha un format standard nazionale definito nell'Appendice B allegata al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015. Le sezioni da compilare sono:
- Dati generali:
- destinazione d'uso;
- oggetto dell'attestato;
- motivo della redazione;
- dati identificativi dell'immobile;
- servizi energetici presenti.
- Prestazione energetica globale e del fabbricato.
- Prestazione energetica degli impianti e consumi stimati.
- Raccomandazioni.
- Altri dati energetici generali.
- Altri dati di dettaglio del fabbricato.
- Dati di dettaglio degli impianti.
- Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica.
- Dati del soggetto certificatore.
- Sopralluoghi e dati di ingresso.
- Software utilizzato.
Alla fine è indicata una legenda e le note per la compilazione, suddivise nelle pagine che compongono il formato standard dell'APE.
Informazioni generali: tra le informazioni generali è riportata la motivazione alla base della redazione dell’APE. Nell’ambito del periodo di validità, ciò non preclude l’uso dell’APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.
Prestazione energetica globale (EPgl,nren): fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale è identificata la classe di prestazione dell’edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente).
Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un’indicazione di come l’edificio, d’estate e d’inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all’ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata osserva il seguente criterio:
I valori di soglia per la definizione del livello di qualità, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per
l’attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall’articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005.
Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall’articolo 4, comma 1 del d.lgs. 192/2005. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, pro- dotta all’interno del confine del sistema (in situ). Una spunta sull’apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica l’appartenenza dell’edificio oggetto dell’APE a questa categoria.
Riferimenti: raffronto con l’indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia d’uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell’attestato.
Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l’indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell’immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall’immobile rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall’immobile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata.
Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA’ IMMOBILIARE - Tabella dei Codici
Codice | Tipo di intervento |
REN 1 | Fabbricato - Involucro opaco |
REN 2 | Fabbricato - Involucro trasparente |
REN 3 | Impianto climatizzazione - inverno |
REN 4 | Impianto climatizzazione - estate |
REN 5 | Altri impianti |
REN 6 | Fonti rinnovabili |
La terza pagina riporta la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia. Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del calcolo.
Destinazione d'uso dell'immobile
Nei dati generali va indicata la destinazione d'uso degli immobili e la classificazione prevista dall'art. 3 del D.P.R. 412/93:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
- E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
- E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
- E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
- E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
- E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
- E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
- E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
- E.6 (2) palestre e assimilabili;
- E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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