I nuovi quaderni tecnici INAIL: Parapetti provvisori

L’Inail ha predisposto l’edizione 2018 dei “Quaderni tecnici per i cantieri temporanei o mobili” che aggiorna la precedente uscita del settembre 2014. Costit...

22/10/2018

L’Inail ha predisposto l’edizione 2018 dei “Quaderni tecnici per i cantieri temporanei o mobili” che aggiorna la precedente uscita del settembre 2014. Costituita da otto opuscoli la pubblicazione è stata realizzata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail, al fine di accrescere il livello di sicurezza in questo tipo di cantieri.

Si tratta di otto opuscoli tematici per prevenire il rischio infortuni nei cantieri. Suddivisi in otto monografie dedicate a vari ambiti della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, i testi approfondiscono specifici argomenti: “Ancoraggi”, “Parapetti provvisori”, “Ponteggi fissi”, “Reti di sicurezza”, “Scale portatili”, “Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto”, “Sistemi di protezione individuale delle cadute”, “Trabattelli”.

Oggi parliamo di parapetti provvisori. parapetti provvisori sono dispositivi di protezione collettiva (DPC) destinati alla protezione di persone e/o cose contro le cadute dall’alto. Sono costituiti da almeno due montanti sui quali vengono fissati il corrente principale, il corrente intermedio e la tavola fermapiede realizzabili con diversi materiali (ad es. legno, acciaio ecc).

I parapetti provvisori devono essere utilizzati nelle lavorazioni in cui c’è il rischio di caduta dall’alto e cioè nei lavori in quota (attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile) e nei lavori di scavo (attività lavorative che espongono il lavoratore anche al rischio di caduta all’interno dello scavo ad una quota posta ad una profondità superiore a 2 m rispetto al piano di campagna).

Il quaderno contiene i seguenti 9 paragrafi:

  1. Denominazione
  2. Documenti di riferimento
  3. Cosa sono
  4. Destinazione d’uso
  5. Classificazione
  6. Marcatura
  7. Indicazioni essenziali per la scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio
  8. Indicazioni essenziali di manutenzione
  9. FAQ (Frequently asked questions).

Interessanti le FAQ (Frequently asked questions) contenute nell’ultimo paragrafo che, qui di seguito, riportiamo.

  • D. Un parapetto completamente in legno, realizzato in cantiere, può essere utilizzato come dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall’alto? R. Sì, purché idoneo.
  • D. Cosa si intende per idoneo? R. Che deve possedere i requisiti dimensionali e le caratteristiche di resistenza adeguate per tener conto delle particolarità della superficie di lavoro, delle azioni trasmesse dai lavoratori in caso di appoggio, caduta, scivolamento, rotolamento o urto contro lo stesso.
  • D. I n che modo può essere dimostrata l’idoneità del parapetto? R. A discrezione del datore di lavoro, ad esempio dimostrando che esso resiste alle sollecitazioni previste nella norma UNI EN 13374 per l’uso specifico.
  • D. O ltre che alle caratteristiche di resistenza e dimensionali a cosa bisogna prestare la massima attenzione prima di installare un parapetto provvisorio? R. Alla struttura sulla quale viene fissato il parapetto e al sistema di ancoraggio.
  • D. Un ponteggio può essere utilizzato come dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall’alto per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio? R. Si, purché per ogni singola realizzazione e a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto del ponteggio firmato da ingegnere o architetto abilitato (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29/2010).
  • D. La norma UNI EN 13374 è applicabile ai ponteggi e ai trabattelli? R. No, la norma UNI EN 13374 esclude l’applicazione ai ponteggi e ai trabattelli.
  • D. Un parapetto provvisorio prefabbricato deve essere marcato CE? R. No, in quanto non esiste una direttiva di prodotto.
  • D. Che cos’è un parapetto normale? R. È un parapetto che soddisfa le seguenti condizioni (d.lgs. 81/08, All. IV 1.7.2.1): a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; b) abbia un’altezza utile di almeno un metro; c) sia costituito da almeno due correnti di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore e il pavimento; d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme e in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
  • D. Che cos’è un parapetto normale con arresto al piede? R. È un parapetto normale con fascia continua poggiante sul piano di calpestio e alta almeno 15 centimetri (d.lgs. 81/08 All. IV 1.7.2.2).
  • D. I n assenza della direttiva di prodotto il fabbricante a cosa deve fare riferimento? R. Per i prodotti non coperti da direttiva si applica il d.lgs. 206/05 (Codice del consumo), parte IV, titolo I - Sicurezza dei prodotti.
  • D. Un parapetto provvisorio prefabbricato deve essere marcato UNI EN 13374? R. Non necessariamente, in quanto la norma tecnica non è obbligatoria ma volontaria.
  • D. S econdo la UNI EN 13374 a che tipo di sollecitazioni deve resistere un parapetto provvisorio prefabbricato? R. La norma UNI EN 13374 divide i parapetti provvisori prefabbricati in tre classi: A, B e C. Un parapetto di classe A deve resistere a sollecitazioni dovute ad azioni statiche orizzontali e verticali; un parapetto di classe B deve resistere a sollecitazioni dovute ad azioni statiche, orizzontali e verticali e superare dei test dinamici; un parapetto di classe C deve superare solo dei test dinamici.
  • D. S econdo il d.lgs. 81/08 qual è l’altezza minima della tavola fermapiede nei parapetti provvisori? R. Il d.lgs. 81/08 non prevede un’altezza minima per i parapetti provvisori. Per i ponteggi in legname richiede che sia maggiore o uguale a 20 cm (2.1.5.1 dell’Allegato XVIII); per i ponteggi in materiale diverso dal legname è previsto un limite minimo di 15 cm (art.138 comma 5 lett. c).
  • D. S econdo la UNI EN 13374 qual è l’altezza minima della tavola fermapiede? R. 15 cm.
  • D. Come può un fabbricante di parapetti provvisori prefabbricati dimostrare che i suoi prodotti soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza previsti dal d.lgs. 206/05? R. Rispettando i livelli di priorità richiesti dal d.lgs. 206/05 che richiede, quando non esista una legislazione europea o nazionale, di riferirsi alla norma europea se disponibile: in questo caso la UNI EN 13374.
  • D. È necessario che i componenti di un parapetto provvisorio (montante, correnti) siano rivestiti con materiale idoneo alla riduzione del rischio d’urto contro gli stessi? R. No. Ci possono essere dei casi in cui è necessario e dei casi in cui non lo è, dipende dalla valutazione del rischio.
  • D. I n assenza di indicazioni precise nel d.lgs. 81/08 riguardanti il corretto montaggio di un parapetto provvisorio in che modo può operare il datore di lavoro? R. In molti modi, ad esempio redigendo una propria specifica tecnica di prodotto a cui far riferimento. In questo caso il fabbricante dovrà dimostrare il soddisfacimento dei requisiti essenziali. Il modo più rapido tuttavia è quello di utiizzare un parapetto provvisorio costruito secondo quanto previsto dalla UNI EN 13374 e attenendosi al libretto di uso e manutenzione del fabbricante
  • D. I l lavoratore che utilizza un parapetto provvisorio deve avere particolari requisiti? R. I parapetti provvisori vengono utilizzati come dispositivo di protezione collettiva durante i lavori in quota. In relazione all’elevato rischio si ritiene opportuno che il loro uso sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati.
  • D. I l lavoratore che effettua la manutenzione di un parapetto provvisorio deve avere particolari requisiti? R. I parapetti provvisori vengono utilizzati come dispositivo di protezione collettiva durante i lavori in quota. In relazione all’elevato rischio si ritiene opportuno che la loro manutenzione sia riservata ai lavoratori allo scopo qualificati in maniera specifica. Le indicazioni relative alla manutenzione del prodotto sono indicate dal fabbricante nel libretto di uso e manutenzione.
  • D. Cosa significa che il lavoratore deve essere qualificato? R. Che il lavoratore: - sia in possesso della necessaria idoneità tecnico professionale; - abbia partecipato a tutti gli addestramenti obbligatori (come previsti, ad esempio, per i DPI contro le cadute dall’alto, i lavori su fune, l’utilizzo di PLE ecc.); - prima di procedere nell’attività sia stato affiancato da persona esperta; - sia in possesso della documentazione attestante quanto sopra. Il processo di qualifica è interno all’azienda visto che il datore di lavoro stabilisce le necessarie competenze

Il quaderno è completato dai iferimenti agli ancoraggi contenuti nel d.lgs. 81/08.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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