IL 55% SOLO PER L'ACQUA CALDA A USO SANITARIO

Le spese sostenute per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009, n...

15/07/2008
Le spese sostenute per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009, non godono ancora della detraibilità del 55 per cento, in quanto subordinata all'emanazione di uno specifico decreto attuativo (comma 21, legge finanziaria 2008) che non è ancora stato adottato.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 299/E dello scorso 14 luglio, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta in merito alla agevolazioni fiscali del 55 per cento previste per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica.

In particolare, il quesito del contribuente riguardava la possibilità di poter usufruire della detrazione del 55 per cento per la realizzazione di un impianto di SOLAR COOLING, cioè un impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall'acqua calda prodotta da pannelli solari, in cui i componenti necessari sono i seguenti: pannelli solari, torre evaporativa, gruppo ad assorbimento a bromuro di litio, caldaia per l'integrazione e chiller per l'integrazione., tubazioni di collegamento, collettori, isolamento, bollitori, organi di controllo e comando, centraline e ad ogni altro organo/accessorio/componente per collegare all'impianto esistente l'integrazione con solar cooling.

L'Agenzia ha ricordato che l'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 55 per cento delle spese sostenute nel 2007, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. La finanziaria 2008, al comma 20, art. 1, ha prorogato la suddetta agevolazione al 31 dicembre 2010 ed estesa alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia.
La legge finanziaria del 2007 ha, inoltre, disposto la regolamentazione di dettaglio della materia attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, intervenuto in data 19 febbraio 2007, successivamente modificato in data 7 aprile 2008. Ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, l'agevolazione è applicabile anche alle spese sostenute per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.

La detraibilità delle spese sostenute per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione è subordinata all'emanazione di uno specifico decreto attuativo (comma 21, legge finanziaria 2008) che non è ancora stato adottato.

Per questo motivo, l'Agenzia ha ritenuto che, in attesa delle disposizioni che definiscano la portata dell'agevolazione, non è possibile individuare quali impianti di climatizzazione possano rientrare nella previsione agevolativa.

Per quanto concerne, invece, i pannelli solari, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano destinati alla produzione di acqua calda per uso sanitario e rispondano alle caratteristiche tecniche indicate nel decreto di attuazione.

Per quanto riguarda gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, la detrazione spetta a condizione che la sostituzione, integrale o parziale, dell'impianto esistente sia effettuata con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa in distribuzione, o con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

In definitiva, l'Agenzia ha concluso che il contribuente non potrà godere dell'agevolazione fiscale della detrazione dall'imposta lorda pari al 55% in relazione all'intervento complessivo realizzato, ma potrà eventualmente fruire del beneficio, entro i limiti previsti dalla norma, soltanto in relazione alle spese direttamente ricollegabili all'installazione di pannelli solari utilizzati per la produzione di acqua calda ed aventi le caratteristiche individuate dal Decreto del 19 febbraio 2007.


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