IL CAPITOLATO SPECIALE DETTA LE REGOLE
In una gara d’appalto è il capitolato speciale che definisce le regole, i criteri e quindi gli obblighi ed i doveri sia della stazione appaltante che della d...
In una gara d’appalto è il capitolato speciale che definisce le
regole, i criteri e quindi gli obblighi ed i doveri sia della
stazione appaltante che della ditta appaltatrice, i cui
inadempimenti possono portare alla conclusione anticipata del
rapporto.
E’ quanto stabilito dal Tar di Salerno con la sentenza n. 279 del 2007, che ha rigettato il ricorso presentato da un’impresa che si opponeva alla delibera della stazione appaltante che comunicava la risoluzione del contratto oltre che la escussione della cauzione definitiva.
Analizziamo i fatti che hanno portato i giudici ad emettere questa sentenza.
L’impresa ricorrente si era aggiudicata una gara per la realizzazione di 11 tetti fotovoltaici; in data 26/03/2004 era stato redatto il processo verbale di consegna dei lavori in attesa della stipula del contratto, lavori da ultimarsi entro il 26/07/2004 (entro 120 giorni dal verbale di consegna). In data 25/09/2004 l’impresa ricorrente inviava una nota alla Stazione appaltante comunicando l’impossibilità materiale di iniziare i lavori, per la mancanza della perizia geologica e dello studio geotecnico, per il fatto che gli elaborati progettuali presentano diverse discordanze, per la mancanza degli elaborati da sottoscrivere per il deposito al Genio Civile, per la mancata consegna da parte dell’Amministrazione dei titoli abilitativi ed edilizi, nonché pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc.. Sulla base di queste motivazioni la ricorrente chiedeva la dilazione dei termini di ultimazione dei lavori, ma la stazione appaltante respingeva l’istanza reputando insussistenti le ragioni poste a suo fondamento. Infine, dopo che l’impresa ricorrente aveva contestato, con apposita nota del 05/11/2004, le conclusioni alle quali era approdata l’Amministrazione, quest’ultima comunicava di aver deliberato ai sensi dell’art. 119 del DPR 21.12.99 n. 554, di procedere alla risoluzione del contratto oltre che alla escussione della cauzione definitiva nell’importo di € 1.173.392,77.
Più dettagliatamente, la parte ricorrente lamentava:
1) la mancanza di perizia geologica e di studio geotecnico;
2) le discordanze tra gli elaborati progettuali e quantità e tipologia dei moduli previsti in computo metrico (n. 109 moduli fotovoltaici in silicio policristallino nel primo; n. 108 moduli in silicio monocristallino nel secondo);
3) il mancato deposito degli elaborati progettuali al Genio Civile da parte del Consorzio;
4) il mancato previo ottenimento dei titoli abilitativi.
Per quanto concerne gli atti indicati, non si rappresenta la necessità in nessuno degli atti costituenti lex specialis della gara (bando, disciplinare, capitolato speciale d’appalto) e neanche nello stesso verbale di consegna dei lavori al fine di condizionarne l’inizio; né la necessità di tale documentazione può ricavarsi dalla stessa consistenza dell’intervento, che infatti non contempla opere interrate o particolarmente significative sul piano strutturale (pensiline metalliche).
Nemmeno l’argomentazione basata sul mancato deposito degli elaborati al Genio Civile ha avuto riscontro, in quanto, è la stessa ricorrente che, non avendo sottoscritto gli elaborati progettuali, ha di fatto impedito il deposito degli stessi al Genio Civile.
In merito al mancato ottenimento dei titoli abilitativi, considerato che è il Capitolato speciale d’appalto che definisce la linea di confine tra gli oneri formali posti a carico dell’appaltante e quelli che invece gravano sull’appaltatore, è stabilito che al primo spetta di acquisire “i permessi e (de)gli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale”, mentre per il secondo si prevede che “l’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere”.
Da tale formulazione si evince che l’assenso dal punto di visto edilizio mediante D.I.A., siccome non connesso alla natura pubblica dell’intervento, rientrava tra le formalità poste a carico del soggetto appaltatore, ovverosia della stessa ricorrente.
E’ quanto stabilito dal Tar di Salerno con la sentenza n. 279 del 2007, che ha rigettato il ricorso presentato da un’impresa che si opponeva alla delibera della stazione appaltante che comunicava la risoluzione del contratto oltre che la escussione della cauzione definitiva.
Analizziamo i fatti che hanno portato i giudici ad emettere questa sentenza.
L’impresa ricorrente si era aggiudicata una gara per la realizzazione di 11 tetti fotovoltaici; in data 26/03/2004 era stato redatto il processo verbale di consegna dei lavori in attesa della stipula del contratto, lavori da ultimarsi entro il 26/07/2004 (entro 120 giorni dal verbale di consegna). In data 25/09/2004 l’impresa ricorrente inviava una nota alla Stazione appaltante comunicando l’impossibilità materiale di iniziare i lavori, per la mancanza della perizia geologica e dello studio geotecnico, per il fatto che gli elaborati progettuali presentano diverse discordanze, per la mancanza degli elaborati da sottoscrivere per il deposito al Genio Civile, per la mancata consegna da parte dell’Amministrazione dei titoli abilitativi ed edilizi, nonché pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc.. Sulla base di queste motivazioni la ricorrente chiedeva la dilazione dei termini di ultimazione dei lavori, ma la stazione appaltante respingeva l’istanza reputando insussistenti le ragioni poste a suo fondamento. Infine, dopo che l’impresa ricorrente aveva contestato, con apposita nota del 05/11/2004, le conclusioni alle quali era approdata l’Amministrazione, quest’ultima comunicava di aver deliberato ai sensi dell’art. 119 del DPR 21.12.99 n. 554, di procedere alla risoluzione del contratto oltre che alla escussione della cauzione definitiva nell’importo di € 1.173.392,77.
Più dettagliatamente, la parte ricorrente lamentava:
1) la mancanza di perizia geologica e di studio geotecnico;
2) le discordanze tra gli elaborati progettuali e quantità e tipologia dei moduli previsti in computo metrico (n. 109 moduli fotovoltaici in silicio policristallino nel primo; n. 108 moduli in silicio monocristallino nel secondo);
3) il mancato deposito degli elaborati progettuali al Genio Civile da parte del Consorzio;
4) il mancato previo ottenimento dei titoli abilitativi.
Per quanto concerne gli atti indicati, non si rappresenta la necessità in nessuno degli atti costituenti lex specialis della gara (bando, disciplinare, capitolato speciale d’appalto) e neanche nello stesso verbale di consegna dei lavori al fine di condizionarne l’inizio; né la necessità di tale documentazione può ricavarsi dalla stessa consistenza dell’intervento, che infatti non contempla opere interrate o particolarmente significative sul piano strutturale (pensiline metalliche).
Nemmeno l’argomentazione basata sul mancato deposito degli elaborati al Genio Civile ha avuto riscontro, in quanto, è la stessa ricorrente che, non avendo sottoscritto gli elaborati progettuali, ha di fatto impedito il deposito degli stessi al Genio Civile.
In merito al mancato ottenimento dei titoli abilitativi, considerato che è il Capitolato speciale d’appalto che definisce la linea di confine tra gli oneri formali posti a carico dell’appaltante e quelli che invece gravano sull’appaltatore, è stabilito che al primo spetta di acquisire “i permessi e (de)gli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale”, mentre per il secondo si prevede che “l’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere”.
Da tale formulazione si evince che l’assenso dal punto di visto edilizio mediante D.I.A., siccome non connesso alla natura pubblica dell’intervento, rientrava tra le formalità poste a carico del soggetto appaltatore, ovverosia della stessa ricorrente.
A cura di Gianluca
Oreto
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Sentenza .rtfLink Correlati
Speciale appaltiIL NOTIZIOMETRO