IL DECRETO ABRUZZO E’ LEGGE DELLO STATO
Sul supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta ufficiale n. 147 del 27 giugno scorso è stata pubblicata la legge 24 giugno 2009, n. 77 recante “Conversione in...
Sul supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta ufficiale n. 147 del
27 giugno scorso è stata pubblicata la legge 24 giugno 2009, n.
77 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di
protezione civile”.
Nei vari passaggi tra camera e Senato il testo originario ha subito numerose modifiche ed integrazioni e la versione finale del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è abbastanza differente dal testo ordinario.
I punti più importanti del provvedimento sono i seguenti:
Norme tecniche delle costruzioni (art. 1-bis)
Viene anticipata al prossimo 1 luglio l’applicazione delle Norme tecniche delle costruzioni, cancellando, di fatto, l’ultima proroga, che spostava all’1/7/2010 l’applicazione delle stesse, contenuta nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (milleproroghe) .
Moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione – Piano C.A.S.E. (art. 2)
Per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili, viene conferito al Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il coordinamento della costruzione dei moduli abitativi con localizzazione anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche.
Danni di lieve entità (art. 2)
I sindaci dei comuni terremotati possono autorizzare la concessione di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, subiti da unità immobiliari già adibite ad abitazione principale a condizione che ne consenta l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009.
Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private (art. 3)
Viene disposta la concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta.
Ricostruzione e riparazione di immobili diversi dalle abitazioni private(art. 3)
Vengono concessi contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati.
Immobili condominiali (art. 3)
Nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni viene effettuata direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione.
Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici(art. 4) Con un successivo provvedimento dovranno essere dettate le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico e le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila, l'Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine di L'Aquila, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Sospensione di scadenze fiscali (art. 6)
Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, è disposta la sospensione di alcune scadenze fiscali.
Deroghe in materia di smaltimento dei rifiuti (art. 9)
I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell'Allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.
Rischio sismico (art. 11)
Viene istituito dal 2010, un Fondo per la prevenzione del rischio sismico con una dotazione di 965 milioni di euro fino al 2016 di cui 44 per il primo anno.
Svolgimento G8 nella Regione Abruzzo (art. 17)
Viene stabilito, anche al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009, che il grande evento dell'organizzazione del Vertice G8 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, che avrà luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009, si terrà nel territorio della città di L'Aquila.
Nei vari passaggi tra camera e Senato il testo originario ha subito numerose modifiche ed integrazioni e la versione finale del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è abbastanza differente dal testo ordinario.
I punti più importanti del provvedimento sono i seguenti:
Norme tecniche delle costruzioni (art. 1-bis)
Viene anticipata al prossimo 1 luglio l’applicazione delle Norme tecniche delle costruzioni, cancellando, di fatto, l’ultima proroga, che spostava all’1/7/2010 l’applicazione delle stesse, contenuta nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (milleproroghe) .
Moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione – Piano C.A.S.E. (art. 2)
Per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili, viene conferito al Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il coordinamento della costruzione dei moduli abitativi con localizzazione anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche.
Danni di lieve entità (art. 2)
I sindaci dei comuni terremotati possono autorizzare la concessione di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, subiti da unità immobiliari già adibite ad abitazione principale a condizione che ne consenta l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009.
Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private (art. 3)
Viene disposta la concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta.
Ricostruzione e riparazione di immobili diversi dalle abitazioni private(art. 3)
Vengono concessi contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati.
Immobili condominiali (art. 3)
Nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni viene effettuata direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione.
Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici(art. 4) Con un successivo provvedimento dovranno essere dettate le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico e le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila, l'Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine di L'Aquila, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Sospensione di scadenze fiscali (art. 6)
Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, è disposta la sospensione di alcune scadenze fiscali.
Deroghe in materia di smaltimento dei rifiuti (art. 9)
I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell'Allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.
Rischio sismico (art. 11)
Viene istituito dal 2010, un Fondo per la prevenzione del rischio sismico con una dotazione di 965 milioni di euro fino al 2016 di cui 44 per il primo anno.
Svolgimento G8 nella Regione Abruzzo (art. 17)
Viene stabilito, anche al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009, che il grande evento dell'organizzazione del Vertice G8 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, che avrà luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009, si terrà nel territorio della città di L'Aquila.
A cura di Paolo
Oreto
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